CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 34359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9109/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero. Ed invero, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01), laddove, nella specie, l'appellante aveva confutato in termini sintetici ma esaustivi le argomentazioni della sentenza assolutoria; Ritenuto che il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esclusione, in secondo grado, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. applicata dal primo Giudice, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata reso una motivazione più che congrua, valorizzando, a supporto del carattere non inoffensivo della evasione, la entità dell'allontanamento e la finalizzazione di esso alla commissione di un furto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.Mspese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2026 Il Consigli9re estensore [OSCURATO:PERSONA] io D E P r4;IN Ct. ,24 SE T 7923