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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14051/2022

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sul ricorso 30726-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: minucci@pec.it- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 5730/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:. [OSCURATO:PERSONA]:ARINI.Considerato che: 1.11 Giudice di Pace di Napoli, pronunciando sulla richiesta risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] volta a sentir pronunciare la condanna del conducente di un veicolo antagonista e della sua compagnia di assicurazione ai danni da lui subìti in esito ad un incidente stradale, a fronte di una CTU che aveva quantificato il danno materiale al veicolo in C 9.127,46, liquidò i danni in C 5.200, nei limiti del valore indicato nell'atto introduttivo del giudizio ai fini del calcolo del contributo unificato.

2. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in grado di appello, ha accolto il gravame del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il valore della causa dovesse essere desunto dalla domanda, quale formulata nell'atto introduttivo del giudizio, e non anche dalla dichiarazione del valore del contributo unificato, avente una rilevanza puramente fiscale; ha liquidato il danno nella misura indicata dal CTU, ritenendo in essa compreso anche l'importo dovuto per VIVA, per l'ipotesi in cui vi fosse prova dell'avvenuto versamento; sul punto ha osservato che, in materia di rimborso di IVA a titolo di risarcimento danni, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 8199 del 4/4/2013, con la quale hanno statuito che il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende a tutti gli oneri accessori e conseguenziali che la lesione ha comportato.

Per cui il risarcimento comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorquando il prestatore d'opera sia tenuto, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1072, ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

Difatti trattandosi di onere futuro e certo al tempo della liquidazione del danno, il pagamento dell'IVA concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subìto.

3. Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Non è stata svolta attività per resistere al ricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. 2¦ La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 38Obis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che: 1.La Corte ritiene di procedere con l'esame del secondo motivo di ricorso, che pone una questione sulla quale non è dato riscontrare un orientamento univoco, nella giurisprudenza di legittimità, sì da indurre il Collegio a rimettere la causa per la trattazione in pubblica udienza.

Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia condannato le parti appellate al pagamento della somma accertata dal CTU al netto dell'IVA in quanto l'obbligo al versamento dell'IVA sussisterebbe solo ove il soggetto danneggiato dimostri di averla effettivamente versata.

Sulla questione il Collegio rileva che non esistono orientamenti univoci in giurisprudenza, e pertanto conclude nel senso della rimessione della causa alla pubblica udienza.

La decisione consente di soprassedere dallo scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso il cui esame è rinviato alla decisione sulla suddetta questione. r--)2.

Conclusivamente il Collegio rimette la causa alla trattazione in pubblica i — udienza manda alla c o. o relativa fissazione).

P.Q.M.

La Corte r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 30726-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: minucci@pec.it- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 5730/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:. [OSCURATO:PERSONA]:ARINI.Considerato che: 1.11 Giudice di Pace di Napoli, pronunciando sulla richiesta risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] volta a sentir pronunciare la condanna del conducente di un veicolo antagonista e della sua compagnia di assicurazione ai danni da lui subìti in esito ad un incidente stradale, a fronte di una CTU che aveva quantificato il danno materiale al veicolo in C 9.127,46, liquidò i danni in C 5.200, nei limiti del valore indicato nell'atto introduttivo del giudizio ai fini del calcolo del contributo unificato. 2. Il Tribunale di Napoli, pronunciando in grado di appello, ha accolto il gravame del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il valore della causa dovesse essere desunto dalla domanda, quale formulata nell'atto introduttivo del giudizio, e non anche dalla dichiarazione del valore del contributo unificato, avente una rilevanza puramente fiscale; ha liquidato il danno nella misura indicata dal CTU, ritenendo in essa compreso anche l'importo dovuto per VIVA, per l'ipotesi in cui vi fosse prova dell'avvenuto versamento; sul punto ha osservato che, in materia di rimborso di IVA a titolo di risarcimento danni, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 8199 del 4/4/2013, con la quale hanno statuito che il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende a tutti gli oneri accessori e conseguenziali che la lesione ha comportato. Per cui il risarcimento comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorquando il prestatore d'opera sia tenuto, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1072, ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. Difatti trattandosi di onere futuro e certo al tempo della liquidazione del danno, il pagamento dell'IVA concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subìto. 3. Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Non è stata svolta attività per resistere al ricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. 2¦ La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 38Obis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che: 1.La Corte ritiene di procedere con l'esame del secondo motivo di ricorso, che pone una questione sulla quale non è dato riscontrare un orientamento univoco, nella giurisprudenza di legittimità, sì da indurre il Collegio a rimettere la causa per la trattazione in pubblica udienza. Con il secondo motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia condannato le parti appellate al pagamento della somma accertata dal CTU al netto dell'IVA in quanto l'obbligo al versamento dell'IVA sussisterebbe solo ove il soggetto danneggiato dimostri di averla effettivamente versata. Sulla questione il Collegio rileva che non esistono orientamenti univoci in giurisprudenza, e pertanto conclude nel senso della rimessione della causa alla pubblica udienza. La decisione consente di soprassedere dallo scrutinio degli ulteriori motivi di ricorso il cui esame è rinviato alla decisione sulla suddetta questione. r--)2. Conclusivamente il Collegio rimette la causa alla trattazione in pubblica i — udienza manda alla c o. o relativa fissazione). P.Q.M. La Corte r P.Q.M
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