CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia SALVADORI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA, per BERTAZZOLI Giovanna, sintetizzati i motivi di ricorso e la memoria di replica alle conclusioni scritte già rassegnate del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con la quale il GUP del Tribunale cittadino aveva condannato BERTAZZOLI Giovanna per omicidio stradale, in cooperazione colposa con BOTTICINI Francesco, ha assolto quest'ultimo e confermato la condanna della prima, per avere costei tenuto una velocità che non le aveva consentito di controllare il proprio veicolo, così cagionando la morte di GORNI Lina, attinta dall'auto dell'imputata mentre si trovava seduta al tavolo di un bar posto sul marciapiede a fianco della sede stradale (in Brescia, il 15/10/2018). cr 2. I giudici d'appello hanno ritenuto pacifico che, nell'occorso, ,n0 avvenuto un incidente stradale che aveva coinvolto due vetture (una condotta dal BOTTICINI, l'altra dalla BERTAZZOLI), essendo dibattuta la dinamica del sinistro. La Corte di merito ha dato atto degli elementi ritenuti significativi, ricavandoli dai rilievi operati dalla polizia locale, anche planimetrici e fotografici, dai filmati acquisiti da tre telecamere di sicurezza installate presso un distributore di benzina, dalle dichiarazioni dei testi oculari, in particolare SPAGNOLI e VENTURELLI, richiamandole in sentenza, infine, dagli esiti della CT disposta dal PM, valutando la memoria difensiva e la consulenza tecnica prodotta nell'interesse dell'imputata, ampiamente trascritta nella stessa sentenza impugnata. Alla stregua di tali elementi, ha ritenuto pienamente condivisibile la ricostruzione della dinamica operata dal GUP: BOTTICINI, nell'occorso, era giunto a venti metri dal luogo ove aveva intenzione di svoltare a sinistra all'altezza della interruzione della linea di mezzeria, rallentando; la BERTAZZOLI seguiva con la sua auto e, mentre il veicolo antecedente stava rallentando, la stessa aveva accelerato, intraprendendo il sorpasso dell'auto del BOTTICINI, attingendone, con la parte angolare destra della propria auto, il cerchione anteriore sinistro e, subito dopo, lo specchietto retrovisore sinistro, approntando, a causa dell'urto, una sterzata a sinistra e frenando, in maniera tuttavia inefficace, poiché era riuscita solo a decelerare per finire la corsa contro l'ingresso del bar, ove si trovava la vittima. Non ha, tuttavia, condiviso l'addebito di responsabilità al BOTTICINI, per insussistenza di elementi per ritenere che costui avesse incoraggiato la manovra di sorpasso della BERTAZZOLI, avendo il conducente accostato l'auto a sinistra della sua corsia di marcia e non avendo il primo giudice neppure spiegato quale condotta alternativa lecita avrebbe dovuto tenere, se non, come aveva fatto, quella di decelerare, inserire l'indicatore di direzione e posizionarsi gradualmente dal centro alla sinistra della corsia, come ripreso dalle telecamere, ponendo in essere una svolta consentita in quel tratto, stante l'interruzione della linea di mezzeria, in corrispondenza del passo carraio verso il quale intendeva condurre la propria vettura. Quanto, invece, alla BERTAZZOLI, il giudizio della la Corte territoriale è conforme a quello del primo giudice: la difesa, secondo i giudici del gravame, aveva proposto argomentazioni respinte nella sentenza appellata con un ragionamento ampiamente condiviso, contestando la allegata inidoneità dei fotogrammi che, contrariamente a quanto asserito a difesa, erano perfettamente visibili e idonei a restituire gli elementi necessari per ricostruire l'evento; nessuna presunzione sosterrebbe la ricostruzione della dinamica, poiché l'uscita dal campo visivo dei mezzi non aveva impedito di cogliere utili elementi; il perito aveva ricostruito i dati alla base delle sue conclusioni sulla scorta di elementi fattuali certi, quali la distanza tra i due mezzi nei secondi immediatamente antecedenti, la velocità delle auto, la posizione di esse e l'andamento delle tracce di abrasione gommosa lasciate dal mezzo condotto dall'imputata nella fase successiva all'urto con l'auto del BOTTICINI, infine, i rilievi sui danni riportati dai due mezzi. Ha ritenuto inesatta la deduzione critica in ordine all'utilizzo di uno schizzo in luogo della planimetria da parte del perito, avendo questi tenuto conto di entrambi e respinto le obiezioni difensive sulla ricostruzione dell'evento, ritenendo inverosimile che l'auto del BOTTICINI si trovasse al centro della carreggiata, avuto riguardo al punto dell'impatto e illogico individuare la posizione di partenza della traiettoria dell'auto del BOTTICINI nella parte destra della corsia e quella secondo cui l'auto della BERTAZZOLI avrebbe esercitato una prima trazione di quella del BOTTICINI, per essere poi passivamente trascinata verso il marciapiedi, atteso che, ove ciò fosse accaduto, la maggiore energia cinetica sarebbe stata proprio quella dell'auto dell'imputata che aveva iniziato il trascinamento, tenuto anche conto del segno lasciato sull'asfalto, tale da far escludere che l'auto dell'imputata fosse stata proiettata sul marciapiedi a seguito dell'impatto. Ha, inoltre, precisato che un presunto prolungato contatto tra i due veicoli avrebbe finito con l'esaurire l'energia cinetica del veicolo della BERTAZZOLI, senza possibilità di una marcia ulteriore in direzione opposta, non essendo stato rilevato un urto tra la parte posteriore dell'auto del BOTTICINI, ma tra due angolari, a conferma che l'impatto era avvenuto durante la manovra di sorpasso dell'imputata. 3. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ricostruzione del fatto operata dai giudici d'appello in termini che si ritengono diversi rispetto a quanto fatto dal primo giudice, attesa l'esclusione di una cooperazione colposa del BOTTICINI, nonché con riferimento alla errata valutazione della inattendibilità del teste VENTURELLI. I giudici territoriali non avrebbero, inoltre, spiegato l'irrilevanza dello stato di quiete o dinamico del veicolo del BOTTICINI, anche alla luce delle conclusioni del perito, avendo la Corte d'appello ricostruito la condotta di costui in termini difformi rispetto alla sentenza appellata, tenendo in considerazione le dichiarazioni VENTURELLI che il GUP aveva ritenuto contrastate dai dati fattuali. Rileva che la mancata indicazione di un comportamento alternativo lecito da parte del BOTTICINI è stata valorizzata dai giudici del gravame rispetto a una condotta diversamente ricostruita, avendo il primo giudice ampiamente trattato il tema. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla ricostruzione della condotta attribuita all'imputata e alla valutazione delle dichiarazioni dalla stessa rese nell'immediatezza. I giudici d'appello, nonostante la modifica di uno degli elementi costitutivi della imputazione (la condotta cioè del coimputato, antecedente storico, fattuale e causale di quella ascritta alla ricorrente), si sarebbero limitati a riproporre le stesse argomentazioni del primo giudicante, replicandone i vizi di illegittimità, avuto riguardo alle evidenze e alle circostanze rimaste incontroverse. Nel dettaglio, il deducente precisa che i consulenti e il perito avevano tutti concordato sulla collocazione del punto d'impatto all'interno della corsia di percorrenza di entrambe le auto, ma non anche sulla sua precisa collocazione, il che finirebbe con il riverberarsi anche sulla individuazione del punto di partenza dell'auto del BOTTICINI al momento in cui egli aveva iniziato la svolta. La Corte territoriale avrebbe acriticamente aderito alla tesi del perito, ritenendola maggiormente coerente con le risultanze tecniche, ciò che la difesa contesta, affermando che detta conclusione si fonderebbe sul fallace assunto della irrilevanza della posizione statica o dinamica dell'auto del BOTTICINI e non darebbe conto delle ragioni per disattendere le diverse conclusioni di ben due consulenti, rilevando la illogicità della manovra attribuita all'imputata, la quale avrebbe potuto superare il veicolo del BOTTICINI alla sua destra. Tali rilievi avrebbero effetti anche sul giudizio inerente all'elemento soggettivo del reato, rispetto al quale il deducente evidenzia il difetto di motivazione, avendo l'appellante devoluto il tema della insussistenza di profili di colpa a carico della BERTAZZOLI. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 5. La difesa ha depositato memoria con la quale ha sviluppato le proprie argomentazioni anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono manifestamente infondati, il primo essendo anche generico e aspecifico, poiché la difesa non ha chiarito in che modo l'assoluzione del BOTTICINI abbia interferito sulla ricostruzione della condotta dell'imputata, ipotizzata nell'imputazione in chiave di cooperazione colposa con il primo, negli stessi termini tuttavia recepiti dai giudici d'appello, quale condotta colposa, cioè, posta in essere in spregio alle regole di cautela di cui agli artt. 140 e 141 codice strada. In ogni caso, va precisato che la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti sotto il profilo della necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (sez. 4, n. n. 6499 del 9/1/2018, Fersini, Rv. 271972 - 01; n. 22214 del 12/4/2019, Scidone, Rv. 276685-01). Ciò posto, quanto alla ricostruzione della condotta della BERTAZZOLI, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto la irrilevanza di quella del coimputato assolto e della condizione statica o dinamica assunta dalla autovettura di questi, precisando risolutivamente che la ricorrente aveva approntato una imprudente manovra di sorpasso proprio mentre il veicolo antecedente era impegnato in una consentita svolta a destra, non repentina, ma preceduta da decelerazione e graduale posizionamento a sinistra dell'asse di mezzeria (ove l'auto era stata ripresa dalle telecamere trenta metri prima del punto di impatto), in corrispondenza di una interruzione all'altezza di un passo carraio (vedi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata). La motivazione è esente da vizi denunciabili in questa sede, poiché ancorata a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le quali le riprese visive valutate come affidabili e chiare, i rilievi effettuati dagli operanti e le dichiarazioni dei testi oculari e su di essa alcuna incidenza gioca il venir meno dell'addebito di colpa in capo al BOTTICINI e la condizione statica o dinamica della sua vettura, per come chiarito dai giudici del gravame i quali hanno condiviso le conclusioni del primo giudice in ordine alla circostanza che l'imputata aveva avuto chiara e sicura visibilità del mezzo antecedente e contezza delle intenzioni del suo conducente, il quale aveva approntato una manovra non improvvisa, nonostante la quale la BERTAZZOLI aveva deciso di non decelerare, come poteva, e di porre in essere invece una manovra di sorpasso del mezzo impegnato nella svolta, impattando sullo stesso sì da dover tentare una inutile manovra di emergenza. Di quit la manifesta infondatezza delle censure formulate in ricorso: la difesa ha inteso censurare aspetti del giudizio che però si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, sollecitando una rivalutazione del risultato probatorio, inammissibile in questa sede. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 5. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13