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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16517/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva rigettato l'istanza risarcitoria ex art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione trascorso presso l'Istituto carcerario di Pavia.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con il solo motivo proposto - la violazione della legge processuale, per avere il Tribunale omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia.

2.1. Il ricorrente premette che il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato impugnato con ricorso per Cassazione; tale ricorso riportava in calce la nomina a sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., conferita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di proporre il ricorso per Cassazione.

La Corte di cassazione trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza, qualificando il proposto ricorso per Cassazione come reclamo.

2.2. Il Tribunale di sorveglianza non disponeva, però, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma curava l'adempimento in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo verificato che la nomina a sostituto processuale, conferita dal primo al secondo, fosse limitata esclusivamente alla proposizione del ricorso.

Ciò è dimostrato dalle attestazioni delle notifiche e delle comunicazioni telematiche, nonché dal verbale di udienza, che riporta quale unico difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel ricorso si sottolinea, altresì, come dalla lettura del verbale di notifica del decreto di fissazione di udienza, nei confronti dell'interessato, emerga che quest'ultimo aveva confermato la nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], aggiungendovi quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - quest'ultimo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il propro controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla, oltre che quale che sia l'apparato motivazione esibito.

Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così - ove necessario anche accedendo agli atti - è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01).

3. Va inoltre ricordato che l'art. 102 cod. proc. pen., a mente del quale il difensore può nominare un sostituto processuale, che esercita i suoi diritti e assume i suoi doveri, non modifica la titolarità dell'ufficio defensionale, che rimane in capo all'originario difensore.

Cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, quest'ultimo riprende il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni.

Laddove il difensore dell'imputato abbia nominato un sostituto processuale, ai fini della presentazione del ricorso per Cassazione e la Corte di cassazione abbia trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., è con tale atto che cessa la causa della sostituzione; sostituzione che non è, dunque, in funzione dell'impugnazione in sé, bensì di un atto di impugnazione che richiede, per la sua presentazione, la speciale condizione costituita dall'iscrizione nell'Albo speciale dei Cassazionisti.

Dinanzi al Tribunale - ai fini della decisione del reclamo, così riqualificato l'originario ricorso dalla Corte di cassazione - tutte le funzioni, salva nuova nomina di sostituto, sono pertanto svolte dal difensore designato; a questi vanno indirizzate, quindi, le dovute notifiche.

4. Nel caso di specie, dagli atti contenuti nel fascicolo - al quale questo Collegio accede, come detto, in ragione della natura processuale del vizio dedotto - risulta che, a seguito della trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la decisione sul reclamo sia stata effettuata al sostituto designato per la presentazione del ricorso, piuttosto c:he al difensore di fiducia, la cui nomina veniva confermata in sede di notifica del decreto di fissazione d'udienza.

4.1. Sul punto occorre ribadire che, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza, ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, cornma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-01).Si è pertanto verificata tale nullità, che non risulta sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., posto che dagli atti emerge la designazione in udienza di un difensore di ufficio, in sostituzione di quello erroneamente ritenuto di fiducia, mentre non emerge la notifica ad altro difensore, e, in particolare, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di notifica all'interessato del decreto di fissazione d'udienza.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pavia aveva rigettato l'istanza risarcitoria ex art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di detenzione trascorso presso l'Istituto carcerario di Pavia. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con il solo motivo proposto - la violazione della legge processuale, per avere il Tribunale omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia. 2.1. Il ricorrente premette che il provvedimento del magistrato di sorveglianza era stato impugnato con ricorso per Cassazione; tale ricorso riportava in calce la nomina a sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., conferita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al fine di proporre il ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza, qualificando il proposto ricorso per Cassazione come reclamo. 2.2. Il Tribunale di sorveglianza non disponeva, però, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma curava l'adempimento in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo verificato che la nomina a sostituto processuale, conferita dal primo al secondo, fosse limitata esclusivamente alla proposizione del ricorso. Ciò è dimostrato dalle attestazioni delle notifiche e delle comunicazioni telematiche, nonché dal verbale di udienza, che riporta quale unico difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso si sottolinea, altresì, come dalla lettura del verbale di notifica del decreto di fissazione di udienza, nei confronti dell'interessato, emerga che quest'ultimo aveva confermato la nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], aggiungendovi quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito - quest'ultimo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il propro controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla, oltre che quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così - ove necessario anche accedendo agli atti - è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01). 3. Va inoltre ricordato che l'art. 102 cod. proc. pen., a mente del quale il difensore può nominare un sostituto processuale, che esercita i suoi diritti e assume i suoi doveri, non modifica la titolarità dell'ufficio defensionale, che rimane in capo all'originario difensore. Cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, quest'ultimo riprende il suo ruolo e ricomincia a svolgere le sue funzioni. Laddove il difensore dell'imputato abbia nominato un sostituto processuale, ai fini della presentazione del ricorso per Cassazione e la Corte di cassazione abbia trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., è con tale atto che cessa la causa della sostituzione; sostituzione che non è, dunque, in funzione dell'impugnazione in sé, bensì di un atto di impugnazione che richiede, per la sua presentazione, la speciale condizione costituita dall'iscrizione nell'Albo speciale dei Cassazionisti. Dinanzi al Tribunale - ai fini della decisione del reclamo, così riqualificato l'originario ricorso dalla Corte di cassazione - tutte le funzioni, salva nuova nomina di sostituto, sono pertanto svolte dal difensore designato; a questi vanno indirizzate, quindi, le dovute notifiche. 4. Nel caso di specie, dagli atti contenuti nel fascicolo - al quale questo Collegio accede, come detto, in ragione della natura processuale del vizio dedotto - risulta che, a seguito della trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per la decisione sul reclamo sia stata effettuata al sostituto designato per la presentazione del ricorso, piuttosto c:he al difensore di fiducia, la cui nomina veniva confermata in sede di notifica del decreto di fissazione d'udienza. 4.1. Sul punto occorre ribadire che, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza, ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, cornma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-01).Si è pertanto verificata tale nullità, che non risulta sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., posto che dagli atti emerge la designazione in udienza di un difensore di ufficio, in sostituzione di quello erroneamente ritenuto di fiducia, mentre non emerge la notifica ad altro difensore, e, in particolare, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in sede di notifica all'interessato del decreto di fissazione d'udienza. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza
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