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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12104/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Taranto il 14/10/2022 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4, comma2, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. dichiarazione di responsabilità; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta che sia mai stata avanzata richiesta di pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. per cui non è ora consentito per la prima volta dedurre tale questione ostandovi in ciò quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sull'applicabilità o meno della relativa causa di esclusione della punibilità (tra le tante Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semnnah, Rv. 275782 - 01); Rilevato che l'ulteriore censura, formulata peraltro in termini generici ed astratti, è manifestamente infondata in quanto la motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente risulta adeguata e coerente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna a mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda pronunciata dal Tribunale di Taranto il 14/10/2022 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4, comma2, L. 110/1975; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. dichiarazione di responsabilità; Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta che sia mai stata avanzata richiesta di pronuncia ex art. 131 bis cod. pen. per cui non è ora consentito per la prima volta dedurre tale questione ostandovi in ciò quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sull'applicabilità o meno della relativa causa di esclusione della punibilità (tra le tante Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semnnah, Rv. 275782 - 01); Rilevato che l'ulteriore censura, formulata peraltro in termini generici ed astratti, è manifestamente infondata in quanto la motivazione resa dai giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente risulta adeguata e coerente; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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