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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14677/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto, a norma dell'art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso il reclamo proposto dal condannato, avverso il provvedimento disciplinare irrogatogli il 12/01/2023, contenente la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per il periodo di dieci giorni, in conseguenza di tre rapporti disciplinari, rispettivamente datati :31/12/2022 (per aver fatto rientro in ritardo in Istituto, dopo aver fruito, quale detenuto in semilibertà, di una licenza premio), 01/01/2023 (perché, all'atto del rientro in Istituto, non consegnava, benché a tanto specificamente invitato, un telefono cellulare che deteneva) e, infine, 05/01/2023 (per non essere rientrato in Istituto alle ore 20.30, come da programma di trattamento).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mez2:o dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, secondo comma, Ord. pen. e dell'art. 81 del d.P.R. 30 giugno 2000, n 230, nonché per omessa contestazione dell'addebito.

Dal "Modello 20", acquisito agli atti, può evincersi il riferimento soltanto al primo dei tre addebiti, mentre nulla viene detto in ordine al rapporto del 01/01/2023; in data 12/01/2023, infine, vi è solo la menzione di una convocazione per contestazione di addebiti, la cui natura, però, non viene indicata.

Il mancato rispetto delle regole procedurali dettate dall'art. 81 del d.P.R. 230 del 2000, dando luogo a una grave lesione dei diritti della difesa, comporta l'illegittimità del provvedimento punitivo.

Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di rispondere alla contestazione difensiva, attinente al fatto che si fosse in presenza di una contestazione non tardiva, bensì mancante.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, secondo e terzo comma Ord. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

La sanzione inflitta al detenuto è illegittima, in quanto emessa in relazione a fatti diversi da quelli in ordine ai quali egli aveva potuto interloquire.

Erra il Tribunale di sorveglianza, laddove tenta di superare l'errore che inficia il provvedimento impugnato, dando rilievo a contestazioni mai \J- \ ricevute dal condannato.

Non vi è alcuna motivazione per relationem, bensì una sanzione irrogata in relazione a fatti mai oggetto di specifica contestazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La contestazione dell'addebito vi è stata, sebbene tardiva e tale tardività non è stata tempestivamente eccepita.

La motivazione del provvedimento disciplinare, inoltre, richiamava i rapporti relativi agli addebiti mossi al condannato, per cui si deve escludere la dedotta carenza di correlazione, fra contestazione e sanzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, in base al quale "in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità dei provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa" (ex plurimis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786).

2.1. Tale approdo ermeneutico rappresenta la diretta conseguenza della estensione, all'ambito del procedimento disciplinare, delle norme dettate in materia di nullità degli atti processuali; tale estensione discende, del resto, dalla indubitabile connessione funzionale, esistente tra detto procedimento e quello giurisdizionale di reclamo).

Siffatta trasposizione di regole non può, però, essere limitata esclusivamente ai profili strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento, oltre che a quelli attinenti alla validità dell'atto avente natura decisoria, destinato a chiuderlo), dovendosi al contrario applicare - per ragioni di tenore logico e sistematico - anche agli aspetti funzionali, che ineriscono alle regole generali in materia di deducibilità del vizio.

Dall'applicazione al procedimento disciplinare delle disposizioni in materia di nullità processuale, dunque, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni stabilite dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo c:ui la violazione deve essere eccepita - ad opera della parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà - in un momento antecedente, rispetto a quello del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. 3 \Rikt‘ Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 7939 del 28/01/2022, Accurso, n.m.; Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733).

2.2. Nel caso in esame, in primo luogo, non viene lamentata la mancata concessione di un congruo termine a difesa/ tra il momento della contestazione, avvenuta nell'udienza disciplinare e la relativa decisione.

Come osservato dal Tribunale di sorveglianza, con affermazione non smentita dalle censure difensive, la contestazione è invece avvenuta nel corso dell'udienza, senza che nulla sia stato eccepito dal detenuto.

2.3. Risulta pacifico, inoltre, che la denunciata nullità sia stata dedotta, per la prima volta, in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che dinanzi al Magistrato di sorveglianza; in tale sede, infatti, il detenuto si è difeso nel merito, senza formulare eccezioni in rito (come riportato dall'ordinanza avversata, con affermazione non contestata dalla difesa nell'atto di impugnazione).

2.4. Da tale sequenza procedurale deriva che la questione di nullità, come dedotta, debba reputarsi ormai preclusa dall'intervenuta decadenza della relativa eccezione.

3. Con riferimento alla seconda doglianza, il Collegio non ignora il principio secondo il quale il reclamo giurisdizionale ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il Tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere nel merito del reclamo, previa assunzione - ove necessario - delle necessarie informazioni.

E a tale regola ermeneutica il Tribunale si è attenuto, avendo rigettato il reclamo dopo aver osservato, in modo puntuale e coerente, come l'avversato provvedimento sanzionatorio contenesse uno specifico richiamo ai verbali di contestazione, ossia ad atti sicuramente conosciuti dal detenuto.

Ha quindi concluso il Tribunale - con statuizione che appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente e che merita, pertanto, di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - che si potesse radicalmente escludere che il condannato fosse stato disciplinarmente sanzionato in relazione a fatti a lui restati ignoti.

A fronte di tali rilievi, il ricorso si limita a riproporre, spendendo argomentazioni aspecifiche e assertive, le medesime censure già analizzate e rigettate, secondo un ineccepibile argomentare, dal Tribunale di sorveglianza. \rb/

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto, a norma dell'art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso il reclamo proposto dal condannato, avverso il provvedimento disciplinare irrogatogli il 12/01/2023, contenente la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per il periodo di dieci giorni, in conseguenza di tre rapporti disciplinari, rispettivamente datati :31/12/2022 (per aver fatto rientro in ritardo in Istituto, dopo aver fruito, quale detenuto in semilibertà, di una licenza premio), 01/01/2023 (perché, all'atto del rientro in Istituto, non consegnava, benché a tanto specificamente invitato, un telefono cellulare che deteneva) e, infine, 05/01/2023 (per non essere rientrato in Istituto alle ore 20.30, come da programma di trattamento). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mez2:o dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, secondo comma, Ord. pen. e dell'art. 81 del d.P.R. 30 giugno 2000, n 230, nonché per omessa contestazione dell'addebito. Dal "Modello 20", acquisito agli atti, può evincersi il riferimento soltanto al primo dei tre addebiti, mentre nulla viene detto in ordine al rapporto del 01/01/2023; in data 12/01/2023, infine, vi è solo la menzione di una convocazione per contestazione di addebiti, la cui natura, però, non viene indicata. Il mancato rispetto delle regole procedurali dettate dall'art. 81 del d.P.R. 230 del 2000, dando luogo a una grave lesione dei diritti della difesa, comporta l'illegittimità del provvedimento punitivo. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di rispondere alla contestazione difensiva, attinente al fatto che si fosse in presenza di una contestazione non tardiva, bensì mancante. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazione dell'art. 38, secondo e terzo comma Ord. pen., nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. La sanzione inflitta al detenuto è illegittima, in quanto emessa in relazione a fatti diversi da quelli in ordine ai quali egli aveva potuto interloquire. Erra il Tribunale di sorveglianza, laddove tenta di superare l'errore che inficia il provvedimento impugnato, dando rilievo a contestazioni mai \J- \ ricevute dal condannato. Non vi è alcuna motivazione per relationem, bensì una sanzione irrogata in relazione a fatti mai oggetto di specifica contestazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La contestazione dell'addebito vi è stata, sebbene tardiva e tale tardività non è stata tempestivamente eccepita. La motivazione del provvedimento disciplinare, inoltre, richiamava i rapporti relativi agli addebiti mossi al condannato, per cui si deve escludere la dedotta carenza di correlazione, fra contestazione e sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, in base al quale "in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità dei provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa" (ex plurimis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). 2.1. Tale approdo ermeneutico rappresenta la diretta conseguenza della estensione, all'ambito del procedimento disciplinare, delle norme dettate in materia di nullità degli atti processuali; tale estensione discende, del resto, dalla indubitabile connessione funzionale, esistente tra detto procedimento e quello giurisdizionale di reclamo). Siffatta trasposizione di regole non può, però, essere limitata esclusivamente ai profili strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità del procedimento, oltre che a quelli attinenti alla validità dell'atto avente natura decisoria, destinato a chiuderlo), dovendosi al contrario applicare - per ragioni di tenore logico e sistematico - anche agli aspetti funzionali, che ineriscono alle regole generali in materia di deducibilità del vizio. Dall'applicazione al procedimento disciplinare delle disposizioni in materia di nullità processuale, dunque, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni stabilite dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo c:ui la violazione deve essere eccepita - ad opera della parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà - in un momento antecedente, rispetto a quello del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. 3 \Rikt‘ Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 7939 del 28/01/2022, Accurso, n.m.; Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733). 2.2. Nel caso in esame, in primo luogo, non viene lamentata la mancata concessione di un congruo termine a difesa/ tra il momento della contestazione, avvenuta nell'udienza disciplinare e la relativa decisione. Come osservato dal Tribunale di sorveglianza, con affermazione non smentita dalle censure difensive, la contestazione è invece avvenuta nel corso dell'udienza, senza che nulla sia stato eccepito dal detenuto. 2.3. Risulta pacifico, inoltre, che la denunciata nullità sia stata dedotta, per la prima volta, in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che dinanzi al Magistrato di sorveglianza; in tale sede, infatti, il detenuto si è difeso nel merito, senza formulare eccezioni in rito (come riportato dall'ordinanza avversata, con affermazione non contestata dalla difesa nell'atto di impugnazione). 2.4. Da tale sequenza procedurale deriva che la questione di nullità, come dedotta, debba reputarsi ormai preclusa dall'intervenuta decadenza della relativa eccezione. 3. Con riferimento alla seconda doglianza, il Collegio non ignora il principio secondo il quale il reclamo giurisdizionale ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il Tribunale di sorveglianza è tenuto a decidere nel merito del reclamo, previa assunzione - ove necessario - delle necessarie informazioni. E a tale regola ermeneutica il Tribunale si è attenuto, avendo rigettato il reclamo dopo aver osservato, in modo puntuale e coerente, come l'avversato provvedimento sanzionatorio contenesse uno specifico richiamo ai verbali di contestazione, ossia ad atti sicuramente conosciuti dal detenuto. Ha quindi concluso il Tribunale - con statuizione che appare immune dai vizi lamentati dal ricorrente e che merita, pertanto, di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità - che si potesse radicalmente escludere che il condannato fosse stato disciplinarmente sanzionato in relazione a fatti a lui restati ignoti. A fronte di tali rilievi, il ricorso si limita a riproporre, spendendo argomentazioni aspecifiche e assertive, le medesime censure già analizzate e rigettate, secondo un ineccepibile argomentare, dal Tribunale di sorveglianza. \rb/ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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