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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 220 e 234 legge fall.

In particolare, per ciò che rileva ai fini dell'impugnativa sub iudice, l'imputato è stato condannato per avere esercitato attività imprenditoriale nonostante fosse a tanto inabilitato giusta precedente sentenza di condanna e provvedimento di esecuzione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 47, ultimo comma, cod. pen. perché, come sostenuto nell'atto di appello, Ferrari ignorava che il provvedimento di indulto ex

I. 241 del 2006 a suo tempo applicato alla condanna non si estendesse alle pene accessorie, come quella, appunto, che lo inabilitava all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, siccome manifestamente infondato, in quanto la natura della norma sull'indulto, trattandosi di istituto incidente sul concetto e sulla funzione della "pena", esclude che possa parlarsi nel caso di esame di errore su norma extrapenale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni, la norma sull'indulto non è una norma extrapenale, ma è una norma penale.

Secondo la disposizione generale di cui all'art. 174 cod. pen., infatti, l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena e, salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie.

Nel caso di specie, la legge cui si riferisce il ricorrente — la

I. 31 luglio 2006, n. 241 — non ha fatto altro che stabilire, in attuazione della disposizione generale, le condizioni per la concessione dell'indulto, stabilendo il quantum di condono, la data entro la quale i reati dovevano essere stati commessi, le esclusioni e le cause di revoca, così completando il precetto normativo codicistico, senza prevedere alcuna incidenza della normativa sulle pene accessorie.

E' evidente, dunque, che non possa farsi discorso di norma extrapenale, ma di un combinato disposto di norme, dirette alla delineazione dell'istituto dell'indulto, che incide sull'apparato sanzionatorio penale, per cui trova piena esplicazione la regola generale di cui all'art. 5 cod. pen. 2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]9 S9beone [OSCURATO:PERSONA] j ‘9.7 .-?S)S5L CORTE Di CASSAZIONE NALE V SEZIONE PE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cui agli artt. 220 e 234 legge fall. In particolare, per ciò che rileva ai fini dell'impugnativa sub iudice, l'imputato è stato condannato per avere esercitato attività imprenditoriale nonostante fosse a tanto inabilitato giusta precedente sentenza di condanna e provvedimento di esecuzione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, che lamenta violazione dell'art. 47, ultimo comma, cod. pen. perché, come sostenuto nell'atto di appello, Ferrari ignorava che il provvedimento di indulto ex I. 241 del 2006 a suo tempo applicato alla condanna non si estendesse alle pene accessorie, come quella, appunto, che lo inabilitava all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, siccome manifestamente infondato, in quanto la natura della norma sull'indulto, trattandosi di istituto incidente sul concetto e sulla funzione della "pena", esclude che possa parlarsi nel caso di esame di errore su norma extrapenale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte nelle sue conclusioni, la norma sull'indulto non è una norma extrapenale, ma è una norma penale. Secondo la disposizione generale di cui all'art. 174 cod. pen., infatti, l'indulto condona, in tutto o in parte, la pena e, salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie. Nel caso di specie, la legge cui si riferisce il ricorrente — la I. 31 luglio 2006, n. 241 — non ha fatto altro che stabilire, in attuazione della disposizione generale, le condizioni per la concessione dell'indulto, stabilendo il quantum di condono, la data entro la quale i reati dovevano essere stati commessi, le esclusioni e le cause di revoca, così completando il precetto normativo codicistico, senza prevedere alcuna incidenza della normativa sulle pene accessorie. E' evidente, dunque, che non possa farsi discorso di norma extrapenale, ma di un combinato disposto di norme, dirette alla delineazione dell'istituto dell'indulto, che incide sull'apparato sanzionatorio penale, per cui trova piena esplicazione la regola generale di cui all'art. 5 cod. pen. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]9 S9beone [OSCURATO:PERSONA] j ‘9.7 .-?S)S5L CORTE Di CASSAZIONE NALE V SEZIONE PE E
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