CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 31443/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale LIDIAGIORGIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PADOVA, in difesa della Parte Civile [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], si è associatoalle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, e si è riportato alle conclusioniscritte con le quali aveva chiesto di rigettare il ricorso o dichiararlo inammissibile, giàprecedentemente depositate via pec congiuntamente alla nota spese di cui ha chiestola liquidazione.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio del Tribunale di Vicenza per il delitto difurto aggravato di oggetti, disegni ed altri elementi di proprietà intellettuale della societàBigondry s.r.l., introducendosi nel sistema informatico di questa, per la quale avevalavorato (capo 1) e del delitto di cui all’art. 513 cod. pen. per aver turbato l’eserciziodell’attività imprenditoriale di questa, con la condotta del capo precedente eformalizzando nei confronti di clienti della predetta società, e nell’interesse invece disocietà concorrente, offerte identiche a quelle che aveva curato per questa, e per averealtresì organizzato nella veste di collaboratore della società concorrente una serie divisite commerciali presso segnalatori e clienti della Bigondry (capo 2).All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Vicenza, con sentenza del13/9/2024, ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di appropriazione indebitaaggravata, così diversamente qualificando l’imputazione di cui al capo 1),condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e lo ha assolto dal reato ascrittogli al capo2) perché il fatto non sussiste, condannandolo altresì al risarcimento dei danni in favoredella costituita parte civile, con liquidazione rimessa al competente giudice civile, ed allarifusione delle spese processuali da questa sostenute.2. Decidendo sugli appelli proposti sia dall’imputato che dalla parte civile, la Cortedi appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] daldelitto di cui al capo 1), perché il fatto non sussiste, ha revocato le statuizioni civili, e loha dichiarato invece responsabile, ai fini civili, per i fatti di cui al capo 2), condannandoloal risarcimento dei danni in favore della stessa parte civile e rinviando per la loroquantificazione al giudice civile, con condanna altresì alla refusione delle spese del gradosostenute dalla parte civile.3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a quattromotivi di impugnazione:3.1 Violazione deli artt. 581 co. 1-bis e 591 co. 1 cod. proc. pen. per omessadeclaratoria di inammissibilità dell’atto di appello della parte civile per mancataspecificità per essersi la parte civile limitata a riproporre una generica elencazione disupposte risultanze in atti, reiterando le “doglianze già dedotte in appello epuntualmente disattese dal giudice di prime cure”, senza svolgere la funzione di criticaargomentata avverso la sentenza impugnata;3.2. Violazione dell’art. 576 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazionein relazione alle statuizioni civili, con riferimento all’affermazione di civile responsabilitàper i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione nonostante l’assoluzione dal reato dicui al capo 1) e la conferma dell’assoluzione in relazione al capo 2);3.3. Illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni civili, per l’insanabilecontraddizione tra la revoca delle statuizioni civili in relazione ai fatti di cui al capo 1),in conseguenza dell’assoluzione da tale capo, e poi l’affermazione di responsabilità civileper i fatti di cui ad entrambi i capi di imputazione;3.4. Mancanza di motivazione, se non meramente apparente, in ordine allasussistenza della prova della responsabilità aquiliana dell’imputato ex art 2043 cod. civ.,risultando sul punto, alla pag. 24 della sentenza, soltanto un’asserzione, priva del tuttodi argomentazione, quella secondo cui “la complessiva condotta dell’imputato, comedescritta nelle due imputazioni elevate) costituisce senz’altro illecito civile di naturaaquiliana, in ordine al quale le parti vanno devono essere rimesse avanti al giudice civile,dovendosi in tal sede quantificare il danno conseguente all’infedeltà del dipendenteVolpato, sulla cui responsabilità civile vi è pieno accertamento”.4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.4.1. Il primo motivo è infondato, dovendosi riconoscere la specificità dell’atto diappello, in quanto con questo la parte civile, a fronte dell’assoluzione dell’imputato dalreato di cui all’art. 513 cod. pen., contestato in primo grado, aveva indicatonell’impossessamento del know how aziendale, di dati informatici, disegni, progetti esoluzioni tecniche, del data base dei clienti e dei dati di magazzino, e poi nell’usoimproprio di tali dati per ostacolare la produzione di impianti di essiccazione nel legnonel mercato sudamericano, gli elementi ritenuti rilevanti per riconoscere il turbamentodell’attività produttiva e commerciale di [OSCURATO:PERSONA] s,r.l., tale da configurare il reatonon riconosciuto in sentenza.4.2. E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenzaimpugnata, (cfr. pag. 22) ribaltando il giudizio di condanna espresso dal giudice di primogrado con riferimento al delitto di appropriazione indebita, così riqualificata la condottacontestata al capo 1) dell’imputazione, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] da tale delitto perl’insussistenza del fatto, sul rilievo che, essendosi operata una “mera copiatura dei file…(omissis)… difetta l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita (così comequello del furto) costituito dalla definitiva sottrazione del bene ai titolari: nel caso dellamera copiatura, in difetto della cancellazione dei file, questi restano nella disponibilitàmateriale e giuridica del titolare, con la conseguenza che manca la definitiva sottrazionedel bene allo stesso e, quindi, l’elemento materiale del reato di appropriazione indebita”.Richiamando, poi, genericamente le “motivazioni condivisibili ed esaustive” con lequali la sentenza del Tribunale di Vercelli aveva riconosciuto l’insussistenza della provadell’evento del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., individuato nell’alterazione delnormale funzionamento produttivo e commerciale dell’impresa, la sentenza impugnata(alla pag. 27) ha, in motivazione, confermato le argomentazioni a sostegnodell’assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado con riguardo a tale imputazione.Nonostante tale duplice valutazione circa l’insussistenza dei reati contestati, però,la Corte territoriale ha ritenuto di riconoscersi “il potere-dovere di riesaminarecomplessivamente la vicenda ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda civile”,affermando (alla pag. 27) che “la complessiva condotta dell’imputato (come descrittanelle due imputazioni elevate) costituisce senz’altro illecito civile di natura aquiliana”.Sussiste, dunque, il vizio denunciato con il secondo motivo: invero, da una parte lamotivazione della Corte di appello ha aderito al giudizio di insussistenza del reato di cuiall’art. 513 cod. pen. formulato dal giudice di primo grado, mentre, dall’altra, ha ritenutosussistente l’illecito civile con riguardo a tale capo, includendo, peraltro, nelriconoscimento di detto illecito anche il capo 1) per il quale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perinsussistenza del fatto (con revoca delle statuizioni civili).Nei termini indicati la motivazione non è idonea a dar conto della decisione sullestatuizioni civili della sentenza impugnata.Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va annullatalimitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 622 cod.proc. pen., al giudice civile competente per il grado di appello, al quale va rimessa anchela liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così deciso in Roma il 3 giugno 2026L’estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]