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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22867/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio.

Affermata la sussistenza di gravi indizi riferiti a plurimi reati in materia di armi (inclusa la ricettazione), furti di energia elettrica e detenzione di artifici pirotecnici, i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le condizioni per procedere al sequestro della somma di denaro (per un ammontare di circa 75.000 euro) rinvenuta in occasione della perquisizione domiciliare in locali ai quali aveva accesso [OSCURATO:PERSONA].

A supporto della decisione sono stati valorizzati il profilo criminale dell'indagato, la mancanza di giustificazioni sulla provenienza della somma di denaro, l'esito degli accertamenti reddituali svolti a carico dell'indagato e, quanto al periculum in mora, la possibilità concreta che la libera disponibilità del denaro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati.

E' stata giudicata configurabile la finalità di assicurare le cose per le quali è prevista la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen., tenuto conto delle pregresse condanne riportate dall'indagato, con conseguente rigetto dei rilievi difensivi in punto di rapporto di pertinenzialità del denaro rispetto ai reati provvisoriamente contestati e di violazione del principio di proporzionalità.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 240 bís cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale si è accontentato di desumere la presunzione di illecita provenienza dei beni in ragione dei precedenti penali del ricorrente che si collocano, tuttavia, in un arco temporale non sovrapponibile a quello al quale sono riferibili gli accertamenti patrimoniali svolti a carico dell'indagato in funzione del provvedimento di sequestro.

Nella fattispecie, il reato spia è stato consumato nel 2020 e non, conne erroneamente indicato dal Tribunale, nel 2023 con la conseguenza che assume rilievo decisivo la mancanza di accertamenti patrimoniali relativi agli anni precedenti al 2020, dovendosi ritenere neutri i dati relativi ai redditi dal 2019 al 2024 presi in esame.

Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela del tutto 2inconferente rispetto ai titoli di reato per i quali è stato disposto il sequestro.

Nel caso di specie, non è emerso alcun collegamento tra il delitto di ricettazione per il quale si procede ed i contesti, in qualsiasi modo, riferibili alla criminalità organizzata, sicché è da escludere che le modalità di commissione del delitto di ricettazione, nel caso concreto, possano reputarsi idonee a supportare una valutazione di ragionevolezza del provvedimento ablatorio.

Nel procedimento non è contestata alcuna ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che deve ritenersi inconferente il riferimento all'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 contenuto nel provvedimento impugnato e certamente in violazione del principio di proporzionalità l'ipotizzato collegamento della disponibilità economica con gli episodi di spaccio risalenti nel tempo, pure richiamati nell'ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Vertendosi in materia di ricorso proposto avverso provvedimento in materia di misura cautelare patrimoniale, va ricordato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01) Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez.

U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

2. All'esito di perquisizioni eseguite a carico dei figli dell'indagato sono state rinvenute alcune armi, con relative munizioni, artifici pirotecnici e una cospicua somma di denaro contante. [OSCURATO:PERSONA], sia davanti alla polizia giudiziaria che al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è attribuito la responsabilità dei fatti, rivendicando la proprietà della somma di denaro - pari a circa 76.000 euro - ed indicando come origine lecita regalie per comunioni e cresime di figli e nipoti. 3Nell'ambito del procedimento penale scaturito dagli esiti delle suddette perquisizioni, è stato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro rispetto alla quale è stato ravvisato sia il fumus del delitto di ricettazione di alcune armi che la verosimile provenienza da attività illecite (come dimostrato anche dalla presenza di un foglio contenente annotazioni relative a movimenti di denaro).

E' stato valorizzato anche il profilo criminale dell'indagato, già condannato definitivamente per gravi reati contro il patrimonio, in materia di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cessione di sostanza stupefacente e per lumeggiare la personalità dell'indagato è stato fatto riferimento anche al recente sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente presso l'abitazione della madre, [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto ingiustificato quanto sostenuto dall'indagato in merito alla provenienza della somma di denaro rinvenuta e richiamati gli esiti degli accertamenti reddituali condotti per il periodo 2019 - 2024 (che hanno fatto emergere la mancanza di qualsiasi giustificazione della disponibilità del denaro), il Tribunale (così come il Giudice che ha emesso il provvedimento genetico), in punto di periculum in mora ha ritenuto sussistente la finalità di assicurare le cose per le quali è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.

In particolare, il giudice collegiale ha evidenziato come, nella fattispecie, il reato «spia» sia costituito dalla ricettazione che rientra nel novero dei delitti che consentono la confisca.

Escluso il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per il quale si procede, ferma restando l'esigenza di ragionevolezza temporale che deve potersi ravvisare affinché possa considerarsi lecito il provvedimento di ablazione, il provvedimento impugnato ha precisato che il profilo soggettivo dell'indagato non ha costituito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un elemento decisivo per il sequestro.

I precedenti penali ed il «profilo criminale» dell'indagato hanno costituito elementi di riscontro rispetto alla presunzione di origine illecita dell'accumulazione patrimoniale, tenuto conto dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanne definitive e in primo grado.

Tanto sulla base di una serie di elementi complessivamente valutati quali: l'ammontare della liquidità, la totale sperequazione rispetto alla capacità economica e reddituale del nucleo familiare dell'indagato e dei figli, il mancato svolgimento di stabile lavoro lecito, l'illecita detenzione di armi e munizioni, la pluralità di luoghi e immobili in cui il denaro era nascosto, il rinvenimento di un foglio contenente annotazioni di movimenti di denaro, l'esistenza di un alla cio 4abusivo alla rete Enel, i contatti con ambienti criminali desumibili dalla condanna in materia di cessione di sostanze stupefacenti.

3. Così ricostruito il fondamento individuato dai giudici di merito al provvedimento di sequestro in funzione della confisca, l'ordinanza resiste al motivo di ricorso sollevato dal ricorrente per violazione di legge.

Invero, va doverosamente precisato, che il reato «spia» in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare patrimoniale è quello di ricettazione che, pacificamente (con previsione esente da profili di illegittimità costituzionale giusta sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018) rientra tra le fattispecie che consentono l'adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca.

Nel caso di specie, i giudici di merito si sono fatti carico di illustrare il requisito della proporzionalità dell'ablazione rispetto alla finalità della misura cautelare, in ossequio, ai principi reiteratamente affermati da questa Corte sul punto, oltre che il presupposto del periculum in mora.

Sul punto va richiamato, in primo luogo, il principio di diritto in base al quale «i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01 che, in motivazione, ha chiarito che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).

Il principio è sostanzialmente applicazione di quello secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"»( Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).

Invero, risulta congruamente esplorato il profilo che riguarda la complessiva adeguatezza del sequestro rispetto alle finalità perseguite, tenuto conto della 5complessiva esigenza di apprendere i beni posseduti dal ricorrente in funzione della eliminazione della disponibilità, in capo all'indagato di un reato che (si ripete) consente l'adozione del provvedimento, di beni suscettibili di essere dispersi ovvero di incrementare l'accumulazione di un patrimonio rispetto al quale sono stati acquisiti solidi indizi circa la sua illecita formazione.

All'esito di una valutazione complessiva, nei termini fattuali sopra illustrati, i giudici di merito hanno spiegato (in ciò sostanziandosi il requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare) per quale ragione, allo stato, l'indisponibilità delle somme di denaro in capo all'indagato costituisce misura adeguata rispetto alla finalità preventiva perseguita.

La spiegazione è stata resa, peraltro, alla luce del reato «spia» contestato nel presente procedimento rimanendo del tutto funzionali a contestualizzare il fatto (come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella propria requisitoria) i precedenti penali (passati in giudicato e non) e le indagini relative alla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità della madre.

La mancanza di qualsiasi giustificazione logica e lecita circa la disponibilità della somma di denaro rinvenuta, in uno con la constatazione di allacci abusivi alla rete Enel (con conseguente provvista indiziaria in materia di reati predatori in relazione a forniture erogate da società di pubblico servizio) hanno contribuito, in termini effettivi, alla ricostruzione di una giustificazione complessiva del provvedimento di sequestro.

Né integra alcuna violazione di legge la valutazione della incongruenza dell'entità della somma di denaro a disposizione dell'indagato rispetto alla sua capacità patrimoniale atteso che, anche per tale profilo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è fatto carico della questione ed ha fornito una motivazione certamente non apparente, siccome basata (pag. 11 dell'ordinanza impugnata) sulla mancata contestazione del requisito in sede di impugnazione di merito.

La motivazione così strutturata risulta coerente anche rispetto ai più recenti orientamenti tesi a valorizzare l'idoneità del reato contestato a produrre redditi illeciti; circostanza che, nel caso di specie, risulta esaminata sulla scorta di un esame complessivo dei fatti per i quali si procede, alla luce della personalità dell'indagato che ha permesso di ricostruire l'accumulazione illecita di denaro contante.

E' stato affermato, infatti che «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultinna si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare» (Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Celotto, Rv. 28684\7 - 601) e che «ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., deve essere verificata, in conformità al canone interpretativo dettato dalla Direttiva UE 2024/1260, l'idoneità del reato di cui si ritiene sussistente il "fumus" a produrre profitti illeciti proporzionati al valore dei beni da vincolare» (Sez. 6, n. 32509 del 08/07/2025, Locatelli, Rv. 288764 — 02).

In tema di periculum il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione con la conseguenza che il riferimento dei giudici di merito alla possibilità che il denaro oggetto di confisca possa agevolmente disperdersi o consentire la protrazione di condotte delittuose deve ritenersi idoneo a supportare anche il presupposto in questione.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

P.Q.MIl FUNZION' i ikoiglARIO FUNZIO \ 'T( p; 'MARIO 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio. Affermata la sussistenza di gravi indizi riferiti a plurimi reati in materia di armi (inclusa la ricettazione), furti di energia elettrica e detenzione di artifici pirotecnici, i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le condizioni per procedere al sequestro della somma di denaro (per un ammontare di circa 75.000 euro) rinvenuta in occasione della perquisizione domiciliare in locali ai quali aveva accesso [OSCURATO:PERSONA]. A supporto della decisione sono stati valorizzati il profilo criminale dell'indagato, la mancanza di giustificazioni sulla provenienza della somma di denaro, l'esito degli accertamenti reddituali svolti a carico dell'indagato e, quanto al periculum in mora, la possibilità concreta che la libera disponibilità del denaro potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati contestati. E' stata giudicata configurabile la finalità di assicurare le cose per le quali è prevista la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. proc. pen., tenuto conto delle pregresse condanne riportate dall'indagato, con conseguente rigetto dei rilievi difensivi in punto di rapporto di pertinenzialità del denaro rispetto ai reati provvisoriamente contestati e di violazione del principio di proporzionalità. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento agli artt. 240 bís cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale si è accontentato di desumere la presunzione di illecita provenienza dei beni in ragione dei precedenti penali del ricorrente che si collocano, tuttavia, in un arco temporale non sovrapponibile a quello al quale sono riferibili gli accertamenti patrimoniali svolti a carico dell'indagato in funzione del provvedimento di sequestro. Nella fattispecie, il reato spia è stato consumato nel 2020 e non, conne erroneamente indicato dal Tribunale, nel 2023 con la conseguenza che assume rilievo decisivo la mancanza di accertamenti patrimoniali relativi agli anni precedenti al 2020, dovendosi ritenere neutri i dati relativi ai redditi dal 2019 al 2024 presi in esame. Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato si rivela del tutto 2inconferente rispetto ai titoli di reato per i quali è stato disposto il sequestro. Nel caso di specie, non è emerso alcun collegamento tra il delitto di ricettazione per il quale si procede ed i contesti, in qualsiasi modo, riferibili alla criminalità organizzata, sicché è da escludere che le modalità di commissione del delitto di ricettazione, nel caso concreto, possano reputarsi idonee a supportare una valutazione di ragionevolezza del provvedimento ablatorio. Nel procedimento non è contestata alcuna ipotesi di reato in materia di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che deve ritenersi inconferente il riferimento all'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 contenuto nel provvedimento impugnato e certamente in violazione del principio di proporzionalità l'ipotizzato collegamento della disponibilità economica con gli episodi di spaccio risalenti nel tempo, pure richiamati nell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Vertendosi in materia di ricorso proposto avverso provvedimento in materia di misura cautelare patrimoniale, va ricordato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01) Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. U, 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 2. All'esito di perquisizioni eseguite a carico dei figli dell'indagato sono state rinvenute alcune armi, con relative munizioni, artifici pirotecnici e una cospicua somma di denaro contante. [OSCURATO:PERSONA], sia davanti alla polizia giudiziaria che al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è attribuito la responsabilità dei fatti, rivendicando la proprietà della somma di denaro - pari a circa 76.000 euro - ed indicando come origine lecita regalie per comunioni e cresime di figli e nipoti. 3Nell'ambito del procedimento penale scaturito dagli esiti delle suddette perquisizioni, è stato disposto il sequestro preventivo della somma di denaro rispetto alla quale è stato ravvisato sia il fumus del delitto di ricettazione di alcune armi che la verosimile provenienza da attività illecite (come dimostrato anche dalla presenza di un foglio contenente annotazioni relative a movimenti di denaro). E' stato valorizzato anche il profilo criminale dell'indagato, già condannato definitivamente per gravi reati contro il patrimonio, in materia di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado per il reato di cessione di sostanza stupefacente e per lumeggiare la personalità dell'indagato è stato fatto riferimento anche al recente sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente presso l'abitazione della madre, [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto ingiustificato quanto sostenuto dall'indagato in merito alla provenienza della somma di denaro rinvenuta e richiamati gli esiti degli accertamenti reddituali condotti per il periodo 2019 - 2024 (che hanno fatto emergere la mancanza di qualsiasi giustificazione della disponibilità del denaro), il Tribunale (così come il Giudice che ha emesso il provvedimento genetico), in punto di periculum in mora ha ritenuto sussistente la finalità di assicurare le cose per le quali è prevista la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. In particolare, il giudice collegiale ha evidenziato come, nella fattispecie, il reato «spia» sia costituito dalla ricettazione che rientra nel novero dei delitti che consentono la confisca. Escluso il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per il quale si procede, ferma restando l'esigenza di ragionevolezza temporale che deve potersi ravvisare affinché possa considerarsi lecito il provvedimento di ablazione, il provvedimento impugnato ha precisato che il profilo soggettivo dell'indagato non ha costituito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, un elemento decisivo per il sequestro. I precedenti penali ed il «profilo criminale» dell'indagato hanno costituito elementi di riscontro rispetto alla presunzione di origine illecita dell'accumulazione patrimoniale, tenuto conto dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanne definitive e in primo grado. Tanto sulla base di una serie di elementi complessivamente valutati quali: l'ammontare della liquidità, la totale sperequazione rispetto alla capacità economica e reddituale del nucleo familiare dell'indagato e dei figli, il mancato svolgimento di stabile lavoro lecito, l'illecita detenzione di armi e munizioni, la pluralità di luoghi e immobili in cui il denaro era nascosto, il rinvenimento di un foglio contenente annotazioni di movimenti di denaro, l'esistenza di un alla cio 4abusivo alla rete Enel, i contatti con ambienti criminali desumibili dalla condanna in materia di cessione di sostanze stupefacenti. 3. Così ricostruito il fondamento individuato dai giudici di merito al provvedimento di sequestro in funzione della confisca, l'ordinanza resiste al motivo di ricorso sollevato dal ricorrente per violazione di legge. Invero, va doverosamente precisato, che il reato «spia» in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare patrimoniale è quello di ricettazione che, pacificamente (con previsione esente da profili di illegittimità costituzionale giusta sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018) rientra tra le fattispecie che consentono l'adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. Nel caso di specie, i giudici di merito si sono fatti carico di illustrare il requisito della proporzionalità dell'ablazione rispetto alla finalità della misura cautelare, in ossequio, ai principi reiteratamente affermati da questa Corte sul punto, oltre che il presupposto del periculum in mora. Sul punto va richiamato, in primo luogo, il principio di diritto in base al quale «i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01 che, in motivazione, ha chiarito che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato). Il principio è sostanzialmente applicazione di quello secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege"»( Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). Invero, risulta congruamente esplorato il profilo che riguarda la complessiva adeguatezza del sequestro rispetto alle finalità perseguite, tenuto conto della 5complessiva esigenza di apprendere i beni posseduti dal ricorrente in funzione della eliminazione della disponibilità, in capo all'indagato di un reato che (si ripete) consente l'adozione del provvedimento, di beni suscettibili di essere dispersi ovvero di incrementare l'accumulazione di un patrimonio rispetto al quale sono stati acquisiti solidi indizi circa la sua illecita formazione. All'esito di una valutazione complessiva, nei termini fattuali sopra illustrati, i giudici di merito hanno spiegato (in ciò sostanziandosi il requisito della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelare) per quale ragione, allo stato, l'indisponibilità delle somme di denaro in capo all'indagato costituisce misura adeguata rispetto alla finalità preventiva perseguita. La spiegazione è stata resa, peraltro, alla luce del reato «spia» contestato nel presente procedimento rimanendo del tutto funzionali a contestualizzare il fatto (come correttamente segnalato dal Procuratore generale nella propria requisitoria) i precedenti penali (passati in giudicato e non) e le indagini relative alla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità della madre. La mancanza di qualsiasi giustificazione logica e lecita circa la disponibilità della somma di denaro rinvenuta, in uno con la constatazione di allacci abusivi alla rete Enel (con conseguente provvista indiziaria in materia di reati predatori in relazione a forniture erogate da società di pubblico servizio) hanno contribuito, in termini effettivi, alla ricostruzione di una giustificazione complessiva del provvedimento di sequestro. Né integra alcuna violazione di legge la valutazione della incongruenza dell'entità della somma di denaro a disposizione dell'indagato rispetto alla sua capacità patrimoniale atteso che, anche per tale profilo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è fatto carico della questione ed ha fornito una motivazione certamente non apparente, siccome basata (pag. 11 dell'ordinanza impugnata) sulla mancata contestazione del requisito in sede di impugnazione di merito. La motivazione così strutturata risulta coerente anche rispetto ai più recenti orientamenti tesi a valorizzare l'idoneità del reato contestato a produrre redditi illeciti; circostanza che, nel caso di specie, risulta esaminata sulla scorta di un esame complessivo dei fatti per i quali si procede, alla luce della personalità dell'indagato che ha permesso di ricostruire l'accumulazione illecita di denaro contante. E' stato affermato, infatti che «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultinna si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare» (Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Celotto, Rv. 28684\7 - 601) e che «ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., deve essere verificata, in conformità al canone interpretativo dettato dalla Direttiva UE 2024/1260, l'idoneità del reato di cui si ritiene sussistente il "fumus" a produrre profitti illeciti proporzionati al valore dei beni da vincolare» (Sez. 6, n. 32509 del 08/07/2025, Locatelli, Rv. 288764 — 02). In tema di periculum il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione con la conseguenza che il riferimento dei giudici di merito alla possibilità che il denaro oggetto di confisca possa agevolmente disperdersi o consentire la protrazione di condotte delittuose deve ritenersi idoneo a supportare anche il presupposto in questione. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.MIl FUNZION' i ikoiglARIO FUNZIO \ 'T( p; 'MARIO 7
Decreto Cassazione n. 22867/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris