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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33142/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 18 ottobre 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e li aveva condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la Corte di appello ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione delle condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano di essere stati condannati per un unico reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro senza che in sentenza fosse precisato quale fosse il contributo arrecato da ciascuno di essi nella commissione del reato; chi fosse l'autore materiale del reato non era precisato e neppure veniva chiarito in cosa fosse consistito il contributo materiale o morale arrecato dagli altri; né poteva bastare, per ritenere integrato il concorso, la mera connivenza.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art.157 cod. pen., per avere la Corte di appello negato che i reati ascritti agli imputati si fossero estinti per prescrizione.

Essi lamentano di essere stati condannati per un unico reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro e per un periodo di tempo che va dal 21 agosto 2008 al 22 novembre 2013 e copre tutti i periodi in cui essi hanno, a turno, rivestito la carica di legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio della quale veniva impiegata l'energia elettrica sottratta; essi sostengono che, sulla base della formulazione del capo di imputazione, i reati di furto erano in realtà tre, uno per ciascun imputato e relativo al periodo in cui ognuno di essi aveva ricoperto detta carica.

Pertanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stata legale rappresentante della società sino al 25 gennaio 2012 e [OSCURATO:PERSONA] sino al 19 dicembre 2012, da tali date iniziava a decorrere, per ciascuno di essi, il termine Ji prescrizione.

Il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi, sei, era ampiamente decorso quando era stata pronunciata la sentenza di secondo grado.

In ogni caso, sostengono i ricorrenti, il principio affermato dall'art. 158 cod. pen., secondo il quale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non si tiene conto della continuazione tra i reati, dovrebbe applicarsi per analogia anche all'ipotesi di concorso di persone nel reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass., Sez.

Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226101; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 5631, rv. 238648; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2008, n. 4060, rv. 239196).

Nel caso di specie, la prova del concorso dei tre imputati nel reato è stata desunta dalla circostanza che ognuno di essi ha rivestito, a turno, la carica di legale rappresentante della società a vantaggio della quale è stata destinata l'energia elettrica sottratta e che, a prescindere dalle cariche formali, la società veniva gestita di fatto contemporaneamente da tutti gli imputati.

In particolare, da tale circostanza è stato desunto che essi fossero tutti a conoscenza dell'allacciamento abusivo alla rete elettrica, attuato per evitare la registrazione dei maggiori consumi di energia elettrica riferibili all'alimentazione di un impianto di irrigazione, e che gestendo unitariamente la società abbiano di comune accordo sottratto l'energia elettrica per alimentare detto impianto.

Deve, allora, osservarsi che ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Mazzara, Rv. 268177).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Gli imputati sono stati riconosciuti tutti colpevoli del medesimo reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro fino al 22 novembre 2013.

Gli imputati, per affermare che il reato di furto è ormai estinto per prescrizione nei loro confronti, sostengono che in realtà ad essi, sulla base del tenore del capo di imputazione, erano stati contestati tre diversi furti di energia elettrica, ognuno esclusivamente a carico di quell'imputato che aveva ricoperto la carica di legale rappresentante della società e limitato al periodo di tempo in cui aveva assunto detta carica.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a rispondere del furto commesso dal 21 novembre 2008 al 25 gennaio 2012 e [OSCURATO:PERSONA] del furto commesso dal 26 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012.

Erroneamente la Corte di appello avrebbe condannato i tre imputati per un unico furto commesso dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2013, data dell'accertamento operato dai tecnici dell'impresa erogatrice dell'energia elettrica.

Il rilievo è manifestamente infondato, atteso che dal tenore del capo di imputazione risulta che ai tre imputati è stato contestato di avere commesso, in concorso tra loro, un unico furto di energia elettrica dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2013, oppure, in via alternativa, con condotte autonome ed indipendenti, tre distinti reati di furto, ciascuno commesso da un solo imputato e corrispondente al periodo in cui ciascun imputato ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante.

I Giudici del merito hanno ritenuto sussistente un unico reato commesso dai tre imputati in concorso tra loro fino al 22 novembre 2013.

Deve, in ogni caso, osservarsi che con tale censura i ricorrenti lamentano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere denunciata per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886), come appunto avvenuto nel caso di specie.

Sotto tale profilo la censura è, quindi, inammissibile.

Laddove poi i ricorrenti sostengono che il principio per il quale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non si tiene conto della continuazione tra i reati andrebbe esteso alla diversa ipotesi del concorso di persone nel reato, la censura appare manifestamente infondata.

Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501).

Trattandosi nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, di un unico reato commesso da tutti gli imputati, che hanno contribuito alla commissione di tutti gli atti di sottrazione di energia elettrica sino al 22 novembre 2013, unico è d termine di prescrizione e unica è la sua decorrenza per tutti gli imputati.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 18 ottobre 2017 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento e li aveva condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; in particolare la Corte di appello ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione delle condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano di essere stati condannati per un unico reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro senza che in sentenza fosse precisato quale fosse il contributo arrecato da ciascuno di essi nella commissione del reato; chi fosse l'autore materiale del reato non era precisato e neppure veniva chiarito in cosa fosse consistito il contributo materiale o morale arrecato dagli altri; né poteva bastare, per ritenere integrato il concorso, la mera connivenza. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art.157 cod. pen., per avere la Corte di appello negato che i reati ascritti agli imputati si fossero estinti per prescrizione. Essi lamentano di essere stati condannati per un unico reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro e per un periodo di tempo che va dal 21 agosto 2008 al 22 novembre 2013 e copre tutti i periodi in cui essi hanno, a turno, rivestito la carica di legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], a vantaggio della quale veniva impiegata l'energia elettrica sottratta; essi sostengono che, sulla base della formulazione del capo di imputazione, i reati di furto erano in realtà tre, uno per ciascun imputato e relativo al periodo in cui ognuno di essi aveva ricoperto detta carica. Pertanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] era stata legale rappresentante della società sino al 25 gennaio 2012 e [OSCURATO:PERSONA] sino al 19 dicembre 2012, da tali date iniziava a decorrere, per ciascuno di essi, il termine Ji prescrizione. Il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi, sei, era ampiamente decorso quando era stata pronunciata la sentenza di secondo grado. In ogni caso, sostengono i ricorrenti, il principio affermato dall'art. 158 cod. pen., secondo il quale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non si tiene conto della continuazione tra i reati, dovrebbe applicarsi per analogia anche all'ipotesi di concorso di persone nel reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226101; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 5631, rv. 238648; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2008, n. 4060, rv. 239196). Nel caso di specie, la prova del concorso dei tre imputati nel reato è stata desunta dalla circostanza che ognuno di essi ha rivestito, a turno, la carica di legale rappresentante della società a vantaggio della quale è stata destinata l'energia elettrica sottratta e che, a prescindere dalle cariche formali, la società veniva gestita di fatto contemporaneamente da tutti gli imputati. In particolare, da tale circostanza è stato desunto che essi fossero tutti a conoscenza dell'allacciamento abusivo alla rete elettrica, attuato per evitare la registrazione dei maggiori consumi di energia elettrica riferibili all'alimentazione di un impianto di irrigazione, e che gestendo unitariamente la società abbiano di comune accordo sottratto l'energia elettrica per alimentare detto impianto. Deve, allora, osservarsi che ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Mazzara, Rv. 268177). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Gli imputati sono stati riconosciuti tutti colpevoli del medesimo reato di furto di energia elettrica commesso in concorso tra loro fino al 22 novembre 2013. Gli imputati, per affermare che il reato di furto è ormai estinto per prescrizione nei loro confronti, sostengono che in realtà ad essi, sulla base del tenore del capo di imputazione, erano stati contestati tre diversi furti di energia elettrica, ognuno esclusivamente a carico di quell'imputato che aveva ricoperto la carica di legale rappresentante della società e limitato al periodo di tempo in cui aveva assunto detta carica. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a rispondere del furto commesso dal 21 novembre 2008 al 25 gennaio 2012 e [OSCURATO:PERSONA] del furto commesso dal 26 gennaio 2012 al 19 dicembre 2012. Erroneamente la Corte di appello avrebbe condannato i tre imputati per un unico furto commesso dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2013, data dell'accertamento operato dai tecnici dell'impresa erogatrice dell'energia elettrica. Il rilievo è manifestamente infondato, atteso che dal tenore del capo di imputazione risulta che ai tre imputati è stato contestato di avere commesso, in concorso tra loro, un unico furto di energia elettrica dal 21 novembre 2008 al 22 novembre 2013, oppure, in via alternativa, con condotte autonome ed indipendenti, tre distinti reati di furto, ciascuno commesso da un solo imputato e corrispondente al periodo in cui ciascun imputato ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante. I Giudici del merito hanno ritenuto sussistente un unico reato commesso dai tre imputati in concorso tra loro fino al 22 novembre 2013. Deve, in ogni caso, osservarsi che con tale censura i ricorrenti lamentano la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza che integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere denunciata per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886), come appunto avvenuto nel caso di specie. Sotto tale profilo la censura è, quindi, inammissibile. Laddove poi i ricorrenti sostengono che il principio per il quale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non si tiene conto della continuazione tra i reati andrebbe esteso alla diversa ipotesi del concorso di persone nel reato, la censura appare manifestamente infondata. Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501). Trattandosi nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, di un unico reato commesso da tutti gli imputati, che hanno contribuito alla commissione di tutti gli atti di sottrazione di energia elettrica sino al 22 novembre 2013, unico è d termine di prescrizione e unica è la sua decorrenza per tutti gli imputati. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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