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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 1964

Cassazione n. 31733/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Oristano il 18 luglio 2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed affronta diversi aspetti.

2.1. Esordisce la ricorrente criticando il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che riguarda i documenti indicati dalla difesa.

Essi sarebbero connessi tra loro: la scrittura privata del 20 novembre 2006 è completata dallo "schema di cessione 2006" ed entrambi sarebbero connessi alla delibera della trattativa di cessione del ramo di azienda.

La data dello schema di cessione 2006 è quella indicata nella scrittura privata del 20 novembre 2006, di cui è parte integrante per dare concretezza alla trattativa di cessione del ramo di azienda.

A seguire il ricorso riporta i punti 2 e 6 della scrittura privata del 20 novembre 2006, aggiungendo che la lettura contestuale dei documenti fornirebbe certezza circa la data (che è quella del 20 novembre 2006) e segnalando che, nello schema di cessione, è espressamente prevista la voce "Accollo debiti vs banche", con il pagamento di una cifra quantificata nel 2006 in 703.000 euro.

Sostiene allora la ricorrente che la Corte di appello non abbia dato risposta al seguente interrogativo: perché, sul documento "Schema di cessione la rosa dei venti 2006", accanto alla voce "accollo debiti verso banche", si trova manoscritta la frase "783.115,22 - luglio 2008"? Il vizio motivazionale si ripercuoterebbe sull'intero ragionamento, portando la Corte distrettuale a ritenere che «Non è stata fornita prova appagante del fatto che essa era stata utilizzata per il perseguimento dell'oggetto sociale f. 5".

Tale motivazione sarebbe contraddittoria e illogica perché lo statuto e la visura ordinaria della Camera di commercio della società "l'[OSCURATO:SOCIETA]" vedono indicato, come oggetto sociale, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la creazione ed il rilevamento dei punti vendita e l'elencazione delle operazioni di cessione del ramo di azienda; e perché la visura ordinaria della società "[OSCURATO:SOCIETA]." reca l'elenco storico delle cessioni dei negozi a favore di "L'[OSCURATO:SOCIETA]", dal 2003 fino alla compravendita del 10 aprile 2008.

Il ricorso riporta poi quelle che sembrano essere indicazioni delle note integrative ai bilanci 31.12.07, 31.12.06,

31.12.08. Sarebbe contrario alla logica comune — continua la ricorrente — individuare una volontà di occultamento in un'azione palese come quella descritta nel capo di imputazione, effettuata con bonifico bancario ed a favore di una società legata a "L'[OSCURATO:SOCIETA]".

Il ritenuto "atteggiamento di mala fede" — si legge più o meno testualmente nel ricorso — sarebbe in contraddizione con la parte espositiva della sentenza impugnata, laddove viene riportato il dato che la ricorrente, una volta chiuso il bilancio 2008, aveva concluso la vendita della società solo dopo un controllo dell'effettiva consistenza del patrimonio sulla base della relazione di stima redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; e, nella consapevolezza della sua floridità, aveva accettato un pagamento dilazionato in dieci anni e aveva consentito che le fideiussioni bancarie a sua firma rimanessero valide per i successivi diciotto mesi.

Nn vi sarebbe stata ragione — sostiene poi la ricorrente — se fosse stata in mala fede, di invocare l'intervento della Guardia di Finanza nell'aprile 2011.

A seguire il ricorso contesta, da una parte, la ritenuta sussistenza del coefficiente soggettivo e, dall'altra, che vi fosse la messa in pericolo della garanzia dei creditori, adducendo alcune circostanze di fatto che attesterebbero l'assenza di pericolo in tal senso.

2.2. Il secondo snodo del ricorso contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in tesi fondata su una ipervalutazione dell'unico precedente a carico della Nappo e sulla ritenuta assenza di "gesti riparatori", trascurando la richiesta di intervento alla Guardia di Finanza.

2.3. Infine la sentenza impugnata sarebbe viziata anche per quanto concerne la quantificazione della pena così come rimodulata dalla Corte di merito senza tenere conto della più volte evocata richiesta di intervento alla Guardia di Finanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo snodo del ricorso — quello che concerne la responsabilità — è generico, aspecifico e versato in fatto.

La condotta distrattiva è consistita nella fuoriuscita dalle casse sociali della fallita di complessivi euro 783.115,22, bonificati sine causa alla società "[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].", amministrata dalla stessa Nappo fino all'8 marzo 2008 e poi, al tempo dei bonifici, dal padre.

Depongono nel senso dell'inammissibilità innanzitutto due difetti di impostazione.

Il primo è che il ricorso è denso di proposizioni in fatto, esposte in maniera non chiara e che, comunque, mirano evidentemente ad ottenere una rivisitazione nel merito della regiudicanda che non è consentita nel giudizio di legittimità. il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Il ricorso è poi aspecifico laddove, per i difetti di impostazione suddetti, non evidenzia reali falle logiche nel percorso argomentativo della Corte territoriale, che, dal canto suo, ha individuato plurimi indicatori dell'anomalia dell'operazione.

In primo luogo l'assenza della causale dei bonifici con cui la somma è uscita dalle casse sociali e la mancanza di firma e data certa dei documenti prodotti dalla difesa a riprova della giustificazione dell'operazione come collegata alla cessione di ramo d'azienda, ma, soprattutto — circostanza con cui la ricorrente non si confronta con enunciati critici comprensibili — il fatto che la scrittura autenticata dell'aprile 2018 recava l'indicazione di tutt'altro prezzo per la cessione suddetta, scrittura — ha sottolineato la Corte di merito — di cui non è stata addotta la simulazione.

Non da ultima vi è poi la circostanza, pure evidenziata dalla Corte territoriale, che la società beneficiaria era stata amministrata dalla Nappo fino all'8 marzo 2008 e poi dal padre.

2. Riguardo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (il precedente specifico e l'entità della somma distratta).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. Il ricorso è del pari inammissibile con riferimento al trattamento sanzionatorio.I dati adoperati per la reiezione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, valgono senz'altro a giustificare anche il trattamento sanzionatorio, tanto più che esso è attestato su una pena prossima al minimo edittale.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2022 dalla Corte di appello di Cagliari, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Oristano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal Tribunale di Oristano il 18 luglio 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed affronta diversi aspetti. 2.1. Esordisce la ricorrente criticando il passaggio motivazionale della sentenza impugnata che riguarda i documenti indicati dalla difesa. Essi sarebbero connessi tra loro: la scrittura privata del 20 novembre 2006 è completata dallo "schema di cessione 2006" ed entrambi sarebbero connessi alla delibera della trattativa di cessione del ramo di azienda. La data dello schema di cessione 2006 è quella indicata nella scrittura privata del 20 novembre 2006, di cui è parte integrante per dare concretezza alla trattativa di cessione del ramo di azienda. A seguire il ricorso riporta i punti 2 e 6 della scrittura privata del 20 novembre 2006, aggiungendo che la lettura contestuale dei documenti fornirebbe certezza circa la data (che è quella del 20 novembre 2006) e segnalando che, nello schema di cessione, è espressamente prevista la voce "Accollo debiti vs banche", con il pagamento di una cifra quantificata nel 2006 in 703.000 euro. Sostiene allora la ricorrente che la Corte di appello non abbia dato risposta al seguente interrogativo: perché, sul documento "Schema di cessione la rosa dei venti 2006", accanto alla voce "accollo debiti verso banche", si trova manoscritta la frase "783.115,22 - luglio 2008"? Il vizio motivazionale si ripercuoterebbe sull'intero ragionamento, portando la Corte distrettuale a ritenere che «Non è stata fornita prova appagante del fatto che essa era stata utilizzata per il perseguimento dell'oggetto sociale f. 5". Tale motivazione sarebbe contraddittoria e illogica perché lo statuto e la visura ordinaria della Camera di commercio della società "l'[OSCURATO:SOCIETA]" vedono indicato, come oggetto sociale, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la creazione ed il rilevamento dei punti vendita e l'elencazione delle operazioni di cessione del ramo di azienda; e perché la visura ordinaria della società "[OSCURATO:SOCIETA]." reca l'elenco storico delle cessioni dei negozi a favore di "L'[OSCURATO:SOCIETA]", dal 2003 fino alla compravendita del 10 aprile 2008. Il ricorso riporta poi quelle che sembrano essere indicazioni delle note integrative ai bilanci 31.12.07, 31.12.06, 31.12.08. Sarebbe contrario alla logica comune — continua la ricorrente — individuare una volontà di occultamento in un'azione palese come quella descritta nel capo di imputazione, effettuata con bonifico bancario ed a favore di una società legata a "L'[OSCURATO:SOCIETA]". Il ritenuto "atteggiamento di mala fede" — si legge più o meno testualmente nel ricorso — sarebbe in contraddizione con la parte espositiva della sentenza impugnata, laddove viene riportato il dato che la ricorrente, una volta chiuso il bilancio 2008, aveva concluso la vendita della società solo dopo un controllo dell'effettiva consistenza del patrimonio sulla base della relazione di stima redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; e, nella consapevolezza della sua floridità, aveva accettato un pagamento dilazionato in dieci anni e aveva consentito che le fideiussioni bancarie a sua firma rimanessero valide per i successivi diciotto mesi. Nn vi sarebbe stata ragione — sostiene poi la ricorrente — se fosse stata in mala fede, di invocare l'intervento della Guardia di Finanza nell'aprile 2011. A seguire il ricorso contesta, da una parte, la ritenuta sussistenza del coefficiente soggettivo e, dall'altra, che vi fosse la messa in pericolo della garanzia dei creditori, adducendo alcune circostanze di fatto che attesterebbero l'assenza di pericolo in tal senso. 2.2. Il secondo snodo del ricorso contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in tesi fondata su una ipervalutazione dell'unico precedente a carico della Nappo e sulla ritenuta assenza di "gesti riparatori", trascurando la richiesta di intervento alla Guardia di Finanza. 2.3. Infine la sentenza impugnata sarebbe viziata anche per quanto concerne la quantificazione della pena così come rimodulata dalla Corte di merito senza tenere conto della più volte evocata richiesta di intervento alla Guardia di Finanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo snodo del ricorso — quello che concerne la responsabilità — è generico, aspecifico e versato in fatto. La condotta distrattiva è consistita nella fuoriuscita dalle casse sociali della fallita di complessivi euro 783.115,22, bonificati sine causa alla società "[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].", amministrata dalla stessa Nappo fino all'8 marzo 2008 e poi, al tempo dei bonifici, dal padre. Depongono nel senso dell'inammissibilità innanzitutto due difetti di impostazione. Il primo è che il ricorso è denso di proposizioni in fatto, esposte in maniera non chiara e che, comunque, mirano evidentemente ad ottenere una rivisitazione nel merito della regiudicanda che non è consentita nel giudizio di legittimità. il Collegio osserva, altresì, che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Il ricorso è poi aspecifico laddove, per i difetti di impostazione suddetti, non evidenzia reali falle logiche nel percorso argomentativo della Corte territoriale, che, dal canto suo, ha individuato plurimi indicatori dell'anomalia dell'operazione. In primo luogo l'assenza della causale dei bonifici con cui la somma è uscita dalle casse sociali e la mancanza di firma e data certa dei documenti prodotti dalla difesa a riprova della giustificazione dell'operazione come collegata alla cessione di ramo d'azienda, ma, soprattutto — circostanza con cui la ricorrente non si confronta con enunciati critici comprensibili — il fatto che la scrittura autenticata dell'aprile 2018 recava l'indicazione di tutt'altro prezzo per la cessione suddetta, scrittura — ha sottolineato la Corte di merito — di cui non è stata addotta la simulazione. Non da ultima vi è poi la circostanza, pure evidenziata dalla Corte territoriale, che la società beneficiaria era stata amministrata dalla Nappo fino all'8 marzo 2008 e poi dal padre. 2. Riguardo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (il precedente specifico e l'entità della somma distratta). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. Il ricorso è del pari inammissibile con riferimento al trattamento sanzionatorio.I dati adoperati per la reiezione delle circostanze attenuanti generiche, infatti, valgono senz'altro a giustificare anche il trattamento sanzionatorio, tanto più che esso è attestato su una pena prossima al minimo edittale. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
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