CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 25435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17620-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.17620/2019 Cron. Rep. Ud.13/09/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 416/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 472/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche-ASUR (di seguito anche ASL), aveva chiesto riconoscersi il suo diritto, a far tempo dal 13.4.2013, a un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27 lett. c) del c.c.n.l. (quadriennio 1998-2001) Dirigenza medica e veterinaria SSN del 8.6.2000 nonché a percepire (dal 1° maggio 2013: primo giorno del mese successivo alla maturazione del quinto anno di esperienza professionale) l’indennità di esclusività, nella misura propria dei medici positivamente valutati dopo il primo quinquennio di lavoro; 2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva ai fini del giudizio, riteneva esistesse un automatismo in materia di conferimento di incarichi professionali e che il dirigente medico, con anzianità quinquennale positivamente valutata, fosse titolare di un diritto soggettivo a riguardo; 3. quanto all’incremento dell’indennità di esclusività, osservava che non fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il “blocco stipendiale” disposto dall’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010, e ciò in quanto ad esso erano sottratti gli «eventi straordinari della dinamica retributiva», cui poteva riportarsi la situazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’emolumento non integrava una mera progressione economica essendo destinato a compensare un diverso (e superiore) livello di responsabilità professionale; 4. la sentenza è stata impugnata dalla ASL con un solo motivo, resistito da controricorso della [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. nel suo motivo l’ASL denuncia ai sensi dell’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 15, comma 4, del d.lgs. 502/1992 nonché degli artt. 27 e ss. c.c.n.l. della Dirigenza medico-veterinaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e della delibera di G.R. n. 423 del 7.4.2014; a suo dire, la sentenza impugnata era erronea laddove aveva ritenuto la portata non discrezionale ma obbligatoria del conferimento, al compimento del quinquennio, dell’incarico di alta professionalità o “assimilati” di cui all’art. 27, lett. c) del c.c.n.l. 8.6.2000, cit., con regola che sarebbe stata affermata dall’art. 15 - ter , comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dalla delibera di G.R. Marche n. 423 del 7.4.2014; ed era, quindi, censurabile anche per aver ritenuto “a valle” non operante il blocco degli aumenti retributivi di cui al d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, e per aver attribuito il maggior trattamento economico e la fascia superiore dell’indennità di esclusività; 2. il motivo è fondato, potendosi nella specie fare applicazione dei principi espressi da questa Corte in fattispecie in parte sovrapponibili (Cass., Sez. L, n. 1478/2024, nn. 11574 e 11575 del 3 maggio 2023), alle cui motivazioni si rinvia anche exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.;3. nelle pronunce richiamate questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «l’attribuzione ai dirigenti medici del [OSCURATO:PERSONA] che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, diun incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa»; ha quindi escluso che il dato testuale delle norme di legge sopra richiamate induca a una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all’art.27 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-quadriennio 1998- 2001 lettere b) e c) » ; 4. del pari ha affermato non potesse in alcun modo predicarsi un’obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso; come reso evidente, d’altronde, dall’art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001, il quale prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis»; ciò esclude –evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi –che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative –di merito – della P.A. di riferimento; 5. il motivo scardina il complessivo impianto argomentativo della sentenza impugnata anche laddove essa ritiene non operante il blocco dei trattamenti retributivi e delle progressioni di carriera disposto con il decreto “anticrisi”;come affermato da Cass., Sez. L, n. 1478/2024, cit., e da Cass., Sez. L, nn. 10990 e 10994 del 26 aprile 2023, «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d.lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in legge n. 122/2010, ed all’art. 1, comma 1 lett a), d.P.R. n. 122/2013, e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del c.c.n.l. 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; nelle stesse pronunce sopra richiamate questa Corte ha altresì preso in esame, per totalmente disattenderli, gli ulteriori argomenti dei dirigenti medici tesi ad accreditare l’esigenza di un’interpretazione della complessiva disciplina conforme con i principi costituzionali (artt. 3-53 e 97 Cost.);6. ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con reiezione dell’originaria domanda diEleonora [OSCURATO:PERSONA]; 7. stimasi equo compensare le spese dell’intero giudizio alla luce dei contrasti insorti nella giurisprudenza di merito, la cui risoluzione, in sede di legittimità, è intervenuta solo dopo la presentazione del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originar