CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 dicembre 1985 avverso la sentenza n. 701/2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 20 settembre 2021; Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2021 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 22 ottobre 2020, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 800,00 di multa; ha ridotto la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, confermando nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili: il primo, dei reati di rapina, minaccia, porto in luogo pubblico e detenzione illegale di armi, furto e danneggiamento; il secondo, di furto in abitazione e di più furti di autovetture. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1 vizi della motivazione e travisamento della prova, non essendovi prova - quanto al reato di cui al capo 3) - che la comunicazione fosse partita dall'utenza telefonica dell'imputato; quanto al reato di cui al capo 12), non vi sarebbe alcun collegamento tra le fotografie, riproducenti i quadri sottratti a Mannias, e l'imputato; quanto al reato di cui al capo 37), non vi sarebbe motivazione concernente l'imputato ma solo un rinvio alla sentenza di primo grado; 4.2 violazione di legge, essendo la pena per il reato di cui al capo 12) stata erroneamente ricondotta nella cornice edittale della Legge n. 36/2019, mentre i fatti sarebbero antecedenti. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente il presupposto del doppio giudizio sul medesimo fatto ex art. 649 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi 6) e 9) dell'imputazione, trattandosi della stessa arma, utilizzata sia per commettere la minaccia che la rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo in parte ed inammissibile nel resto mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è totalmente inammissibile. 2. Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha affermato che la minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5) è stata commessa utilizzando la stessa pistola adoperata per la rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 8). Nonostante tale accertamento, il menzionato Giudice ha effettuato aumenti della pena a titolo di continuazione considerando due reati di porto in luogo pubblico e detenzione illegali di arma. La Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 6) e 9) della rubrica, avendo ritenuto che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che la pistola, oggetto dei due suindicati reati, era diversa. Siffatta valutazione della Corte territoriale è viziata. Il giudice di primo grado, pur dando atto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], era approdato alla conclusione dell'unicità dell'arma, avendo valorizzato le conversazioni intercettate dell'imputato, da cui emergeva che quest'ultimo aveva la disponibilità di una pistola; "infatti, nella conversazione n. 13, a cornetta sollevata, in attesa di prendere la linea in una chiamata a Pusceddu aveva commentato: minchia se avessi preso la pistola", La rapina, inoltre, era stata commessa il 15 marzo 2019, tre giorni dopo la minaccia a [OSCURATO:PERSONA], e il 9 settembre 2019, interrogato dal Pubblico ministero, l'imputato aveva riferito che la pistola utilizzata, una Beretta calibro 6,35 funzionante, si trovava in un terreno di proprietà della sua famiglia e aveva dato indicazioni per consentirne il rinvenimento; la stessa sera, nel terreno indicato, i carabinieri avevano sequestrato una pistola Beretta 950 B calibro 6,35 con matricola cancellata. Tali elementi sono stati del tutto trascurati dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sull'utilizzo di una Beretta 7.65 durante la minaccia subita, senza però considerare che l'indicazione del tipo di pistola era frutto di un'ipotesi, atteso che - come messo in evidenza nella sentenza di primo grado, richiamata dalla stessa Corte di appello - [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che si trattasse di una pistola calibro 7,65 poiché, pochi mesi prima, il suo compagno aveva subito un sequestro di cartucce di quel calibro e quest'ultimo gli aveva detto che erano di Anedda, al quale avevano prestato l'auto. Alla luce di quanto precede deve dunque rilevarsi che non risulta provato che le armi indicate nei capi 6) e 9) fossero diverse, dovendosi, di contro, ritenere — sulla base degli elementi probatori emersi - che l'arma fosse la stessa, così che la detenzione illegale, ascritta al capo 9), risulta assorbita in quella contestata al capo 6). 2.1 A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riguardo al porto in luogo pubblico dell'arma, che, pur relativo ad una stessa arma, si è verificato in due occasioni, ossia della minaccia e della rapina. 2.2 Le doglianze del ricorrente, quindi, sono fondate solo con riguardo alla detenzione illegale, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla detenzione illegale dell'arma di cui al capo 9), perché assorbita nel corrispondente reato di cui al capo 6). Deve essere, quindi, eliminato il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa. 3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che a fronte delle argomentazioni, contenute nella sentenza impugnata (v. f. 18 e 19), le deduzioni, formulate nel primo motivo, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); le medesime deduzioni, inoltre, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza in disamina e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 3.1 Deve altresì rilevarsi che il ricorrente si è limitato, in sede di ricorso per cassazione, a prospettare un vizio della motivazione, solo perché la stessa ha fatto rinvio alla motivazione di primo grado, senza però specificare su quali aspetti dell'atto di appello la sentenza impugnata non aveva compiuto un'adeguata analisi. Questa Corte, però, è ferma nel ritenere, per un verso, che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161 - 01); per altro verso, che «è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice» (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 - 01). 4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'asserita erronea cornice edittale considerata dai giudici del merito, è manifestamente infondato. Non vi sono elementi per ritenere che la doglianza del ricorrente colga nel segno, essendo stata applicata una pena che rientra nei limiti edittali vigenti prima dell'entrata in vigore della L. n. 36 del 2019; legge, per di più, espressamente menzionata dalla Corte territoriale, sia pure con riferimento alla determinazione della pena relativa a [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, è totalmente inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla detenzione illegale dell'arma di cui al capo 9), perché assorbita nel corrispondente reato di cui al capo 6), ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de