CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28077/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica, anche sub specie di travisamento della deposizione resa dal [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile in quanto costituito da censure, versate in fatto, volte ad ottenere una non consentita rivalutazione delle prove, nonostante la Corte territoriale abbia evidenziato come, alla luce di una completa disamina del compendio probatorio, sia risultato che l'abitazione della ricorrente fosse collegata alla centralina elettrica del depuratore e la fornitura, proveniente da rete pubblica, fosse in atto, in tal modo dando conto degli elementi costitutivi del reato e della riconducibilità del fatto all'imputata, senza incorrere in travisamenti rilevanti in questa sede; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere .dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr