CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi di ragioni in diritto che le sostengano, in quanto, pur se è vero ciò che deduce la ricorrente, ovvero che la Corte di appello, nella decisione citata nel provvedimento impugnato, non si era pronunciata sull'appello della imputata ma sulla istanza di remissione in termini a proporla, però è anche vero che ciò non è sufficiente a disarticolare il contenuto del provvedimento impugnato, perché comunque né nell'istanza originaria di incidente di esecuzione, né nel ricorso, la ricorrente prende posizione sulla circostanza che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia stato ritualmente notificato a suo tempo al difensore di fiducia domiciliatario; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2