CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Franciosi e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – SOCIETÁCOOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 3445/2024, pubblicatail 17 dicembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]:Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza n. 3445/2024 con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il dalui proposto gravame, confermando integralmente la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1108/2023 e condannandolo a rifondere a doValue s.p.a., qualemandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del grado. Si sono difese conrispettivo controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], siadoValue.2. In data 1° luglio 2025 è stata emessa proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n.149/2022, ravvisando manifesta infondatezza del ricorso; ne veniva resacomunicazione alle parti il 3 luglio 2025. Il ricorrente ha formulato istanza didecisione in data 5 agosto 2025, per cui la causa è stata inserita in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; il ricorrente ha depositato purememoria.Considerato che:1.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. “Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2504 bis c.c. e 1938c.c. in tema di effetti della fusione per incorporazione sui debiti societari esulle garanzie prestate dal fideiussore, nonché dell’Art. 112 c.p.c. peromessa motivazione sulla specifica eccezione sollevata dal fideiussore, econfluita nel primo e ottavo motivo di gravame in appello, in tema diillegittimo esercizio della garanzia personale”;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. Ambrosi1.2. Il motivo è infondato: la Corte d’appello, condividendo quantogià rilevato dal Tribunale, ha accertato che la responsabilità solidaledell’odierno ricorrente per i debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. discende dallafideiussione omnibus da lui prestata a garanzia delle obbligazioni assunteda [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dell’istituto di credito, nelle quali era poisubentrata, ai sensi dell’art 2504 bis c.c., per effetto della fusione perincorporazione del 20.10.2014, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nei cui confronti,pertanto, è rimasta operante tale fideiussione rilasciata a garanzia delleobbligazioni originariamente assunte dalla società incorporata (Cass.25/11/2004 n. 22236); e il ricorrente mostra di non confrontarsi con leragioni della sentenza impugnata, la quale ha accertato che i creditidiscendono esclusivamente da obbligazioni della società indicata nellafideiussione o della società poi incorporante, non incidendo poi che lasocietà incorporante sia stata a sua volta incorporata in un’ulterioreoperazione di fusione. E, come già evidenziato nella proposta di definizione,la fideiussione è stata prestata, ex art. 1938 c.c., per debiti futuri assuntidal debitore garantito, senza alcuna limitante predeterminazione del titolo.2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., “Violazione dell’art. 111 comma 3 c.p.c.”;2.2. Il motivo è inammissibile in quanto non sussiste la violazione dilegge prospettata: la Corte d’appello, condividendo la decisione di primecure, dapprima ha ritenuto che l’intervento del successore a titoloparticolare nel giudizio di merito a seguito di cessione del credito avesse uneffetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto - in quanto, pereffetto della cessione del credito, era conseguito in capo alla cessionaria ilsolo trasferimento della titolarità del diritto di credito ceduto (pag. 10 dellasentenza impugnata) - e, dopo, ha ritenuto corretto il rigetto della domandadi estromissione formulata dalla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellacedente [OSCURATO:PERSONA] sia in ragione del fatto che la mancatapartecipazione al giudizio della banca cedente non poteva essere valorizzatacome consenso espresso alla propria estromissione, sia in quanto la parteNumero registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. Ambrosiopponente non aveva espresso alcun specifico consenso all’estromissionedella stessa (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,“Violazione ed erronea applicazione degli Artt. 1321, 1322, 1372 c.c.”;censura, in particolare, l’aver la Corte d’appello erroneamente asserito chela definizione di “Creditori” di cui all’art. 1 dell’Accordo di ristrutturazione«non può essere interpretata in senso strettamente letterale» e che se nepossa prescindere sulla base del dato testuale degli articoli successivi delmedesimo Accordo.4. Il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,“Violazione dell’Art. 112 c.p.c. e del principio dispositivo in relazioneall’intervento della Corte d’Appello che, in assenza di esplicita eccezione odeduzione di controparte, ha costruito ermeneuticamente una ragione asostegno delle comunicazioni di risoluzione, totalmente assente in talidocumenti e MAI addotta da controparte”;5. Il terzo motivo e il quarto motivo, che possono esserecongiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione, sonoinammissibili sotto un duplice profilo.Anzitutto, così come formulati attengono in sostanza a profili di fattoe tendono a sollecitare da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio dimerito, inammissibile in questa sede, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - dellerisultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui competenon solo la valutazione delle prove ma pure la scelta, insindacabile in sededi legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi (Cass. 16/4/2024 n. 10161; Cass. 4/7/2017 n. 16467; Cass.23/5/2014 n. 11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass. 15/7/2009 n.16499).Inoltre, e con particolare riferimento alla doglianza dell’asseritaerronea interpretazione del contratto compiuta dal Giudice d’appello, valerichiamare l’indirizzo consolidato di questa Suprema Corte nel senso cheNumero registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. Ambrosil'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi mediante la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, in caso contrario traducendosila ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, come avvenuto nellaspecie, in mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata,come tale inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 8/1/2025 n. 353 eCass. 18/11/2003 n. 17427).5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1957 c.c. e degli artt. 38e 167 c.p.c. e del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, anchea Sezioni Unite (i.e. Cass. Sez. Un. 12 dicembre 2014 n. 26242 e 26243 eCass. Sez. Un. 31 dicembre 2021 n. 41994)”.5.1. Da un lato, si censura che, pur avendo l’attuale ricorrenteeccepito la nullità parziale del contratto, la Corte d’appello, considerandolaeccezione in senso stretto, l’ha dichiarata tardiva contravvenendoall’insegnamento di questa Suprema Corte, che ha affermato il potere edovere del Giudice di dar luogo all’accertamento e dichiarazione di nullitàdel contratto laddove ne ricorrano i presupposti, a prescindere dalledomande avanzate dalle parti (S.U., nn. 26242 e 26243 del 2014), senzaconsiderare che la nullità fu eccepita, immediatamente dopo lasopravvenuta pronuncia di S.U. n. 41994/2021 - con cui era stata attribuitaalle clausole dei contratti di fideiussione corrispondenti a quelle contenutenel modello ABI - nel primo atto processuale successivo (cfr. pag. 35 inricorso).Da un altro lato, si contesta come non corretto il ragionamento svoltodalla Corte d’appello sull’osservanza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., inquanto, nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna prova – né la bancacontroricorrente l’avrebbe tempestivamente allegata e fornita (comeavrebbe dovuto) – di aver con diligenza continuato a coltivare le istanzeNumero registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. Ambrosicontro il debitore principale (cfr. pag. 37 in ricorso); e si lamenta che laCorte d’appello, d’ufficio, ha desunto tale prova dalla inviata comunicazionedi risoluzione dell’Accordo di ristrutturazione, sebbene detta comunicazionenon assolvesse affatto all’onere probatorio imposto.5.2. Il quinto motivo non è fondato rispetto ad entrambi i profili dicensura.5.2.1 In ordine al primo profilo, la questione sottoposta concerne lala statuizione con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, perchétardiva, l’eccezione di nullità parziale della fideiussione.Sul punto, le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negoziale è sìrilevabile d’ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo sulla base deifatti costitutivi già allegati tempestivamente in giudizio (S.U. n.26242/2014); diversamente, l’esercizio del potere officioso finirebbe persupplire a preclusioni processuali, consentendo alle parti di introdurretardivamente elementi a sostegno della nullità. Pertanto, la rilevabilitàofficiosa della nullità deve coordinarsi con le regole del processo, e rimanecircoscritta alla valutazione in iure dei fatti ritualmente allegati.Nella specie, il ricorrente si limita a riaffermare di avere sollevatol’eccezione di nullità in comparsa conclusionale (e non con la memoria direplica), contestando come non corretta la “ricostruzione processuale”operata dalla sentenza impugnata, ma non fornisce indicazione del se e delcome sia stato allegato e prodotto nel giudizio di merito il provvedimentodella [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 2005, che è provvedimento amministrativo nonsoggetto al principio iura novit curia, in quanto fatto determinativo dellapretesa nullità delle clausole, al fine di consentire la verifica della asseritacorrispondenza delle clausole del contratto di garanzia allo schema ABI(Cass. 13/1/2025 n. 863).5.2.2 In ordine al secondo profilo, parte ricorrente (cfr. in ricorso pag.37), pur ritenendo “impregiudicato” l’orientamento richiamato nellasentenza impugnata - secondo cui la clausola n. 7 prevista dalla fideiussionede qua contenente l’obbligo del garante di pagare “a prima richiesta” vaNumero registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. Ambrosiintesa nel senso che l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausoladi decadenza di cui all'art. 1957, 1° comma, c.c. deve intendersi riferito,giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.,esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione,con l’effetto di risultare sufficiente ad evitare la decadenza la sempliceproposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, come avvenutonella specie, non essendo necessario che il termine sia osservato mediantela proposizione di una domanda giudiziale secondo la tradizionale esegesidella norma, in quanto diversamente interpretando vi sarebbecontraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare"a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azionegiudiziale, come emerge da Cass. 26/9/2017 n. 22346 e, più di recente, daCass. 10/1/2025 n. 660 (cfr. pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata) –,ha lamentato al contempo una “non corretta applicazione” del richiamatoorientamento da parte della Corte territoriale per non aver considerato ilfatto che il creditore non avesse provato di aver “proposto e diligentementecontinuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dallascadenza dell'obbligazione” (art. 1957 cod. civ.), senza peraltro indicare, inossequio agli oneri di allegazione previsti dall’art 366 c.p.c., in che modo ein che tempo abbia sollevato la questione.Infine, va rilevato che la sentenza impugnata ha ritenuto chel’obbligazione di pagare la somma di cui al contratto di fideiussioneomnibus, oggetto di lite, sia divenuta esigibile nei confronti dell’odiernoricorrente in data 12 novembre 2018, allorché la banca comunicò con pec eraccomandate a.r. inviate alla debitrice principale (società [OSCURATO:SOCIETA].) eai fideiussori (signori Bianchi e [OSCURATO:SOCIETA]) la risoluzione dell’Accordo diristrutturazione e, conseguentemente, la risoluzione dei contratti di mutuoe di conto corrente, con contestuale richiesta di pagamento delle esposizionidebitorie (pag. 19 della sentenza impugnata).6. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4707/2025C.C. 17.04.2026 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1399/2026r.g.n. 4707/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14587/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 17/05/2026Est. I. AmbrosiVa disposta – secondo il principio di soccombenza – la condanna delricorrente a rifondere le spese alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2020 e peressa, alla mandataria [OSCURATO:PERSONA]; vanno integralmente compensate le spesetra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], perl’evoluzione della vicenda.Per essere stato il presente giudizio definito in modo noncompletamente conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non trovanoapplicazione le previsioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni diapplicazione delle medesime (S.U. 27/12/2023 n. 36069).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto(S.U. 20/2/2020 n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2020 e per essa alla mandataria [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, che siliquidano in complessivi 20.200, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge; compensa le spese tra il ricorrente eBanca [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI