CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 26639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui 216, 223 I. fall.; considerato che con il primo ed unico motivo di ricorso la parte denuncia la violazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen., nonché dell'art. 445 comma 2 cod. proc. pen., in relazione al punto della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, per cui "in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio." (Sez. 6 - Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 - 01; più risalente, Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218529 - 01); considerato che, in effetti, l'odierno ricorrente, in data 12/07/1990, ha subito una sentenza ex 444 cod. proc. pen. di applicazione della pena di mesi due e giorni dieci di reclusione, rispetto alla quale ha beneficiato, una prima volta, della sospensione condizionale della pena e preso atto che, nel presente procedimento, il Tribunale di Milano (confermato dalla sentenza di appello) ha inflitto la pena di anni due di reclusione; ritenuto che, alla luce dell'indirizzo suesposto, gli effetti penali del reato rispetto al quale il ricorrente aveva fruito della sospensione condizionale, almeno ai ristretti fini della seconda concessione del beneficio, non possono dirsi estinti e che, conseguentemente, la sospensione della pena è subordinata ai limiti quantitativi segnati dall'art. 164 comma 4 0 cod. pen.; appurato che la pena detentiva precedentemente inflitta, sommata a quella irroganda, oltrepassa il limite di due anni previsto per gli adulti dagli artt. 163 comma 10 e 164 comma 40 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il