CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo unico del ricorso che censura la mancata audizione dell'acquirente della sostanza stupefacente ex art. 210 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. in relazione al fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento dell'imputato. Il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito (pag. 3 e 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2 novembre 2