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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07380/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 251/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 251 del 2020, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, aveva negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del Quacquarelli (formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2002 al 2008) con la società convenuta, rivendicato sul presupposto di un appalto illecito di manodopera, ai sensi dell'art. 1,

I. n. 1369 del 1960 e dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276 del 2003.

2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a tre motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.) ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

5. Il ricorso per revocazione denuncia: un errore di percezione sul primo motivo dell'originario ricorso per cassazione (così trascritto: "nel provvedimento impugnato difetta l'esposizione dello ius litigatoris...II ricorrente non intendeva contestare ...i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte...Nel caso di specie non sono state esposte le ragioni per cui...l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature non fosse prevalente rispetto al cd. [OSCURATO:PERSONA].

Per illustrare Ric. 2020 n. 24120 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2- l'infondatezza del capo del motivo era necessario indicare un punto della sentenza impugnata ...in cui quelle ragioni fossero state esposte.

L'indicazione era impossibile perché nella sentenza d'appello tale indicazione mancava.

L'errore di percezione evidenziato e contenuto nello snodo a) dell'ordinanza è presente anche nei successivi snodi.

All'illustrazione di questi errori non basterebbero poche righe ...si confida che sia accolto l'intero motivo.."); l'erronea percezione del secondo motivo ("Il provvedimento impugnato non è conforme al paradigma normativo descritto negli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Dalla lettura dell'ordinanza si comprendono le ragioni di diritto del provvedimento, ma queste non sono riferite in alcun modo al ricorso: si percepisce lo ius constitutionis ma non lo ius litigatoris...") e l'erronea percezione del terzo motivo ("Si lamentava che la sentenza non fosse motivata in modo congruo e logico.

La sintesi di alcune testimonianze non era congrua alle testimonianze.

Sul piano logico si lamentavano errori nella valutazione delle testimonianze.

Errori della Corte romana, non percepiti da codesta Suprema Corte, che sono evidenti raffrontando una testimonianza...").

Segue una lunga illustrazione degli errori di giudizio che si assumono commessi dalla Corte territoriale.

6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

7. Secondo un indirizzo consolidato, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 5 cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Ric. 2020 n. 24120 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze di legittimità (fra le tante Cass., Sez. un., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez.

Un.27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. Sez.

Un., 23/12/2009, n. 27218).

8. Nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie in esame in cui si assume, attraverso un'esposizione assolutamente confusa, e neanche rispettosa delle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., un errore della S.C. nella comprensione dei motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza d'appello, fino a prospettare una errata valutazione delle prove, imputabile direttamente alla Corte territoriale.

9. Al riguardo, si è precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare Ric. 2020 n. 24120 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (v.

Cass. n. 5221 del 2009).

10. Da tali considerazioni discende l'inammissibilità del ricorso.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24120-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 251/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 251 del 2020, ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, aveva negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del Quacquarelli (formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2002 al 2008) con la società convenuta, rivendicato sul presupposto di un appalto illecito di manodopera, ai sensi dell'art. 1, I. n. 1369 del 1960 e dell'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276 del 2003. 2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.) ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Il ricorso per revocazione denuncia: un errore di percezione sul primo motivo dell'originario ricorso per cassazione (così trascritto: "nel provvedimento impugnato difetta l'esposizione dello ius litigatoris...II ricorrente non intendeva contestare ...i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte...Nel caso di specie non sono state esposte le ragioni per cui...l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature non fosse prevalente rispetto al cd. [OSCURATO:PERSONA]. Per illustrare Ric. 2020 n. 24120 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- l'infondatezza del capo del motivo era necessario indicare un punto della sentenza impugnata ...in cui quelle ragioni fossero state esposte. L'indicazione era impossibile perché nella sentenza d'appello tale indicazione mancava. L'errore di percezione evidenziato e contenuto nello snodo a) dell'ordinanza è presente anche nei successivi snodi. All'illustrazione di questi errori non basterebbero poche righe ...si confida che sia accolto l'intero motivo.."); l'erronea percezione del secondo motivo ("Il provvedimento impugnato non è conforme al paradigma normativo descritto negli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Dalla lettura dell'ordinanza si comprendono le ragioni di diritto del provvedimento, ma queste non sono riferite in alcun modo al ricorso: si percepisce lo ius constitutionis ma non lo ius litigatoris...") e l'erronea percezione del terzo motivo ("Si lamentava che la sentenza non fosse motivata in modo congruo e logico. La sintesi di alcune testimonianze non era congrua alle testimonianze. Sul piano logico si lamentavano errori nella valutazione delle testimonianze. Errori della Corte romana, non percepiti da codesta Suprema Corte, che sono evidenti raffrontando una testimonianza..."). Segue una lunga illustrazione degli errori di giudizio che si assumono commessi dalla Corte territoriale. 6. Il ricorso per revocazione è inammissibile. 7. Secondo un indirizzo consolidato, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 5 cod. proc. civ., deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Ric. 2020 n. 24120 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze di legittimità (fra le tante Cass., Sez. un., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un.27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n. 18899; Cass. Sez. Un., 23/12/2009, n. 27218). 8. Nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie in esame in cui si assume, attraverso un'esposizione assolutamente confusa, e neanche rispettosa delle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., un errore della S.C. nella comprensione dei motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza d'appello, fino a prospettare una errata valutazione delle prove, imputabile direttamente alla Corte territoriale. 9. Al riguardo, si è precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare Ric. 2020 n. 24120 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (v. Cass. n. 5221 del 2009). 10. Da tali considerazioni discende l'inammissibilità del ricorso. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza came
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