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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 29581/2025

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[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18101/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale diTrieste Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E' impugnata l'ordinanza, del 13 marzo 2025 , c on la quale il Tribunale di Trieste ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia,del 24 Febbraio 2025,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all’art.612 bis cod.pen.posto in essere dall ’indagato - mentre si trovava ristrettopresso la C asa circondariale di Gorizia in espiazione pena per delitti di violenza sessuale,ed altro - nei confronti della direttrice del medesimo istituto attraverso ripetut e condotte di molestia , tentativi di avvicinamento e contatto, oltreche attraverso la reiterata manifestazi one di un interessenon corrisposto e non gradito dalla suddetta .

L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma d el suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria.

Deduce che l'indagato non ha agito allo scopo di condizionare la vita della persona offesa ma soltanto perché in preda ad una vera e propria “sbandata” che non avrebbe saputo controllare razionalmente e involontariamente alimentata dagli stessi operatori carcerari interpellati a vario titolo.

L'ordinanza impugnata non avrebbe definito la linea di demarcazione tra corteggiamento e stalking, omettendo, inoltre, di precisare il nesso di causalità tra le condotte poste in essere e la reazione della persona offesa. 2.2.Con secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe considerato che l'indagato aveva dimostrato di essere pentito e,peraltro, aldilà dell'insistenza nel corteggiamento, non era stat o individuato alcun elemento indicativo di un possibile sviluppo aggressivo della condotta dell'indagato.

Doveva, pertanto , essere escluso un concreto rischio di recidiva ed essere eventualmente applicata una misura cautelare più blanda. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla scelta della misura rilevando l'illogicità della motivazione resa per giustificarla,essendo stato fatt o riferimento alla incapacità di contenimento e controllo delle proprie pulsioni da parte dell'imputato senza considerare la resipiscenza manifestata dal medesimo e il fatto che la custodia cautelare in carcere appariva eccessiva e non proporzionata. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta , chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Il primo motivo è infondato.

Le censure difensive non contestano la ricostruzione fattuale restituita dal provvedimento impugnato e si limitano a suggerire una chiave di lettura minimalista della condotta dell’indagato,posta in essere, secondo la prospettazione accusatoria oggetto di contestazione provvisoria, attraverso insistenti manifestazioni di interesse, reiterate nonostante il fermo rifiuto della destinataria.

Con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen. il legislatore, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti,ha voluto colmare un vuoto dì tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima, avendo preso atto che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l'esito di una pregressa condotta persecutoria, attuata attraverso condotte anche meno visibili e più lievi, ma ripetute,e tali da determinare un turbamento della persona offesa ed incidere negativamente sulle sue condizioni esistenziali di vita.

Attraverso la fattispecie in esame si è inteso anticipare la tutela della libertà personale, e dell'incolumità fisi ca e psichica , attraverso l'incriminazione dì condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o integranti eventualmentefattispecie minori, quali la minaccia o la molestia alle persone.

La condotta ritenuta persecutoria deve essere valutata nel suo complessovenendo in rilievo il dato della reiterazione della stessa e dovendosi anche considerareil profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato.

In tale ottica,il fatto che l’evento individuato dalla norma incriminatrice si manifesti in più occasioni, e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori , non è dirimente trattandosi di circostanza connaturataal fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato diprostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis cod. pen. Ed è già stato evidenziato, da questa Corte, come il delitto di atti persecutori possa configurarsi anche nel caso in cui il mero corteggiamento trasmodi in presenza di approcci ed avances anche non minatori, che, però, per la loro reiterazione, frequenza e durata nel tempo, o anche per il loro tenore - specialmente se connotati da espliciti riferimenti sessuali -e per essere indirizzati a persona non legata sentimentalmente a chi li invii,o, infine, per le particolari condizioni della vittima -ad esempio, se minorenne o legata sentimentalmente ad altra persona -siano logicamente ritenuti, dal giudice del merito, molesti ed idonei a provocare, in chi li riceva, un perdurante stato di ansia o, addirittura, la modifica delle sue abitudini di vita (sul punto si vedano, ad esempio: Sez. 5, n. 45453 del 03/07/2015, Rv. 265506-01, in un caso in cui l'agente soleva seguire la vittima ed indirizzarle frasi d'amore; Sez. 5, n. 4728 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278296-01, in ipotesi di apprezzamenti, anchedi natura sessuale, rivolti a minore; Sez. 5, n. 32813 del 13/05/2022, non massimata, in un caso in cui l'imputato si era limitato a inviare «messaggi contenenti frasi d'amore, e-mail contenenti disegni o frasi di canzoni» e ad effettuare «chiamate non gradite»).

Nella fattispecie in esame , in modo congruo e logico , i giudici del riesame hanno evidenziato che la condotta dell’indagato, posta in essere, peraltro, in epoca prossima alla scarcerazione, haingenerato nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura, tanto più che la stessa condotta è stata reiterata nonostante «i plurimi tentativi compiuti dagli operatori del carcere di farlo desistere dai propri intenti» (pag.4).

La censura difensiva, nella parte in cui si duole della mancata definizione della linea di demarcazione fra corteggiamento e stalking, omette di considerare le circostanze di contesto in cui la condotta è stata posta in essere –avuto riguardo al luogo e tempo della stessa e alla posizione assunta dalla persona offesa in ragione della sua qualifica e statusprofessionale, in quanto direttrice della Casa circondariale nella quale il ricorrente si trovava detenuto per espiazione di pena- ed il dato della reiterazione della stessa condotta, posta in essere con modalità ossessive ( si pensi all’inoltro della missiva contenente un capello della persona offesa) nonostante l’esplicita manifestazione di non gradimento e rifiuto da parte della destinataria. 2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole dell’illogicità della motivazione in punto di effettuata valutazione delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha valutato, in modo congruo ed immune da vizi,le esigenze cautelari ritenute sussistenti in considerazione del fatto che l’indagato ha manifestato, nonostante le limitazioni indotte dal suo essere ristretto in luogo di pena, ripetuteattenzioni ossessiv e e non gradit e dalla persona offesa ingenerando nella medesima un grave stato d'ansia e di paura,per di più ribadendolo anche in un periodo prossimo alla scarcerazione, non avendo esitato a manifestare la propria intenzionedi mettersi anche successivamente in contatto con la suddetta in modo da «vincere le sue resistenze anche a costo di subire conseguenze di carattere penale,ad ulteriore riprova di una vera e propria irrefrenabile ossessione maturata nei confronti della donna» (pag.3 del provvedimento impugnato ) .

Le evidenze acquisite, attraverso l’analisi puntuale della condotta e degli elementi disvelatori della personalità dell’indagato (con precedenti per reato di violenza sessuale), danno contezza, pertanto,della sussistenza di una situazione di pericolo, in relazione al prospettato rischio di recidiva specifica, e della necessità di adozione della misuracautelare adottata. 3.Èinammissibile il terzo motivo con cui l'indagato si duole della eccessività della misura applicata in quanto non proporzionata rispetto alla gravità del fatto.

Il giudizio del Tribunale appare effettuato nel rispetto dei criteri di legge e dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure che,a loro volta, si fond a no sul principio di gradualità,essendo il ricorso alla più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere consentito solo quando tutte le altre misure appaiono inadeguate al caso concreto.La motivazione del provvedimento impugnato ha dato conto del rispetto dei suindicati criteriessendo stato evidenziato come l'indagato, pur essendosi in precedenza ripromesso di non rivolgere più attenzioni nei confronti della direttrice,abbia tuttavia più volte reiterato le sue molestie nonché fatto riferimento al precedente penale per violenza sessuale del medesimo indagato avendolo ritenuto costituire«ulteriore indice di pericolosità del soggetto, evidentemente incline alle prevaricazione di genere».

La motivazione appare esaustiva avendo indicato un complesso di indici di disvalore, sia di carattere soggettivo che oggettivo, che danno motivatamente conto dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.gs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18101/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale diTrieste Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E' impugnata l'ordinanza, del 13 marzo 2025 , c on la quale il Tribunale di Trieste ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia,del 24 Febbraio 2025,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all’art.612 bis cod.pen.posto in essere dall ’indagato - mentre si trovava ristrettopresso la C asa circondariale di Gorizia in espiazione pena per delitti di violenza sessuale,ed altro - nei confronti della direttrice del medesimo istituto attraverso ripetut e condotte di molestia , tentativi di avvicinamento e contatto, oltreche attraverso la reiterata manifestazi one di un interessenon corrisposto e non gradito dalla suddetta . L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma d el suo difensore. 2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria. Deduce che l'indagato non ha agito allo scopo di condizionare la vita della persona offesa ma soltanto perché in preda ad una vera e propria “sbandata” che non avrebbe saputo controllare razionalmente e involontariamente alimentata dagli stessi operatori carcerari interpellati a vario titolo. L'ordinanza impugnata non avrebbe definito la linea di demarcazione tra corteggiamento e stalking, omettendo, inoltre, di precisare il nesso di causalità tra le condotte poste in essere e la reazione della persona offesa. 2.2.Con secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'indagato aveva dimostrato di essere pentito e,peraltro, aldilà dell'insistenza nel corteggiamento, non era stat o individuato alcun elemento indicativo di un possibile sviluppo aggressivo della condotta dell'indagato. Doveva, pertanto , essere escluso un concreto rischio di recidiva ed essere eventualmente applicata una misura cautelare più blanda. 2.3.Con terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla scelta della misura rilevando l'illogicità della motivazione resa per giustificarla,essendo stato fatt o riferimento alla incapacità di contenimento e controllo delle proprie pulsioni da parte dell'imputato senza considerare la resipiscenza manifestata dal medesimo e il fatto che la custodia cautelare in carcere appariva eccessiva e non proporzionata. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso, con requisitoria scritta , chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Il primo motivo è infondato. Le censure difensive non contestano la ricostruzione fattuale restituita dal provvedimento impugnato e si limitano a suggerire una chiave di lettura minimalista della condotta dell’indagato,posta in essere, secondo la prospettazione accusatoria oggetto di contestazione provvisoria, attraverso insistenti manifestazioni di interesse, reiterate nonostante il fermo rifiuto della destinataria. Con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612 bis cod. pen. il legislatore, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti,ha voluto colmare un vuoto dì tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima, avendo preso atto che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l'esito di una pregressa condotta persecutoria, attuata attraverso condotte anche meno visibili e più lievi, ma ripetute,e tali da determinare un turbamento della persona offesa ed incidere negativamente sulle sue condizioni esistenziali di vita. Attraverso la fattispecie in esame si è inteso anticipare la tutela della libertà personale, e dell'incolumità fisi ca e psichica , attraverso l'incriminazione dì condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o integranti eventualmentefattispecie minori, quali la minaccia o la molestia alle persone. La condotta ritenuta persecutoria deve essere valutata nel suo complessovenendo in rilievo il dato della reiterazione della stessa e dovendosi anche considerareil profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato. In tale ottica,il fatto che l’evento individuato dalla norma incriminatrice si manifesti in più occasioni, e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori , non è dirimente trattandosi di circostanza connaturataal fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato diprostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis cod. pen. Ed è già stato evidenziato, da questa Corte, come il delitto di atti persecutori possa configurarsi anche nel caso in cui il mero corteggiamento trasmodi in presenza di approcci ed avances anche non minatori, che, però, per la loro reiterazione, frequenza e durata nel tempo, o anche per il loro tenore - specialmente se connotati da espliciti riferimenti sessuali -e per essere indirizzati a persona non legata sentimentalmente a chi li invii,o, infine, per le particolari condizioni della vittima -ad esempio, se minorenne o legata sentimentalmente ad altra persona -siano logicamente ritenuti, dal giudice del merito, molesti ed idonei a provocare, in chi li riceva, un perdurante stato di ansia o, addirittura, la modifica delle sue abitudini di vita (sul punto si vedano, ad esempio: Sez. 5, n. 45453 del 03/07/2015, Rv. 265506-01, in un caso in cui l'agente soleva seguire la vittima ed indirizzarle frasi d'amore; Sez. 5, n. 4728 del 09/12/2019, dep. 2020, Rv. 278296-01, in ipotesi di apprezzamenti, anchedi natura sessuale, rivolti a minore; Sez. 5, n. 32813 del 13/05/2022, non massimata, in un caso in cui l'imputato si era limitato a inviare «messaggi contenenti frasi d'amore, e-mail contenenti disegni o frasi di canzoni» e ad effettuare «chiamate non gradite»). Nella fattispecie in esame , in modo congruo e logico , i giudici del riesame hanno evidenziato che la condotta dell’indagato, posta in essere, peraltro, in epoca prossima alla scarcerazione, haingenerato nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura, tanto più che la stessa condotta è stata reiterata nonostante «i plurimi tentativi compiuti dagli operatori del carcere di farlo desistere dai propri intenti» (pag.4). La censura difensiva, nella parte in cui si duole della mancata definizione della linea di demarcazione fra corteggiamento e stalking, omette di considerare le circostanze di contesto in cui la condotta è stata posta in essere –avuto riguardo al luogo e tempo della stessa e alla posizione assunta dalla persona offesa in ragione della sua qualifica e statusprofessionale, in quanto direttrice della Casa circondariale nella quale il ricorrente si trovava detenuto per espiazione di pena- ed il dato della reiterazione della stessa condotta, posta in essere con modalità ossessive ( si pensi all’inoltro della missiva contenente un capello della persona offesa) nonostante l’esplicita manifestazione di non gradimento e rifiuto da parte della destinataria. 2.È inammissibile il secondo motivo con cui la difesa si duole dell’illogicità della motivazione in punto di effettuata valutazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha valutato, in modo congruo ed immune da vizi,le esigenze cautelari ritenute sussistenti in considerazione del fatto che l’indagato ha manifestato, nonostante le limitazioni indotte dal suo essere ristretto in luogo di pena, ripetuteattenzioni ossessiv e e non gradit e dalla persona offesa ingenerando nella medesima un grave stato d'ansia e di paura,per di più ribadendolo anche in un periodo prossimo alla scarcerazione, non avendo esitato a manifestare la propria intenzionedi mettersi anche successivamente in contatto con la suddetta in modo da «vincere le sue resistenze anche a costo di subire conseguenze di carattere penale,ad ulteriore riprova di una vera e propria irrefrenabile ossessione maturata nei confronti della donna» (pag.3 del provvedimento impugnato ) . Le evidenze acquisite, attraverso l’analisi puntuale della condotta e degli elementi disvelatori della personalità dell’indagato (con precedenti per reato di violenza sessuale), danno contezza, pertanto,della sussistenza di una situazione di pericolo, in relazione al prospettato rischio di recidiva specifica, e della necessità di adozione della misuracautelare adottata. 3.Èinammissibile il terzo motivo con cui l'indagato si duole della eccessività della misura applicata in quanto non proporzionata rispetto alla gravità del fatto. Il giudizio del Tribunale appare effettuato nel rispetto dei criteri di legge e dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure che,a loro volta, si fond a no sul principio di gradualità,essendo il ricorso alla più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere consentito solo quando tutte le altre misure appaiono inadeguate al caso concreto.La motivazione del provvedimento impugnato ha dato conto del rispetto dei suindicati criteriessendo stato evidenziato come l'indagato, pur essendosi in precedenza ripromesso di non rivolgere più attenzioni nei confronti della direttrice,abbia tuttavia più volte reiterato le sue molestie nonché fatto riferimento al precedente penale per violenza sessuale del medesimo indagato avendolo ritenuto costituire«ulteriore indice di pericolosità del soggetto, evidentemente incline alle prevaricazione di genere». La motivazione appare esaustiva avendo indicato un complesso di indici di disvalore, sia di carattere soggettivo che oggettivo, che danno motivatamente conto dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure. 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.gs.196/2003 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta ilricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diff
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