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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 38807/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Catania ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 09/11/2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10,55, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di quattro anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono a qualsiasi titolo manifestazioni sportive calcistiche ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi due volte presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra di calcio del Catania in casa e fuori casa, ed una volta quando gioca in trasferta ad una distanza superiore ad un'ora dal centro della città.

2. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta:

2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 11/11/2023, alle ore 10,55, che la richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta e depositata in data 13/11/2023 alle ore 10,00, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, non avendo il giudice di merito vagliato la memoria difensiva trasmessa mediante pec il 13/11/2023 alle ore 13.30, con la quale veniva contestata la mancanza di precedenti specifici al sottoposto, il suo stato di incensuratézza e si richiedeva ai giudice di effettuare. una rinnovata valutazione di pericolosità.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo ricorso è fondato.

1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321).

Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida.

Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).

1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Catania del 09/11/2023 è stato notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10.55; il Gip del Tribunale di Catania ha disposto la convalida in data 13/11/2023 alle ore 10,00.

Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine minimo a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.

Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione.

Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina dell' ulteriore motivo di ricorso.

Vanno • effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Catania.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Catania del 09/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania.

Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Catania ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 09/11/2023, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10,55, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di quattro anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono a qualsiasi titolo manifestazioni sportive calcistiche ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi due volte presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra di calcio del Catania in casa e fuori casa, ed una volta quando gioca in trasferta ad una distanza superiore ad un'ora dal centro della città. 2. Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 11/11/2023, alle ore 10,55, che la richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta e depositata in data 13/11/2023 alle ore 10,00, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, non avendo il giudice di merito vagliato la memoria difensiva trasmessa mediante pec il 13/11/2023 alle ore 13.30, con la quale veniva contestata la mancanza di precedenti specifici al sottoposto, il suo stato di incensuratézza e si richiedeva ai giudice di effettuare. una rinnovata valutazione di pericolosità. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è fondato. 1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Catania del 09/11/2023 è stato notificato all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10.55; il Gip del Tribunale di Catania ha disposto la convalida in data 13/11/2023 alle ore 10,00. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine minimo a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore. Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina dell' ulteriore motivo di ricorso. Vanno • effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Catania. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Catania del 09/11/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania. Così deciso all'udienza del 17 maggio 2024
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