CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] MQrilena e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso o la sentenza della Corte di appello di orimche ha confermato la condanna delle ricorrenti per il reato di furto in luogo di privata dimora; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità delle imputate, non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7 e 8) Considerato che il secondo motivo, che invoca la causa di estinzione di cui all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché presuppone la derubricazione del fatto nel delitto di violazione di domicilio, che però è stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,PA orosi ni Stefrio,F>a O DEPOSITATO