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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 41321/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di giustizia, in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato denunciando un travisamento della fonte di prova.

3. Il ricorso é inammissibile dal momento che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I I ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, risolvendosi la censura in una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda processuale, preclusa dinanzi al giudice di legittimità.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di giustizia, in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupefacente. 2. L'imputato, tramite il proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato denunciando un travisamento della fonte di prova. 3. Il ricorso é inammissibile dal momento che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I I ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, risolvendosi la censura in una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda processuale, preclusa dinanzi al giudice di legittimità. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 41321/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris