CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità. lette le conclusioni scritte della difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 26 ottobre 2020 la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del medesimo tribunale del 7 maggio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di due distinte ipotesi di rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e motivazione apparente non essendo stato ricostruito il comportamento dell'imputato e la coscienza e volontà di commettere i reati ascritti; - nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. quanto alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi escussi nonché al travisamento della prova posto che, le dichiarazioni del Ravenna, era inattendibili perché affette da contraddizioni in relazione alla descrizione del rapinatore ed alle modalità del riconoscimento che non poteva ritenersi genuino; quanto all'altro episodio di rapina si rilevavano analoghe imprecisioni quanto alla descrizione dei fatti secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata; - nullità della sentenza per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e ) cod.proc.pen. in assenza di certezza processuale della responsabilità ed in presenza di un ragionevole dubbio; - nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606 lett. b ) cod.proc.pen. per essere stato ritenuta l'ipotesi di rapina in luogo del furto con strappo quanto al delitto in danno della Cadeo, non avendo detta p.o. mai stato dichiarato di avere subito spintoni e posto che la condotta asseritamente violenta si era limitata ad impedire la chiusura del portone ed allo strappo della catenina. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 n ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato certamente inammissibile. Ed invero, il primo motivo è genericamente proposto in quanto deduce l'apparenza della motivazione della corte di appello che risulta invece avere proceduto all'analitica ricostruzione dei fatti ed alla risposta ai motivi di appello con singolare specificità. La motivazione è apparente soltanto nei casi in cui a fronte di motivi specifici si limiti a proporre formule di stile e prive di concreto riferimento ai fatti di causa mentre, nel caso in esame, risulta che la corte di appello di Milano ha fornito adeguata risposta ai singoli motivi sulla base della corretta valutazione delle risultanze probatorie. 2.2 In relazione al secondo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente è costituito da un riconoscimento con caratteri di certezza da parte della persona offesa Ravenna ribadita in distinte occasioni e da altro riconoscimento proveniente da ben tre soggetti diversi in relazione alla rapina in danno della Cadeo. A fronte di tali inequivocabili dati le contraddizioni rilevate ed evidenziate dal ricorso riguardano dati ed aspetti dei fatti assolutamente secondari e marginali. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3 Il terzo motivo è totalmente reiterativo avendo la corte di appello già spiegato come l'aggressione alla Cadeo ebbe ad oggetto proprio la persona che, per effetto dell'aggressione, pativa anche una ferita al viso e, quindi, in un'area che non avrebbe dovuto essere interessata ove la condotta si fosse limitata allo strappo della collana. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della