CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3548/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRESCIA n.1950/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 27/04/2