CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2023 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 24.1.2023, NRG 204/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], appartenente al personale A.T.A.,aveva chiesto accertarsi il suo diritto al computo nell’anzianità di servizio del l’attività svolt a anteriormente all’immissione in ruolo nelle medesime mansioni, disponendo tuttavia la compensazione delle spese per la novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali sul tema. La lavoratrice impugnava la pronuncia sul solo capo riguardante le spese di lite, ma il suo gravame veniva disatteso, con compensazione di spese, in quanto la Corte d’Appello, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale e richiamata la pronuncia di Cass. 31149/2019, ha considerato la «grande complessità» ed il « tecnicismo » delle norme interessate, ritenendo inevitabile condividere la valutazione del Tribunale a proposito del fatto che la questione era nuova ed estremamente complessa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso del Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso per cassazione adduce erroneità della decisione per errata applicazione delle norme che disciplinano la ricostruzione di carriera del personale A.T.A. - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite violazione e/o falsa applicazione dell’art. 569 d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.) -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.(art. 360 n. 3 c.p.c.). Con la censura la ricorrente critica la decisone impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto la novità della questione,rilevando come la normativa di rilievo risaliva già al comma 13 del d.p.r. n. 399 del 1988 che aveva modificato, con il richiamo operato dalla contrattazione collettiva a partire dal CCNL scuola del 1995, l’art. 569 del d. lgs. n. 297 del 1994. Il secondo motivo è rubricato adducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. (art. 360 n.3 c.p.c.) e con esso si osserva che le pronunce della Corte di Giustizia sulle quali si era fondata la decisione del Tribunale erano di oltre un decennio prima e che anche la S.C.,fin dal 2016, ne aveva recepito il contenuto, tanto che la lavoratrice aveva diffidato il Ministero dall’adeguare il riconoscimento della carriera all’anzianità pre-ruolo già prima dell’introduzione del giudizio. Il terzo motivo, sotto il profilo dell’erroneità della sentenza e conseguente nullità della medesima per vizio di omessa motivazione o motivazione apparente o perplessa ai sensi degli artt. 111 cost. e 132 secondo comma n. 4 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), adduce la mancata indicazione nella sentenza impugnata delle contrastanti soluzioni giurisprudenziali che avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio e comunque evidenzia che da oltre un decennio gli indirizzi poi applicati in causa erano totalmente pacifici nella giurisprudenza di vertice. 2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione e sono fondati. 2.1. Come da questa Corte già affermato, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, il cui regime è qui ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696). Nel caso di specie, vuoi che si faccia riferimento al tema generale dell’incidenza dell’anzianità rispetto ai rapporti non di ruolo con personale A.T.A., vuoi che si abbia riguardo al tema, peraltro del tutto contiguo, della ricostruzione della carriera per quei servizi e dopo l’assunzione in ruolo, è indubbio che già al momento dell’inizio della causa nel 2021, le questioni agitate non potessero in alcun modo essere considerate «assolutamente nuove». Esse eranoinfatti state già definite da questa S.C. anni prima (almeno dal 2016 la questione generale: Cass.23 novembre 2016 n. 23868; dal 2019 la questione sulla ricostruzione della carriera degli A.T.A.: Cass. 28 novembre 2019, n. 31150), senza che vi fossero mai stati ripensamenti ed anzi si può rilevare che,rispetto anche al secondo e più specifico tema, il precedente di questa S.C. aveva trovato ulteriore conferma (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3472 e Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924). Il riferimento della Corte territoriale ad una notevole complessità giuridica o tecnicismo normativo è dunque in ogni caso vanificato dall’essere già intervenute sul punto le pronunce di questa S.C. e del trattarsi di indirizzi del tutto consolidati. 3. Come già statuito in precedente analogo (v. Cass. dicembre 2024, n. 32493) il ricorso per cassazione è quindi da ritenere nel suo complesso fondato. Ciò comporta la cassazione della sentenza, nella sola parte che riguarda la regolazione delle spese, restando nel resto confermato quanto disposto nei precedenti gradi del giudizio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve procedersi alla definizione nel merito di tale profilo, con liquidazione delle spese neitermini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere alla ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.000,00 per compensi professionali, quanto al secondo grado in euro 962,00 per compensi professionali e quanto al presente grado di legittimità in euro 1.000,00 per compensi professionalied euro 200,00 per esborsi, in tutti i casi oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione