Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2022

Cassazione n. 29913/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia con la quale era stata confermata l'ordinanza del gidice per le indagini prelminari del Tribunale di Perugia, che aveva applicato al Kica, indagato per il reato di estorsione ai danni della madre, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Il difensore osserva che, vista l'assenza di violenza nel comportamento di Kica, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. in quanto la previsione di cui all'ultimo comma del citato articolo, avendo escluso dalla causa di non punibilità solo le condotte connotate da violenza, aveva fatto salve quelle connotate da minaccia previste dagli artt. 628 e 629 cod.pen. 1.2 II difensore rileva che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata anche per la mancata trasmissione della fonoregistrazione dell'interrogatorio dell'indagato e/o della sua trascrizione: il Tribunale si era limitato ad affermare sul punto che era sufficiente la trasmissione del verbale di interrogatorio in forma riassuntiva, non pronunciandosi quindi sulle censure contenute nel riesame; né poteva valere il fatto che l'indagato avesse partecipato all'udienza del riesame, essendo evidente come detta partecipazione non sia l'equivalente dell'interrogatorio di garanzia, solo atto mediante il quale l'interessato è posto nelle condizioni di contestare le accuse e prospettare la propria versione dei fatti. 1.3 Il difensore eccepisce che il convincimento del Tribunale era inquinato da quanto narrato dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in occasione dell'episodio del 27 dicembre 2021 che, tuttavia, essendo coperto dalla causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen., non avrebbe potuto essere considerato elemento a carico dell'indagato; l'attenzione del Tribunale avrebbe dovuto concentrarsi su quanto narrato dai denuncianti in relazione agli episodi di estorsione consumata, con particolare riferimento alle contestazioni avanzate da parte dell'indagato, e non basarsi solo sulle dichiarazioni dei denuncianti.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.

3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso.

4. Il difensore, in data 18 giugno 2022, presentava motivi nuovi, nei quali dava atto che nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, ma che permaneva l'interesse all'impugnazione in quanto l'indagato aveva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen.; insisteva, in particolare, nel motivo relativo alla mancata trasmissione della fonoregistrazione dell'interrogatorio dell'indagato e/o della sua trascrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza)." (Sez.6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018, Rv. 273557 - 01).

Nella motivazione della citata sentenza viene precisato che "Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione "commesso con violenza alle persone" si riferisce unicamente ad "ogni altro delitto contro il patrimonio" di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. ha espressamente eccettuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi.

Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (rectius: minaccia) ricade nell'ambito applicativo della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen.

Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo "potenziale" del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate. it 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che deve essere ribadito il principio secondo cui "in tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo." (Sez.2, Sentenza n. 11514 del 14/12/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269307 - 01).

Inoltre, le circostanze che sarebbero emerse dal verbale registrato e non da quello sintetico non sono idonee a superare la cd. prova di resistenza: il ricorrente lamenta infatti che la versione della madre, secondo cui vi sarebbero state continue richieste di denaro, sarebbe incompatibile con il fatto che egli dimorava a Città di Castello, e quindi deduce l'inattendibilità della stessa; tale dato, assolutamente irrilevante vista la distanza tra Umbertide (luogo di residenza della madre) e Città di Castello (19 km), non scalfisce in alcun modo l'attendibilità della denunciante, riscontrata dall'episodio del 27 dicembre 2021 cui hanno assistito anche gli agenti operanti, nel corso del quale il ricorrente aveva proferito la frase, rivolta ai genitori "se non mi date i soldi vi butto tutti di sotto dal balcone", afferrando per il collo la madre, per cui è ben credibile che già in altre occasioni avesse, come riferito dalla denunciante, ottenuto somme di denaro tramite minaccia; anche il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia con la quale era stata confermata l'ordinanza del gidice per le indagini prelminari del Tribunale di Perugia, che aveva applicato al Kica, indagato per il reato di estorsione ai danni della madre, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Il difensore osserva che, vista l'assenza di violenza nel comportamento di Kica, avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod.pen. in quanto la previsione di cui all'ultimo comma del citato articolo, avendo escluso dalla causa di non punibilità solo le condotte connotate da violenza, aveva fatto salve quelle connotate da minaccia previste dagli artt. 628 e 629 cod.pen. 1.2 II difensore rileva che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata anche per la mancata trasmissione della fonoregistrazione dell'interrogatorio dell'indagato e/o della sua trascrizione: il Tribunale si era limitato ad affermare sul punto che era sufficiente la trasmissione del verbale di interrogatorio in forma riassuntiva, non pronunciandosi quindi sulle censure contenute nel riesame; né poteva valere il fatto che l'indagato avesse partecipato all'udienza del riesame, essendo evidente come detta partecipazione non sia l'equivalente dell'interrogatorio di garanzia, solo atto mediante il quale l'interessato è posto nelle condizioni di contestare le accuse e prospettare la propria versione dei fatti. 1.3 Il difensore eccepisce che il convincimento del Tribunale era inquinato da quanto narrato dalla [OSCURATO:PERSONA] intervenuta in occasione dell'episodio del 27 dicembre 2021 che, tuttavia, essendo coperto dalla causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen., non avrebbe potuto essere considerato elemento a carico dell'indagato; l'attenzione del Tribunale avrebbe dovuto concentrarsi su quanto narrato dai denuncianti in relazione agli episodi di estorsione consumata, con particolare riferimento alle contestazioni avanzate da parte dell'indagato, e non basarsi solo sulle dichiarazioni dei denuncianti. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. 3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. 4. Il difensore, in data 18 giugno 2022, presentava motivi nuovi, nei quali dava atto che nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, ma che permaneva l'interesse all'impugnazione in quanto l'indagato aveva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen.; insisteva, in particolare, nel motivo relativo alla mancata trasmissione della fonoregistrazione dell'interrogatorio dell'indagato e/o della sua trascrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza)." (Sez.6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018, Rv. 273557 - 01). Nella motivazione della citata sentenza viene precisato che "Nel contesto della fattispecie in esame, infatti, la locuzione "commesso con violenza alle persone" si riferisce unicamente ad "ogni altro delitto contro il patrimonio" di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. e, pertanto, tale inciso deve essere riferito ad ogni delitto contro il patrimonio diverso ed ulteriore rispetto ai menzionati delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione. Il legislatore, del resto, nel delineare la causa di non punibilità prevista dalla prima parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. ha espressamente eccettuato i predetti delitti, senza introdurre alcuna limitazione in relazione alle possibili alternative modalità esecutive degli stessi. Pertanto, il delitto consumato di estorsione è sempre escluso dall'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen., sia che risulti commesso con violenza fisica, che con minaccia, laddove la tentata estorsione commessa solo con violenza morale (rectius: minaccia) ricade nell'ambito applicativo della seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. Tale assetto normativo, del resto, non integra alcuna disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., in quanto le ipotesi tentate dei delitti comportano una lesione solo "potenziale" del bene giuridico tutelato e, pertanto, non irragionevolmente meritano, nel disegno legislativo, un trattamento meno severo rispetto alle rispettive fattispecie consumate. it 1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che deve essere ribadito il principio secondo cui "in tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo." (Sez.2, Sentenza n. 11514 del 14/12/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269307 - 01). Inoltre, le circostanze che sarebbero emerse dal verbale registrato e non da quello sintetico non sono idonee a superare la cd. prova di resistenza: il ricorrente lamenta infatti che la versione della madre, secondo cui vi sarebbero state continue richieste di denaro, sarebbe incompatibile con il fatto che egli dimorava a Città di Castello, e quindi deduce l'inattendibilità della stessa; tale dato, assolutamente irrilevante vista la distanza tra Umbertide (luogo di residenza della madre) e Città di Castello (19 km), non scalfisce in alcun modo l'attendibilità della denunciante, riscontrata dall'episodio del 27 dicembre 2021 cui hanno assistito anche gli agenti operanti, nel corso del quale il ricorrente aveva proferito la frase, rivolta ai genitori "se non mi date i soldi vi butto tutti di sotto dal balcone", afferrando per il collo la madre, per cui è ben credibile che già in altre occasioni avesse, come riferito dalla denunciante, ottenuto somme di denaro tramite minaccia; anche il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente propone una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 29913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris