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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 19025/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 395/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 15. – intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 avverso la sentenza n. 1887/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Milano, e di uno dei condomini, il sig. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 43.065,60, di cui euro 38.844 per forniture di gasolio ed euro 4.221,60 per lavori e interventi su una caldaia generatrice di calore, da lei stessa installata nel 2002 e la cui conduzione e manutenzione era stata affidata, fino al 2006, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del conseguente giudizio di opposizione, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e, assolvendo dalla domanda della [OSCURATO:SOCIETA] il condomino [OSCURATO:PERSONA], accertò il credito oggetto dell’ingiunzione nei confronti del Condominio ma accertò anche un controcredito di quest’ultimo per risarcimento danni, liquidandolo in euro 11.978,40, e condannò il medesimo Condominio a pagare alla creditrice opposta la differenza tra i due importi.

Il Tribunale infatti, sulla scorta di una relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita al giudizio di merito, ritenne [OSCURATO:SOCIETA] responsabile dei danni F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 derivati dalla «erronea scelta del posizionamento del bruciatore, che ha determinato il surriscaldamento della piastra e l'accumulo di formazioni di calcare in corrispondenza della piastra, da cui poi è derivato il verificarsi delle successive perdite e degli interventi di saldatura sopra indicati» (pag. 8 della sentenza impugnata, dove si legge la trascrizione della sentenza di primo grado), liquidando tali danni nel 50% del costo di sostituzione della caldaia e nel costo di un intervento manutentivo effettuato dalla società Pentoil, succeduta nel 2006 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella conduzione e manutenzione della caldaia.

La Corte d'appello di Milano, adita con l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e con l'appello incidentale del Condominio, ha rigettato il primo ed ha parzialmente accolto il secondo, rideterminando in euro 22.145,25 il controcredito spettante al Condominio.

In particolare, la Corte ambrosiana, per un verso, ha disatteso le critiche mosse dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'operato del consulente di ufficio ed all'attendibilità della sua relazione; per altro verso, ha addebitato alla [OSCURATO:SOCIETA] - riformando sul punto la sentenza di primo grado - anche il sovra-consumo di carburante, sul rilievo che «una volta accertato il maggior consumo (come fece in modo specifico il consulente), ne deriva logicamente un perenne incremento percentuale sulla base normale di consumi, quale che essa sia (costante o ad altalenante)» (pag. 17 della sentenza impugnata, ultimo capoverso).

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi.

Né il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, né il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria difensiva.

Con il primo motivo, riferito al numero 4 dell’art.360 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell’art. 111 della costituzione e degli artt. 101 – 112 – 132 n. 4 e 194 c.p.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa disattendendo il motivo di appello con cui essa aveva dedotto la nullità della relazione di ATP per violazione delle regole del contraddittorio.

Con tale motivo di appello, infatti, l’odierna ricorrente aveva lamentato come il consulente avesse interloquito con una delle parti - l'amministratore del Condominio - dopo la chiusura delle operazioni peritali, acquisendo dalla stessa informazioni scritte utilizzate senza la previa sottoposizione al contraddittorio della controparte.

La Corte milanese ha respinto tale motivo di appello rilevando che: - già il primo giudice aveva evidenziato che «nella relazione del consulente d’ufficio era agevole distinguere tra detta lettera, che ovviamente per sua natura esprimeva una prospettazione di parte e perciò non rappresentava prova di alcunché, dagli accertamenti in fatto del CTU, i quali al contrario erano idonei a F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nel presente motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, in primo luogo, la mancanza di imparzialità del consulente.

Tale doglianza è inammissibile, giacché la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio non è deducibile come motivo di cassazione della sentenza, in quanto può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. (Cass.12822/14).

In secondo luogo la ricorrente - oltre a soffermarsi su questioni di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (pagg. 12-14 del ricorso) - deduce che la Corte distrettuale, negando l’intervenuta violazione del suo diritto di difesa, avrebbe violato il disposto dell’art. 194 c.p.c..

Il motivo è infondato, perché la statuizione impugnata risulta conforme ai precedenti di questa Corte di legittimità.

Oltre a Cass. 13428/2007 («In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento [nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 collaboratore] ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità»), citata nella stessa sentenza impugnata (e seguita da Cass. 15874/2910), si veda, anche, Cass. n. 16441/2011, che ha chiarito che «Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art 159, comma secondo, c.p.c.., è applicabile anche in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi.

In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, il vizio non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza.

L'affermazione o la esclusione del suddetto nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità»; conf.

Cass. n. 3893/2017.

Nell’impugnata sentenza è stato motivatamente escluso che la lettera trasmessa dall'amministratore al consulente abbia inciso sui risultati degli accertamenti F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Donde il rigetto della doglianza.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione delle norme di cui all’art. 1492, 1494, 1495 c.c., violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., violazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 1175 – 1375 – 1227 c.c. rispetto agli obblighi informativi nel contesto dell’esecuzione del contratto.

La ricorrente - oltre a sviluppare (in particolare nelle pagg. 19-23 del ricorso) plurime considerazioni di merito evidentemente estranee all' oggetto del giudizio di legittimità e, per ciò solo, inammissibili - prospetta le seguenti censure: a) contesta la qualificazione del rapporto tra le parti come appalto invece che come vendita, deducendo di aver sollevato la questione nelle pagine da 17 a 20 dell'atto di appello; b) assume che il giudice d'appello non avrebbe considerato il giudicato formatosi sull'accertamento del primo giudice alla cui stregua fino al 2006 non si erano verificate perdite d'acqua ed era comunque da escludere che la piastra frontale della caldaia avesse subito saldature; c) sostiene che la domanda del condominio accolta dalla Corte d'appello si risolverebbe in un rimedio (il rimborso di una parte del prezzo di acquisto di un nuovo impianto di riscaldamento) non previsto dalla disciplina della vendita; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 d) argomenta che la Corte d'appello avrebbe trascurato l'intervenuta decadenza del compratore dalle azioni di garanzia e l’intervenuta prescrizione delle stesse; e) critica la statuizione che le ha addebitato la violazione degli articoli 1175 1365 del codice civile per non avere adeguatamente informato il Condominio dei rischi di deterioramento a cui la caldaia sarebbe andata incontro se non fosse stata corredata di un addolcitore di acqua; nel motivo si argomenta che detti obblighi informativi dovevano ritenersi assolti nel momento stesso in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto al Condominio l'acquisto di un addolcitore.

Quanto alla doglianza sub a), la stessa va giudicata inammissibile per difetto di pertinenza alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La Corte d'appello, infatti, ha espressamente ritenuto irrilevante la qualificazione del rapporto fra le parti sul rilievo, ritenuto dirimente, che «permaneva come certo il dato che la caldaia era stata a suo tempo installata e corredata di bruciatore dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che costei negli anni 2002/6 era frequentemente intervenuta sull'impianto per riparazioni e manutenzione» (pag. 15 della sentenza); cosicché essa, indipendentemente dalla «classificazione del contratto», doveva rispondere dell’erronea collocazione del bruciatore e dell'insufficienza informativa ai condomini sulla necessità di munire la caldaia di un addolcitore di acqua in quanto soggetto che aveva provveduto all'installazione.

Quanto alla doglianza sub b), la stessa va disattesa in base al consolidato principio che, in tema di appello, la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass.21566/17); Quanto alla doglianza sub c) è sufficiente considerare che la Corte d'appello, ha fatto applicazione del principio generale di cui all'articolo 1218 c.c. e che il riferimento al costo di sostituzione della caldaia costituisce una mera modalità di liquidazione del danno derivato dall’ inadempimento contrattuale ascritto alla [OSCURATO:SOCIETA] dai giudici di primo e di secondo grado.

Quanto alla doglianza sub d), è sufficiente rilevare, preliminarmente a qualunque altra considerazione, che nel ricorso non si precisa in quale atto del giudizio di primo grado le eccezioni di decadenza o di prescrizione siano state tempestivamente sollevate.

Quanto alla doglianza sub e), essa è inammissibile perché si risolve in considerazioni di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (cfr. pag. 22, penultimo capoverso, del ricorso: «ma è mai possibile che nel terzo millennio, caratterizzato da una circolazione globale delle conoscenze grazie alla presenza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il motivo va quindi rigettato.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce un vizio di esame di fatto decisivo in relazione all’ articolo 360 n. 5 c.p.c. e si denuncia l'apparenza della motivazione, con riferimento all'articolo 132 n. 4 c.p.c.

In particolare, la ricorrente censura la statuizione che le ha addebitato i maggiori consumi di gasolio e critica il ragionamento della sentenza impugnata, giudicando apparente la motivazione della Corte d’appello secondo cui, appurata la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], «ne deriva l’incremento dei costi di consumo che sarebbero stati inferiori».

Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una censura di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, essendo pienamente idonea a dare conto del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che si è attenuta alle conclusioni del consulente tecnico secondo cui il malfunzionamento della caldaia aumentava il consumo del 5-6%.

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Al riguardo il Collegio osserva che con la sentenza di primo grado - confermata, sul punto, da quella di secondo grado- il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Condominio e del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato e il credito oggetto dell’ingiunzione è stato riconosciuto spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Condominio ma non nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; è fuori discussione, quindi, che la Eutothermo è rimasta totalmente soccombente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, il motivo va giudicato inammissibile, in quanto pretende di censurare la mancata compensazione integrale delle spese tra due parti di cui una è integralmente soccombente.

Va qui richiamato, allora, il principio che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Irrilevante, infine, è il rilievo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse patrocinato dal medesimo avvocato che difendeva il Condominio, perché la sua posizione processuale non era affatto identica, al contrario di quanto la ricorrente mostra di ritenere (cfr. pag. 26, § 20, del ricorso), alla posizione processuale del Condominio, come fatto palese dalla diversità degli esiti della lite per lo [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il credito azionato in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato accertato negativamente, e per il Condominio, nei cui confronti il medesimo credito è stato accertato positivamente.

Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 395/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 15. – intimato – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 avverso la sentenza n. 1887/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano nei confronti del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Milano, e di uno dei condomini, il sig. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro 43.065,60, di cui euro 38.844 per forniture di gasolio ed euro 4.221,60 per lavori e interventi su una caldaia generatrice di calore, da lei stessa installata nel 2002 e la cui conduzione e manutenzione era stata affidata, fino al 2006, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del conseguente giudizio di opposizione, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e, assolvendo dalla domanda della [OSCURATO:SOCIETA] il condomino [OSCURATO:PERSONA], accertò il credito oggetto dell’ingiunzione nei confronti del Condominio ma accertò anche un controcredito di quest’ultimo per risarcimento danni, liquidandolo in euro 11.978,40, e condannò il medesimo Condominio a pagare alla creditrice opposta la differenza tra i due importi. Il Tribunale infatti, sulla scorta di una relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita al giudizio di merito, ritenne [OSCURATO:SOCIETA] responsabile dei danni F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 derivati dalla «erronea scelta del posizionamento del bruciatore, che ha determinato il surriscaldamento della piastra e l'accumulo di formazioni di calcare in corrispondenza della piastra, da cui poi è derivato il verificarsi delle successive perdite e degli interventi di saldatura sopra indicati» (pag. 8 della sentenza impugnata, dove si legge la trascrizione della sentenza di primo grado), liquidando tali danni nel 50% del costo di sostituzione della caldaia e nel costo di un intervento manutentivo effettuato dalla società Pentoil, succeduta nel 2006 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. nella conduzione e manutenzione della caldaia. La Corte d'appello di Milano, adita con l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e con l'appello incidentale del Condominio, ha rigettato il primo ed ha parzialmente accolto il secondo, rideterminando in euro 22.145,25 il controcredito spettante al Condominio. In particolare, la Corte ambrosiana, per un verso, ha disatteso le critiche mosse dalla [OSCURATO:SOCIETA] all'operato del consulente di ufficio ed all'attendibilità della sua relazione; per altro verso, ha addebitato alla [OSCURATO:SOCIETA] - riformando sul punto la sentenza di primo grado - anche il sovra-consumo di carburante, sul rilievo che «una volta accertato il maggior consumo (come fece in modo specifico il consulente), ne deriva logicamente un perenne incremento percentuale sulla base normale di consumi, quale che essa sia (costante o ad altalenante)» (pag. 17 della sentenza impugnata, ultimo capoverso). F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Né il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, né il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto attività difensiva in questa sede. La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2021, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria difensiva. Con il primo motivo, riferito al numero 4 dell’art.360 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione dell’art. 111 della costituzione e degli artt. 101 – 112 – 132 n. 4 e 194 c.p.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa disattendendo il motivo di appello con cui essa aveva dedotto la nullità della relazione di ATP per violazione delle regole del contraddittorio. Con tale motivo di appello, infatti, l’odierna ricorrente aveva lamentato come il consulente avesse interloquito con una delle parti - l'amministratore del Condominio - dopo la chiusura delle operazioni peritali, acquisendo dalla stessa informazioni scritte utilizzate senza la previa sottoposizione al contraddittorio della controparte. La Corte milanese ha respinto tale motivo di appello rilevando che: - già il primo giudice aveva evidenziato che «nella relazione del consulente d’ufficio era agevole distinguere tra detta lettera, che ovviamente per sua natura esprimeva una prospettazione di parte e perciò non rappresentava prova di alcunché, dagli accertamenti in fatto del CTU, i quali al contrario erano idonei a F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 supportare le valutazioni poi trasfuse negli accertamenti peritali» (pag. 13 della sentenza); - l'appellante non aveva nemmeno latamente adombrato quale fosse l'incidenza della lettera dell'amministratore sull'indagine del consulente; - a detta lettera l'appellante aveva potuto replicare, dopo la chiusura delle operazioni peritali, sia in primo che in secondo grado. Nel presente motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, in primo luogo, la mancanza di imparzialità del consulente. Tale doglianza è inammissibile, giacché la mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio non è deducibile come motivo di cassazione della sentenza, in quanto può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. (Cass.12822/14). In secondo luogo la ricorrente - oltre a soffermarsi su questioni di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (pagg. 12-14 del ricorso) - deduce che la Corte distrettuale, negando l’intervenuta violazione del suo diritto di difesa, avrebbe violato il disposto dell’art. 194 c.p.c.. Il motivo è infondato, perché la statuizione impugnata risulta conforme ai precedenti di questa Corte di legittimità. Oltre a Cass. 13428/2007 («In tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell'espletamento [nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 collaboratore] ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità»), citata nella stessa sentenza impugnata (e seguita da Cass. 15874/2910), si veda, anche, Cass. n. 16441/2011, che ha chiarito che «Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art 159, comma secondo, c.p.c.., è applicabile anche in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, il vizio non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza. L'affermazione o la esclusione del suddetto nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità»; conf. Cass. n. 3893/2017. Nell’impugnata sentenza è stato motivatamente escluso che la lettera trasmessa dall'amministratore al consulente abbia inciso sui risultati degli accertamenti F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 peritali e tale apprezzamento di fatto non è censurabile in cassazione con il mezzo di cui all’articolo 360 n. 4 c.p.c.. Donde il rigetto della doglianza. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] denuncia la violazione delle norme di cui all’art. 1492, 1494, 1495 c.c., violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., violazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 1175 – 1375 – 1227 c.c. rispetto agli obblighi informativi nel contesto dell’esecuzione del contratto. La ricorrente - oltre a sviluppare (in particolare nelle pagg. 19-23 del ricorso) plurime considerazioni di merito evidentemente estranee all' oggetto del giudizio di legittimità e, per ciò solo, inammissibili - prospetta le seguenti censure: a) contesta la qualificazione del rapporto tra le parti come appalto invece che come vendita, deducendo di aver sollevato la questione nelle pagine da 17 a 20 dell'atto di appello; b) assume che il giudice d'appello non avrebbe considerato il giudicato formatosi sull'accertamento del primo giudice alla cui stregua fino al 2006 non si erano verificate perdite d'acqua ed era comunque da escludere che la piastra frontale della caldaia avesse subito saldature; c) sostiene che la domanda del condominio accolta dalla Corte d'appello si risolverebbe in un rimedio (il rimborso di una parte del prezzo di acquisto di un nuovo impianto di riscaldamento) non previsto dalla disciplina della vendita; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 d) argomenta che la Corte d'appello avrebbe trascurato l'intervenuta decadenza del compratore dalle azioni di garanzia e l’intervenuta prescrizione delle stesse; e) critica la statuizione che le ha addebitato la violazione degli articoli 1175 1365 del codice civile per non avere adeguatamente informato il Condominio dei rischi di deterioramento a cui la caldaia sarebbe andata incontro se non fosse stata corredata di un addolcitore di acqua; nel motivo si argomenta che detti obblighi informativi dovevano ritenersi assolti nel momento stesso in cui [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto al Condominio l'acquisto di un addolcitore. Quanto alla doglianza sub a), la stessa va giudicata inammissibile per difetto di pertinenza alle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha espressamente ritenuto irrilevante la qualificazione del rapporto fra le parti sul rilievo, ritenuto dirimente, che «permaneva come certo il dato che la caldaia era stata a suo tempo installata e corredata di bruciatore dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che costei negli anni 2002/6 era frequentemente intervenuta sull'impianto per riparazioni e manutenzione» (pag. 15 della sentenza); cosicché essa, indipendentemente dalla «classificazione del contratto», doveva rispondere dell’erronea collocazione del bruciatore e dell'insufficienza informativa ai condomini sulla necessità di munire la caldaia di un addolcitore di acqua in quanto soggetto che aveva provveduto all'installazione. Quanto alla doglianza sub b), la stessa va disattesa in base al consolidato principio che, in tema di appello, la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass.21566/17); Quanto alla doglianza sub c) è sufficiente considerare che la Corte d'appello, ha fatto applicazione del principio generale di cui all'articolo 1218 c.c. e che il riferimento al costo di sostituzione della caldaia costituisce una mera modalità di liquidazione del danno derivato dall’ inadempimento contrattuale ascritto alla [OSCURATO:SOCIETA] dai giudici di primo e di secondo grado. Quanto alla doglianza sub d), è sufficiente rilevare, preliminarmente a qualunque altra considerazione, che nel ricorso non si precisa in quale atto del giudizio di primo grado le eccezioni di decadenza o di prescrizione siano state tempestivamente sollevate. Quanto alla doglianza sub e), essa è inammissibile perché si risolve in considerazioni di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (cfr. pag. 22, penultimo capoverso, del ricorso: «ma è mai possibile che nel terzo millennio, caratterizzato da una circolazione globale delle conoscenze grazie alla presenza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 sempre più massiccia della tecnologia nella vita quotidiana, la diligenza informativa che richiede oggi al venditore è scesa ad un livello così primitivo, così elementare come quello suggerito dal giudice di merito?»; pag. 23, primo capoverso, del ricorso: «e chi l’ha stabilito, che prova è stata acquisita in giudizio del fatto che queste pochissime parole non siano state spese dal venditore nel momento in cui consegnava all'amministratore del Condominio, in epoca contestuale, le due offerte?»). Il motivo va quindi rigettato. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce un vizio di esame di fatto decisivo in relazione all’ articolo 360 n. 5 c.p.c. e si denuncia l'apparenza della motivazione, con riferimento all'articolo 132 n. 4 c.p.c. In particolare, la ricorrente censura la statuizione che le ha addebitato i maggiori consumi di gasolio e critica il ragionamento della sentenza impugnata, giudicando apparente la motivazione della Corte d’appello secondo cui, appurata la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], «ne deriva l’incremento dei costi di consumo che sarebbero stati inferiori». Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una censura di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, essendo pienamente idonea a dare conto del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che si è attenuta alle conclusioni del consulente tecnico secondo cui il malfunzionamento della caldaia aumentava il consumo del 5-6%. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente attinge la statuizione con cui la Corte di appello - riformando la pronuncia del primo giudice di compensazione integrale delle spese tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il condomino [OSCURATO:PERSONA] - ha compensato tali spese solo per metà, conseguentemente condannando la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] la metà di quelle del primo grado (nonché la metà di quelle del secondo grado). Al riguardo il Collegio osserva che con la sentenza di primo grado - confermata, sul punto, da quella di secondo grado- il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Condominio e del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato revocato e il credito oggetto dell’ingiunzione è stato riconosciuto spettante alla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Condominio ma non nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]; è fuori discussione, quindi, che la Eutothermo è rimasta totalmente soccombente nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, il motivo va giudicato inammissibile, in quanto pretende di censurare la mancata compensazione integrale delle spese tra due parti di cui una è integralmente soccombente. Va qui richiamato, allora, il principio che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 11329/19). Irrilevante, infine, è il rilievo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse patrocinato dal medesimo avvocato che difendeva il Condominio, perché la sua posizione processuale non era affatto identica, al contrario di quanto la ricorrente mostra di ritenere (cfr. pag. 26, § 20, del ricorso), alla posizione processuale del Condominio, come fatto palese dalla diversità degli esiti della lite per lo [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il credito azionato in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stato accertato negativamente, e per il Condominio, nei cui confronti il medesimo credito è stato accertato positivamente. Il ricorso va quindi, in definitiva, rigettato. Non vi è luogo alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 395/2017 Numero sezionale 2133/2021 Numero di raccolta generale 19025/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C
Decreto Cassazione n. 19025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris