CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 02411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CAGLIARI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore “pro-tempore”, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E26 I384B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P58 I182S), la seconda in proprio e in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrenti – avversola sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione I Civile, n. 380/2017 (pubblicata il 12 maggio 2017 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 647/’18 U.P. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Condominio lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato: - che il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1297/2013, in accoglimento delle eccezioni avanzate dal Condominio di v. Roma 75, di Cagliari, rigettava l’impugnativa – formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - della delibera assembleare del 9 giugno 2010, sul presupposto che i ricorrenti erano incorsi nella decadenza di cui all’art. 1137 c.c., e accoglieva, invece, per quanto di ragione, l’impugnazione avverso la delibera del 2 febbraio 2011, rilevandone l’illegittimità nella parte in cui avevaaddebitato ai ricorrenti costi non dovuti relativi all’ascensore condominiale; - che, decidendo sull’appello avanzato dal Palmas e dalla Matteu e nella costituzione dell’appellato Condominio, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 380/2017 (pubblicata il 12 maggio 2017 e non notificata), lo accoglieva in parte e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità di entrambe le delibere assembleari impugnate, regolando le complessive spese dei due gradi di giudizio; - che, a sostegno dell’adottata decisione, il giudice di secondo grado rilevava il vizio di nullità delle impugnate delibere condominiali (così rimanendo superata ogni eccezione di decadenza per violazione del termine di cui all’art. 1137 c.c., presupponente l’annullabilità di dette delibere), quale conseguenza della nullità di altre delibere presupposte che avevano determinato i saldi dei contributi dovuti, le cui risultanze erano confluite in quelle oggetto di impugnazione; riteneva fondata la doglianza relativa all’accoglimento della detrazione richiesta dagli appellanti con riferimento agli importi in eccesso versati in conseguenza della sentenza n. 3270/2009 del Tribunale di Cagliari, ma solo in favore dell’appellante Matteu; infine, non si pronunciava sulle eccezioni di prescrizione di parte dei crediti vantati dal Condominio, in quanto da ritenersi assorbite dalla rilevata nullità delle delibere e rigettava il gravame in ordine ai crediti reclamati dagli appellanti in conseguenza della richiamata sentenza n. 317/2006 del Tribunale di Cagliari. - che, contro la menzionata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, il Condominio di v. Roma 75 di Cagliari, resistito, con un congiunto controricorso, dagli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato: - che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – a mezzo del suo difensore munito di apposita procura speciale del 23 novembre 2022 (ed in virtù di precedente delibera assembleare adottata il 18 marzo 2022, acquisita agli atti) - ha, ai sensi dell’art. 39 0 c.p.c., fatto pervenire in via telematica, in data 28 novembre 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso dallo stesso difensore sottoscritta, che risulta essere stata accettata e sottoscritta dai difensori dei controricorrenti, in virtù del potere agli stessi già espressamente conferito con la procura speciale apposta in calce al controricorso; -che, pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con compensazione integrale delle spese dello stesso giudizio, così come richiesto dalle stesse parti; - che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e ne compensa integralmente le spese. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]