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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 22240/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26747/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, lungotevere dei 4,LY, e 1At.42 A: bel COS6Letn , Mellini n. 24V difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - cAlw avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento 14 febbraio 2019 n. 4; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò l'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'esecuzione dispose la vendita senza incanto dell'immobile; questa ebbe luogo e l'immobile fu aggiudicato ad [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], madre del debitore esecutato, in seguito all'aggiudicazione propose reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c. avverso il verbale delle operazioni di vendita ed aggiudicazione, svolte dal professionista delegato.R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 A fondamento del reclamo dedusse: che il giorno prima dell'incanto aveva depositato un'offerta di vendita; che due giorni prima dell'incanto, in occasione di una visita all'immobile posto in vendita, uno sconosciuto aveva chiesto del denaro al debitore esecutato, in cambio della rinuncia a partecipare all'incanto; che la circostanza fu riferita alla polizia, la quale organizzò per il giorno dell'incanto una "operazione" al fine di individuare il presunto estorsore; che, su indicazione degli ufficiali di polizia giudiziaria, l'odierna ricorrente per tutto il tempo dell'incanto rimase seduta al di fuori dell'aula d'udienza, senza prendere parte alle relative operazioni.

Chiese pertanto l'annullamento della vendita per non aver potuto partecipare in ragione di una causa di forza maggiore.

3. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 17 dicembre 2018 rigettò il reclamo, non ravvisando né un legittimo impedimento a partecipare all'udienza, né irregolarità negli atti di procedura.

L'ordinanza venne reclamato\ dai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trento.

Con ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4 il Tribunale ha "rigettato" il reclamo (così il dispositivo; nella motivazione in realtà il reclamo fu dichiarato inammissibile).

Il Tribunale ha osservato che il tipo di vizio dedotto dalla reclamante (in sostanza una turbativa d'asta) doveva essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., e non con il reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c..

4. La suddetta ordinanza collegiale è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Nessuna delle altre parti si è difesa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente premette all'esposizione dei motivi di ricorso una ampia parte (pagine 7-11) nella quale si mostra avvisata della giurisprudenza di questa Corte che ritiene non impugnabile per cassazione l'ordinanza collegiale pronunciata su reclamo ex articolo 591 ter c.p.c. (e cioè Sez. 3 - , Sentenza R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 - 01, secondo cui "l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.").

Chiede, tuttavia, che tale principio venga superato.

1.1. Deduce, a tal riguardo, che nella ricordata sentenza 12238/19 si è affermato che il subprocedimento incidentale previsto dall'articolo 591 ter c.p.c. ha la funzione di rimuovere ostacoli di ordine pratico o incertezze operative che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di vendita.

La ricorrente osserva tuttavia che tale strumento deve poter essere utilizzato anche "per vedere tutelati i propri diritti", e che nel caso di specie l'oggetto del reclamo non era quello di risolvere una difficoltà pratica o materiale incontrata dal professionista delegato, ma quello di accertare le ragioni che impedirono a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare regolarmente all'incanto svoltosi il 20 settembre 2018.

Aggiunge che nel caso di specie il provvedimento col quale il collegio ha deciso il reclamo ha anche il carattere della definitività, in quanto le parti non hanno alcun ulteriore rimedio per rimuovere il suddetto provvedimento.

Ancora, osserva che costringere il debitore esecutato a proporre l'opposizione di cui all'articolo 617 c.p.c. anche in casi come quello in esame significherebbe "svuotare di valenza lo strumento del reclamo ex articolo 591 ter c.p.c.".

Infine, deduce che diversamente opinando si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriazione immobiliare delegata a un professionista, e l'espropriazione mobiliare o l'espropriazione immobiliare non delegata, nelle quali tutti gli atti della procedura sono sottoposte al controllo di cui all'articolo 617 c.p.c., "il quale si conclude con una sentenza contro cui si ricorre per cassazione".

R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022

1.2. Le suddette deduzioni non appaiono decisive a questa Corte, e l'intero ricorso va dichiarato inammissibile ex 360 bis c.p.c..

Il principio per cui l'ordinanza collegiale pronunciata su reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, infatti, costituisce ormai ius receptum (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 2.3.2022; Sez. 3, Sentenza n. 39243 del 10.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27069 del 6.10.2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6818 del 11.3.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19124 del 15.9.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31.8.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 8.7.2020).

Nessuno dei contrari argomenti spesi dalla ricorrente sembra decisivo.

In particolare: -) non v'è dubbio che qualunque strumento processuale sia concepito per "tutelare i diritti" delle parti; ma nemmeno può esservi dubbio che ove la legge preveda uno strumento ad hoc, è quest'ultimo che deve essere utilizzato: e chi si duole della illegittimità di un'aggiudicazione deve proporre opposizione avverso il relativo provvedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.; -) [OSCURATO:PERSONA] aveva facoltà e diritto di proporre opposizione ex art.617 c.p.c., e se ne è decaduta questo non è un vizio del sistema, ma il frutto di una scelta della parte; -) l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità non "svuota di contenuti" l'articolo 591 ter c.p.c., il quale resta una misura di pronta risoluzione delle difficoltà di ordine pratico; -) nessuna "disparità di trattamento" è concepibile tra esecuzioni mobiliari o immobiliari, dal momento che la parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost., secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non impone affatto una totale livellamento di previsioni normative: e nel caso di specie è sin troppo ovvio che, mancando la delega ad un professionista, non c'è da dolersi se l'ordinamento non preveda un mezzo per reclamare gli atti adottati del professionista stesso.

1.3. In conclusione: R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 a) se il professionista delegato commette un'irregolarità nel verbale di aggiudicazione o nell'aggiudicazione stessa, è ammissibile il reclamo ex 591 ter c.p.c.; in alternativa, l'interessato può attendere il successivo atto del giudice dell'esecuzione in cui l'errore del professionista sia rifluito, e proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso quest'ultimo; b) se il reclamo ex 591 ter c.p.c. ha esito infruttuoso per il reclamante, questi non può impugnare per cassazione il provvedimento collegiale, perché potrà sempre proporre l'opposizione ex 617 c.p.c. avverso il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26747/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Roma, lungotevere dei 4,LY, e 1At.42 A: bel COS6Letn , Mellini n. 24V difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - cAlw avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento 14 febbraio 2019 n. 4; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 la società [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò l'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione dispose la vendita senza incanto dell'immobile; questa ebbe luogo e l'immobile fu aggiudicato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], madre del debitore esecutato, in seguito all'aggiudicazione propose reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c. avverso il verbale delle operazioni di vendita ed aggiudicazione, svolte dal professionista delegato.R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 A fondamento del reclamo dedusse: che il giorno prima dell'incanto aveva depositato un'offerta di vendita; che due giorni prima dell'incanto, in occasione di una visita all'immobile posto in vendita, uno sconosciuto aveva chiesto del denaro al debitore esecutato, in cambio della rinuncia a partecipare all'incanto; che la circostanza fu riferita alla polizia, la quale organizzò per il giorno dell'incanto una "operazione" al fine di individuare il presunto estorsore; che, su indicazione degli ufficiali di polizia giudiziaria, l'odierna ricorrente per tutto il tempo dell'incanto rimase seduta al di fuori dell'aula d'udienza, senza prendere parte alle relative operazioni. Chiese pertanto l'annullamento della vendita per non aver potuto partecipare in ragione di una causa di forza maggiore. 3. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 17 dicembre 2018 rigettò il reclamo, non ravvisando né un legittimo impedimento a partecipare all'udienza, né irregolarità negli atti di procedura. L'ordinanza venne reclamato\ dai sensi dell'articolo 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trento. Con ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4 il Tribunale ha "rigettato" il reclamo (così il dispositivo; nella motivazione in realtà il reclamo fu dichiarato inammissibile). Il Tribunale ha osservato che il tipo di vizio dedotto dalla reclamante (in sostanza una turbativa d'asta) doveva essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., e non con il reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c.. 4. La suddetta ordinanza collegiale è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Nessuna delle altre parti si è difesa in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente premette all'esposizione dei motivi di ricorso una ampia parte (pagine 7-11) nella quale si mostra avvisata della giurisprudenza di questa Corte che ritiene non impugnabile per cassazione l'ordinanza collegiale pronunciata su reclamo ex articolo 591 ter c.p.c. (e cioè Sez. 3 - , Sentenza R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 - 01, secondo cui "l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost."). Chiede, tuttavia, che tale principio venga superato. 1.1. Deduce, a tal riguardo, che nella ricordata sentenza 12238/19 si è affermato che il subprocedimento incidentale previsto dall'articolo 591 ter c.p.c. ha la funzione di rimuovere ostacoli di ordine pratico o incertezze operative che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di vendita. La ricorrente osserva tuttavia che tale strumento deve poter essere utilizzato anche "per vedere tutelati i propri diritti", e che nel caso di specie l'oggetto del reclamo non era quello di risolvere una difficoltà pratica o materiale incontrata dal professionista delegato, ma quello di accertare le ragioni che impedirono a [OSCURATO:PERSONA] di partecipare regolarmente all'incanto svoltosi il 20 settembre 2018. Aggiunge che nel caso di specie il provvedimento col quale il collegio ha deciso il reclamo ha anche il carattere della definitività, in quanto le parti non hanno alcun ulteriore rimedio per rimuovere il suddetto provvedimento. Ancora, osserva che costringere il debitore esecutato a proporre l'opposizione di cui all'articolo 617 c.p.c. anche in casi come quello in esame significherebbe "svuotare di valenza lo strumento del reclamo ex articolo 591 ter c.p.c.". Infine, deduce che diversamente opinando si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriazione immobiliare delegata a un professionista, e l'espropriazione mobiliare o l'espropriazione immobiliare non delegata, nelle quali tutti gli atti della procedura sono sottoposte al controllo di cui all'articolo 617 c.p.c., "il quale si conclude con una sentenza contro cui si ricorre per cassazione". R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 1.2. Le suddette deduzioni non appaiono decisive a questa Corte, e l'intero ricorso va dichiarato inammissibile ex 360 bis c.p.c.. Il principio per cui l'ordinanza collegiale pronunciata su reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, infatti, costituisce ormai ius receptum (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6929 del 2.3.2022; Sez. 3, Sentenza n. 39243 del 10.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27069 del 6.10.2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6818 del 11.3.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19124 del 15.9.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31.8.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 8.7.2020). Nessuno dei contrari argomenti spesi dalla ricorrente sembra decisivo. In particolare: -) non v'è dubbio che qualunque strumento processuale sia concepito per "tutelare i diritti" delle parti; ma nemmeno può esservi dubbio che ove la legge preveda uno strumento ad hoc, è quest'ultimo che deve essere utilizzato: e chi si duole della illegittimità di un'aggiudicazione deve proporre opposizione avverso il relativo provvedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.; -) [OSCURATO:PERSONA] aveva facoltà e diritto di proporre opposizione ex art.617 c.p.c., e se ne è decaduta questo non è un vizio del sistema, ma il frutto di una scelta della parte; -) l'interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità non "svuota di contenuti" l'articolo 591 ter c.p.c., il quale resta una misura di pronta risoluzione delle difficoltà di ordine pratico; -) nessuna "disparità di trattamento" è concepibile tra esecuzioni mobiliari o immobiliari, dal momento che la parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost., secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non impone affatto una totale livellamento di previsioni normative: e nel caso di specie è sin troppo ovvio che, mancando la delega ad un professionista, non c'è da dolersi se l'ordinamento non preveda un mezzo per reclamare gli atti adottati del professionista stesso. 1.3. In conclusione: R.G.N. 26747/19 Camera di consiglio del 21.4.2022 a) se il professionista delegato commette un'irregolarità nel verbale di aggiudicazione o nell'aggiudicazione stessa, è ammissibile il reclamo ex 591 ter c.p.c.; in alternativa, l'interessato può attendere il successivo atto del giudice dell'esecuzione in cui l'errore del professionista sia rifluito, e proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso quest'ultimo; b) se il reclamo ex 591 ter c.p.c. ha esito infruttuoso per il reclamante, questi non può impugnare per cassazione il provvedimento collegiale, perché potrà sempre proporre l'opposizione ex 617 c.p.c. avverso il successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro
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