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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13859/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art186 comma 2, lett. c), 2 bis, Cds.

Lamenta, con due motivi, carenza assoluta di motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità e al nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi, del tutto genericamente articolati, ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, argomentando che il ricorrente, postosi alla guida con tasso alcolemico pari a ben 3,89 g/I, a causa del grave stato di alterazione psicofisica aveva totalmente perso il controllo dell'auto, urtando ben otto autovetture in sosta.

Stesse considerazioni possono ripetersi riguardo al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., attesa la non illogica - ma anzi coerente con le evidenze del caso - valutazione relativa alla rilevante offensività del fatto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art186 comma 2, lett. c), 2 bis, Cds. Lamenta, con due motivi, carenza assoluta di motivazione in ordine alla attribuzione di responsabilità e al nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il sinistro, nonché al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi, del tutto genericamente articolati, ripropongono una pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, argomentando che il ricorrente, postosi alla guida con tasso alcolemico pari a ben 3,89 g/I, a causa del grave stato di alterazione psicofisica aveva totalmente perso il controllo dell'auto, urtando ben otto autovetture in sosta. Stesse considerazioni possono ripetersi riguardo al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., attesa la non illogica - ma anzi coerente con le evidenze del caso - valutazione relativa alla rilevante offensività del fatto. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
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