CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative alla violazione dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e al difetto di motivazione, in cui ci si duole dell'iniquità del trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice dell'esecuzione all'atto del riconoscimento del vincolo della continuazione e di un aumento sproporzionato e in assenza di motivazione per il reato in continuazione - sono generiche in quanto, pur appellandosi all'entità del fatto e alla capacità a delinquere del suddetto, non spiegano perché avrebbero imposto un aumento più contenuto rispetto a quello, senza dubbio blando, di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.