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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23812/2026

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e difesi dagli avv.ti Ernesto MariaCirillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroEricsson [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elett. dom.to in presso l'indirizzo PEC del difensore risultantedai registri di giustizia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2008/2023 pubblicatain data 11/07/2023, n.r.g. 2454/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Gli odierni ricorrenti erano stati dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 30/04/2019, quando erano transitati alledipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa in virtù di cessione del ramod’azienda denominato “Network build field services Italy”.Assumevano che tale cessione era illegittima per insussistenza deirequisiti previsti dall’art. 2112 c.c.Pertanto adìvano il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria dinullità, ovvero l’annullamento, o di illegittimità della cessione di ramod’azienda e quindi del rapporto di lavoro e l’accertamento della persistenzadel medesimo rapporto alle dipendenze della cedente, con ogniconseguenza giuridica ed economica a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda ecompensava le spese processuali.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e rigettava la domanda originaria.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla nozione di trasferimento di ramo d’azienda è sufficienterichiamare Cass. n. 7364/2021, che ha individuato una nozioneperaltro coerente con la disciplina dell’Unione Europea di cui alladirettiva del 12/03/2001, n. 2001/23/CE;b) la Corte di Giustizia ha individuato la nozione di entità economicacome complesso organizzato di persone e di elementi che consental’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di undeterminato obiettivo;c) anche nel testo dell’art. 2112 c.c. modificato dall’art. 32 d.lgs. n.276/2003 rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomiafunzionale del ramo ceduto, ossia la capacità di questo, già almomento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad unoscopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindidi svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievoda parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultavaNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione(Cass. n. 11247/2016);d) nella giurisprudenza di legittimità peraltro si ammette la legittimità dicessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri” dell’impresa,nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, inconformità ai principi anche comunitari;e) ulteriore elemento costitutivo è quello della preesistenza del ramod’azienda destinato ad essere ceduto;f) nel caso concreto, la cessionaria è una società di scopo appositamentecostituita da [OSCURATO:PERSONA] spa (abbreviato TEI) indata 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare ad essa lagestione dello specifico settore del “field service operation” primafacente capo alla relativa area aziendale con la medesimadenominazione (abbreviato FSO); ad essa è stato quindi ceduto ilramo di azienda denominato “Network build field services Italy”;g) quanto al breve tempo trascorso fra la costituzione del ramo d’aziendae la sua cessione, esso è irrilevante, poiché quel ramo era certamentepreesistente all’intervenuta cessione;h) è poi documentalmente dimostrato che era dotato di autonomiafunzionale ed operativa, come si evince dalla relazione del dott.

MarcoSantaniello del 23/04/2019, prodotta da tutte le parti, dalla qualerisulta che la particolarità del ramo consiste nell’essere basato sullecapacità tecnico professionali del personale preposto alla produzionedei servizi, mentre il capitale è costituito dai beni immateriali(software trasferiti e capitale messo a disposizione per il ripianamentodelle passività);i) è altresì documentalmente dimostrato che le due società, cedente ecessionaria, avevano stipulato fra loro un contratto di rete di impresa,in forza del quale alcune attività vengono gestite in comune, tantogiustificando la condivisione, da parte di entrambe le società, di unamedesima direzione e di medesimi uffici;j) rispetto a tale contratto nessun vizio di invalidità è stato eccepito;k) tale contratto è regolato dall’art. 42 d.l. n. 78/2010, convertito conmodificazioni in legge n. 122/2010;Numero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026l) la costituzione di una società di scopo con capitale integralmentecontrollato dalla costituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluniservizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il carattere fittiziodell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quellidichiarati, sono tutti strumenti di manifestazione della libertà diiniziativa economica;m) anche dopo la cessione il ramo ceduto ha conservato la propriaidentità, atteso che è stata ceduta la titolarità non solo dei rapporti dilavoro, ma anche di tutto quanto necessario per continuare la normaleutilizzati;n) ne consegue l’irrilevanza del fatto che il ramo trasferito non avesseuna propria contabilità separata;o) anche gli altri elementi valorizzati dal Tribunale sono irrilevanti, poichérisulta provato che oggetto del trasferimento è stato un gruppoorganizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati adun compito comune, anche con elementi materiali significativi;p) inoltre entrambe le società hanno un organico largamente al di sopradel c.d. requisito dimensionale e quindi tutti i dipendenti godevanoindistintamente della garanzia di un regime di stabilità reale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I lavoratori hannoinvocato l’ordinanza di questa Corte n. 20083/2024 sui requisiti dellacessione di ramo d’azienda “dematerializzato”, nella specie a loro direinsussistenti.7.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo, veniva fissata l’odierna pubblicaudienza.8.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto delricorso.9.- Le parti hanno depositato nuova memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. peravere la Corte territoriale erroneamente ravvisato il requisito dellapreesistenza del ramo d’azienda.Il motivo è inammissibile.Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica deipresupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regimeprevisto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, oveespressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge alsindacato di legittimità (v.

Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass.n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n.10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n.25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbiaerrato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimentodel ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alladisposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello “disussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018).

Altrimentipuò venire in rilievo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5,c.p.c., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il c,d.

“minimocostituzionale”.

Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dallaricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici dimerito (Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbela sfera di cognizione riservata ai giudici di merito.

Infatti il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014;Cass. n. 22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione delfatto incontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019).

Laddove sicritichi, invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dallasentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio exart. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente.Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta diNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando“dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c.,perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf.

Cass. sez. un. n.33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).Le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con il motivoin esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso dacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile exart. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamentodi merito, non proponibile in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale ha accertato che la cessionaria è unasocietà di scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con ladichiarata finalità di affidare ad essa la gestione dello specifico settore del“field service operation” prima facente capo alla relativa area aziendale conla stessa denominazione (abbreviata FSO).

Ha altresì accertato che, nel dareesecuzione a tale programma imprenditoriale, a quella società era statoceduto il ramo di azienda denominato “Network build field services Italy”,ritenuto anche temporalmente preesistente rispetto alla data della cessione.Non è utile il precedente di questa Corte invocato dai ricorrenti (Cass.ord. n. 10885/2025), nel quale la domanda delle lavoratrici era stata accoltadai Giudici di merito non per l’insussistenza del requisito della preesistenzadel ramo d’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – adibizione delle lavoratrici a quel ramo, aseguito della ritenuta inesatta – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunziata in conseguenzadell’annullamento del loro licenziamento illegittimo.

In particolare, in quelgiudizio i Giudici di merito avevano ritenuto che l’adibizione delle duelavoratrici al ramo ceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, erano state licenziate epoi reintegrare con sentenza, ma la società, invece di riassegnarle al ramocui erano adibite al momento del licenziamento, le aveva trasferite al ramoNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026poi ceduto, al preordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quelramo aziendale.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per avere la Corteterritoriale fondato la propria decisione sulla relazione del consulente diparte dott. [OSCURATO:PERSONA], priva di valore probatorio, in violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867).

Dunque per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimitàsolo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisioneNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia consideratocome facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico)elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n.27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia di parte, pur nonassurgendo a fonte di prova, nondimeno ha valore di indizio (Cass. ord. n.34450/2022; Cass. ord. n. 33503/2018).Nel caso in esame, con un accertamento adeguatamente motivato, laCorte territoriale ha ritenuto che la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] corroborata da una pluralità di altri elementi riscontrati in fatto.Proprio per tale ragione – nel suo prudente apprezzamento – halegittimamente attribuito a quella perizia l’idoneità dimostrativa dei fattirilevanti per il giudizio.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. iricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,ossia che le valutazioni del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] si fermavano al[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il ramo ceduto non esisteva, sicché quella perizia nonpoteva certo essere utilizzata per affermare la preesistenza del ramod’azienda poi ceduto.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni sopra viste in relazioneal secondo motivo.

Peraltro, la Corte territoriale – con un accertamento difatto insindacabile in sede di legittimità – ha valorizzato la prospettiva diquella perizia di parte dichiaratamente proiettata nel futuro, perchéelaborata proprio in vista della valutazione economica delle componentiincluse nel ramo oggetto della futura cessione, attività di stima chenecessariamente deve precedere la cessione e che in nessun modo incidesull’accertamento della preesistenza del ramo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697e 2112 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenutoassolto l’onere probatorio della datrice di lavoro di dimostrare la sussistenzadei requisiti per la cessione di ramo d’azienda.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione aiNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026primi due motivi.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 d.l. n.78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) e 2112 c.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto che il contratto di rete di impresa sia idoneo adimostrare l’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo d’azienda dacedere.Il motivo è infondato.Nella prospettiva motivazionale propria della sentenza impugnata ilcontratto di rete non assurge affatto ad elemento probatorio dei requisitidella preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, bensì acircostanza idonea a giustificare – sul piano giuridico – la persistenza dideterminate relazioni giuridiche fra cedente e cessionaria in relazioneall’attività svolta da quel ramo.

Nulla più.

Dunque si tratta di un elementonon decisivo nell’economia della sentenza impugnata e per la formazione delconvincimento dei Giudici d’appello.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, cheescludevano i due elementi costitutivi della nozione di trasferimento di ramod’azienda.Il motivo è inammissibile, atteso che la pluralità dei fatti di cui si denunzial’omesso esame dimostra in re ipsa la loro non decisività singolarmenteconsiderati, come invece pretende l’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per motivazione“meramente apparente e, comunque, perplessa e obiettivamenteincomprensibile” con riferimento al mancato mantenimento del profilolavorativo di alcuni lavoratori ceduti fra cui il Maglionico, alla rilevanzamancanza di funzioni di staff nel ramo ceduto.Il motivo è inammissibile perché non decisivo: quand’anche fosse statatravisata la portata della deduzione delle mansioni svolte dal Maglionicopresso la cessionaria, nondimeno tale vizio non avrebbe alcuna incidenzainvalidante sulla decisione impugnata, perché questa si fonda su unNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026apparato argomentativo – in fatto e in diritto – costituito da una pluralità dialtri elementi.

Quanto, poi, al requisito dimensionale, il ragionamento deiGiudici d’appello sottintende chiaramente il raggiunto convincimento circal’insussistenza di un intento fraudolento perseguito da cedente e cessionariaai danni dei lavoratori ceduti.8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dagli avv.ti Ernesto MariaCirillo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroEricsson [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elett. dom.to in presso l'indirizzo PEC del difensore risultantedai registri di giustizia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2008/2023 pubblicatain data 11/07/2023, n.r.g. 2454/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.Numero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Gli odierni ricorrenti erano stati dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 30/04/2019, quando erano transitati alledipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa in virtù di cessione del ramod’azienda denominato “Network build field services Italy”.Assumevano che tale cessione era illegittima per insussistenza deirequisiti previsti dall’art. 2112 c.c.Pertanto adìvano il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria dinullità, ovvero l’annullamento, o di illegittimità della cessione di ramod’azienda e quindi del rapporto di lavoro e l’accertamento della persistenzadel medesimo rapporto alle dipendenze della cedente, con ogniconseguenza giuridica ed economica a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda ecompensava le spese processuali.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e rigettava la domanda originaria.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla nozione di trasferimento di ramo d’azienda è sufficienterichiamare Cass. n. 7364/2021, che ha individuato una nozioneperaltro coerente con la disciplina dell’Unione Europea di cui alladirettiva del 12/03/2001, n. 2001/23/CE;b) la Corte di Giustizia ha individuato la nozione di entità economicacome complesso organizzato di persone e di elementi che consental’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di undeterminato obiettivo;c) anche nel testo dell’art. 2112 c.c. modificato dall’art. 32 d.lgs. n.276/2003 rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomiafunzionale del ramo ceduto, ossia la capacità di questo, già almomento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad unoscopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindidi svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievoda parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultavaNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione(Cass. n. 11247/2016);d) nella giurisprudenza di legittimità peraltro si ammette la legittimità dicessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri” dell’impresa,nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, inconformità ai principi anche comunitari;e) ulteriore elemento costitutivo è quello della preesistenza del ramod’azienda destinato ad essere ceduto;f) nel caso concreto, la cessionaria è una società di scopo appositamentecostituita da [OSCURATO:PERSONA] spa (abbreviato TEI) indata 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare ad essa lagestione dello specifico settore del “field service operation” primafacente capo alla relativa area aziendale con la medesimadenominazione (abbreviato FSO); ad essa è stato quindi ceduto ilramo di azienda denominato “Network build field services Italy”;g) quanto al breve tempo trascorso fra la costituzione del ramo d’aziendae la sua cessione, esso è irrilevante, poiché quel ramo era certamentepreesistente all’intervenuta cessione;h) è poi documentalmente dimostrato che era dotato di autonomiafunzionale ed operativa, come si evince dalla relazione del dott. MarcoSantaniello del 23/04/2019, prodotta da tutte le parti, dalla qualerisulta che la particolarità del ramo consiste nell’essere basato sullecapacità tecnico professionali del personale preposto alla produzionedei servizi, mentre il capitale è costituito dai beni immateriali(software trasferiti e capitale messo a disposizione per il ripianamentodelle passività);i) è altresì documentalmente dimostrato che le due società, cedente ecessionaria, avevano stipulato fra loro un contratto di rete di impresa,in forza del quale alcune attività vengono gestite in comune, tantogiustificando la condivisione, da parte di entrambe le società, di unamedesima direzione e di medesimi uffici;j) rispetto a tale contratto nessun vizio di invalidità è stato eccepito;k) tale contratto è regolato dall’art. 42 d.l. n. 78/2010, convertito conmodificazioni in legge n. 122/2010;Numero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026l) la costituzione di una società di scopo con capitale integralmentecontrollato dalla costituente, l’esternalizzazione alla stessa di taluniservizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione incomune di determinate attività, lungi dal rivelare il carattere fittiziodell’operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quellidichiarati, sono tutti strumenti di manifestazione della libertà diiniziativa economica;m) anche dopo la cessione il ramo ceduto ha conservato la propriaidentità, atteso che è stata ceduta la titolarità non solo dei rapporti dilavoro, ma anche di tutto quanto necessario per continuare la normaleutilizzati;n) ne consegue l’irrilevanza del fatto che il ramo trasferito non avesseuna propria contabilità separata;o) anche gli altri elementi valorizzati dal Tribunale sono irrilevanti, poichérisulta provato che oggetto del trasferimento è stato un gruppoorganizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati adun compito comune, anche con elementi materiali significativi;p) inoltre entrambe le società hanno un organico largamente al di sopradel c.d. requisito dimensionale e quindi tutti i dipendenti godevanoindistintamente della garanzia di un regime di stabilità reale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. I lavoratori hannoinvocato l’ordinanza di questa Corte n. 20083/2024 sui requisiti dellacessione di ramo d’azienda “dematerializzato”, nella specie a loro direinsussistenti.7.- Rinviato il ricorso a nuovo ruolo, veniva fissata l’odierna pubblicaudienza.8.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto delricorso.9.- Le parti hanno depositato nuova memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. peravere la Corte territoriale erroneamente ravvisato il requisito dellapreesistenza del ramo d’azienda.Il motivo è inammissibile.Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica deipresupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regimeprevisto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, oveespressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge alsindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass.n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n.10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n.25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbiaerrato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimentodel ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alladisposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’erroredi diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello “disussunzione” (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018). Altrimentipuò venire in rilievo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5,c.p.c., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il c,d. “minimocostituzionale”. Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dallaricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici dimerito (Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbela sfera di cognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014;Cass. n. 22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione delfatto incontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove sicritichi, invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dallasentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio exart. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente.Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzionedel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta diNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando“dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c.,perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez. un. n.33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).Le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con il motivoin esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso dacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile exart. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamentodi merito, non proponibile in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale ha accertato che la cessionaria è unasocietà di scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con ladichiarata finalità di affidare ad essa la gestione dello specifico settore del“field service operation” prima facente capo alla relativa area aziendale conla stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresì accertato che, nel dareesecuzione a tale programma imprenditoriale, a quella società era statoceduto il ramo di azienda denominato “Network build field services Italy”,ritenuto anche temporalmente preesistente rispetto alla data della cessione.Non è utile il precedente di questa Corte invocato dai ricorrenti (Cass.ord. n. 10885/2025), nel quale la domanda delle lavoratrici era stata accoltadai Giudici di merito non per l’insussistenza del requisito della preesistenzadel ramo d’azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenutaillegittima – e fraudolenta – adibizione delle lavoratrici a quel ramo, aseguito della ritenuta inesatta – e fraudolenta – esecuzione della sentenza direintegrazione nel posto di lavoro pronunziata in conseguenzadell’annullamento del loro licenziamento illegittimo. In particolare, in quelgiudizio i Giudici di merito avevano ritenuto che l’adibizione delle duelavoratrici al ramo ceduto – pur autonomo e preesistente – fosse statafraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, erano state licenziate epoi reintegrare con sentenza, ma la società, invece di riassegnarle al ramocui erano adibite al momento del licenziamento, le aveva trasferite al ramoNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026poi ceduto, al preordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quelramo aziendale.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per avere la Corteterritoriale fondato la propria decisione sulla relazione del consulente diparte dott. [OSCURATO:PERSONA], priva di valore probatorio, in violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867). Dunque per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimitàsolo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisioneNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia consideratocome facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico)elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n.27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia di parte, pur nonassurgendo a fonte di prova, nondimeno ha valore di indizio (Cass. ord. n.34450/2022; Cass. ord. n. 33503/2018).Nel caso in esame, con un accertamento adeguatamente motivato, laCorte territoriale ha ritenuto che la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] corroborata da una pluralità di altri elementi riscontrati in fatto.Proprio per tale ragione – nel suo prudente apprezzamento – halegittimamente attribuito a quella perizia l’idoneità dimostrativa dei fattirilevanti per il giudizio.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. iricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,ossia che le valutazioni del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] si fermavano al[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il ramo ceduto non esisteva, sicché quella perizia nonpoteva certo essere utilizzata per affermare la preesistenza del ramod’azienda poi ceduto.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni sopra viste in relazioneal secondo motivo. Peraltro, la Corte territoriale – con un accertamento difatto insindacabile in sede di legittimità – ha valorizzato la prospettiva diquella perizia di parte dichiaratamente proiettata nel futuro, perchéelaborata proprio in vista della valutazione economica delle componentiincluse nel ramo oggetto della futura cessione, attività di stima chenecessariamente deve precedere la cessione e che in nessun modo incidesull’accertamento della preesistenza del ramo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697e 2112 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenutoassolto l’onere probatorio della datrice di lavoro di dimostrare la sussistenzadei requisiti per la cessione di ramo d’azienda.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione aiNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026primi due motivi.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 d.l. n.78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) e 2112 c.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto che il contratto di rete di impresa sia idoneo adimostrare l’autonomia funzionale e la preesistenza del ramo d’azienda dacedere.Il motivo è infondato.Nella prospettiva motivazionale propria della sentenza impugnata ilcontratto di rete non assurge affatto ad elemento probatorio dei requisitidella preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo ceduto, bensì acircostanza idonea a giustificare – sul piano giuridico – la persistenza dideterminate relazioni giuridiche fra cedente e cessionaria in relazioneall’attività svolta da quel ramo. Nulla più. Dunque si tratta di un elementonon decisivo nell’economia della sentenza impugnata e per la formazione delconvincimento dei Giudici d’appello.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, cheescludevano i due elementi costitutivi della nozione di trasferimento di ramod’azienda.Il motivo è inammissibile, atteso che la pluralità dei fatti di cui si denunzial’omesso esame dimostra in re ipsa la loro non decisività singolarmenteconsiderati, come invece pretende l’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per motivazione“meramente apparente e, comunque, perplessa e obiettivamenteincomprensibile” con riferimento al mancato mantenimento del profilolavorativo di alcuni lavoratori ceduti fra cui il Maglionico, alla rilevanzamancanza di funzioni di staff nel ramo ceduto.Il motivo è inammissibile perché non decisivo: quand’anche fosse statatravisata la portata della deduzione delle mansioni svolte dal Maglionicopresso la cessionaria, nondimeno tale vizio non avrebbe alcuna incidenzainvalidante sulla decisione impugnata, perché questa si fonda su unNumero registro generale 2428/2024Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23812/2026Data pubblicazione 22/07/2026apparato argomentativo – in fatto e in diritto – costituito da una pluralità dialtri elementi. Quanto, poi, al requisito dimensionale, il ragionamento deiGiudici d’appello sottintende chiaramente il raggiunto convincimento circal’insussistenza di un intento fraudolento perseguito da cedente e cessionariaai danni dei lavoratori ceduti.8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris