Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16264/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14895/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

Staccata di Brescia) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, come da procura in atti; domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.4640/23/2017 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il TAR Lombardia propongono unitariamente un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 decisione, ha ritenuto illegittimi due inviti al pagamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omesso versamento del contributo unificato (artt.9 segg. d.P.R. 115/02) su due giudizi da quest'ultima introdotti, nel 2013 e 2014, avanti al [OSCURATO:PERSONA], Sezione Staccata di Brescia.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - [OSCURATO:PERSONA], regolarmente iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000, svolgeva attività di pubblico interesse perché coadiuvante lo Stato nella tutela del diritto all'ambiente e nella valorizzazione della natura, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della Costituzione; - l'articolo 27 bis Tab. b) allegata al d.P.R. 642/1972 stabiliva che gli atti di ogni genere (da ritenere: non solo amministrativi, ma anche processuali) posti in essere o richiesti dalle Onlus fossero esenti dall'imposta di bollo, con conseguente esenzione altresì dal contributo unificato secondo quanto stabilito dall'articolo 10 d.P.R. 115/02.

Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] la quale solleva, subordinatamente all'accoglimento della tesi avversaria, questione di legittimità costituzionale (artt. 2, 3, 24, 53, 97 Cost.) del combinato disposto di cui agli articoli 10 d.P.R. 115/02 e 27 bis Tab b) d.P.R. 642/1972 cit.. §

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del disposto legislativo in esame, oltre che degli artt.17 d.lgs 460/97, 12 e 14 Prel., dal momento che, diversamente da quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]: - l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis cit. concerne esclusivamente gli atti privatistici ed amministrativi posti in essere o richiesti dalla Onlus nello svolgimento della propria attività istituzionale, non anche quelli di natura giudiziaria o giurisdizionale, con riguardo ai quali il d.P.R. 115/02 prevede talune esenzioni tassative (art.10) non riguardanti le Onlus; - in materia di esenzioni tributarie (tale dovendosi ritenere quella riconosciuta dal giudice territoriale) opera il principio di eccezionalità e stretta interpretazione, con riguardo tanto alla qualità soggettiva del contribuente quanto ai beni ed agli interessi tutelati dalla Onlus, seppure di rilevanza pubblicistica e costituzionale; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 - questa conclusione trova conferma sia nella giurisprudenza della S.C., sia nella sentenza CGUE 6.10.2015 C-61/14 sui principi di equivalenza e di effettività, e non confliggerebbe con quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia con legge 108 del 2001. §

3. Il motivo è fondato.

In base all’art.27 bis Tab.B) all. al d.P.R. 642/1972 sulla disciplina del bollo, sono esenti dall’imposta in modo assoluto gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) (…)”.

Stabilisce poi l’art.10 (L) d.P.R. 115/02 (esenzioni) che: “1.

Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (…)”.

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), al comma 5 dell'art. 82, ha ampliato, sotto l'aspetto oggettivo, l'esenzione già prevista dall'art. 27 bis, stabilendo che: “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore] di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”.

Il problema dell’assoggettamento delle Onlus al pagamento del contributo unificato in relazione ai giudizi da esse introdotte nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed interessi esponenziali è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass.SSUU n.10013/21, in causa Ministero della Giustizia c/ Codacons): “in materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n.

F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica”.

I passaggi fondamentali del ragionamento seguito possono così riassumersi: - il contributo unificato ha natura tributaria (già ritenuta da C.Cost. 73/05 e Cass.SSUU n.9840/11) e le relative esenzioni sono suscettibili di stretta interpretazione perché portate da norme eccezionali e di deroga al principio della generale contribuzione (Cass.n. 27134/20 ed innumerevoli altre); - il solo criterio soggettivo (natura di Onlus del soggetto che procede all’iscrizione a ruolo della causa, attività di carattere prettamente processuale) non può integrare di per sé (cioè senza una specifica previsione di legge) causa di esenzione, ed una causa generale ed unificante di esonero neppure potrebbe derivare, questa volta sul piano oggettivo e sostanziale, dal tipo di attività svolta e di interessi perseguiti, visto anche quanto affermato da C.Cost.103/12, secondo cui non è detto che “al medesimo fine generale di solidarietà istituzionalmente perseguito dalle organizzazioni di volontariato debba necessariamente corrispondere una unitaria giustificazione dei benefici fiscali ad esse accordati, così da rendere irragionevole ogni differenziazione delle agevolazioni in base ai diversi tipi di atti”; - il disconoscimento dell’esenzione generale delle Onlus (categoria più ampia e comprensiva delle associazioni di volontariato e di quelle ambientalistiche) dal pagamento del contributo unificato non ostacola in modo intollerabile lo svolgimento delle attività istituzionali e l’accesso alla giustizia, trattandosi di mera anticipazione suscettibile di rimborso da parte del soccombente (tra le molte, Cass.n. 18828/15); inoltre la realizzazione dell’interesse di ordine generale non si ha con la proposizione del giudizio costituente il presupposto del contributo unificato, quanto con la sentenza che accolga in via definitiva la domanda basata sull’interesse esponenziale; - già con riguardo all’imposta di registro sulla sentenza, la S.C. ha affermato che l’esenzione di legge (nella specie, ex art.8 l. 266/91, poi abrogato dall’art.102, co. 1, lett.a) d.lgs 117/17) a favore delle organizzazioni di volontariato concerne esclusivamente (con affermazioni valevoli anche per l’art.27 bis Tariffa cit.) gli atti amministrativi e non anche quelli processuali, stante la loro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 diversa tipologia e finalità (cfr. Cass. n. 16531 del 2019, che richiama Cass. n. 27331 del 2016); - neppure è detto, a valere quale elemento interpretativo, che l’obiettivo di favorire gli enti che operano nel campo della solidarietà e della tutela di interessi generali, anche di rilievo costituzionale, debba necessariamente implicare l’indistinta sollevazione dal pagamento del contributo unificato (funzionale all’espletamento del servizio pubblico di giustizia) rientrando invece nella discrezionalità legislativa di optare tra le varie soluzioni agevolative possibili nei vari ambiti di intervento ed operatività degli enti favoriti (C.Cost.164/2010); - tale discrezionalità legislativa esclude la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale (artt.3 e 24 Cost.) della disciplina in esame con riguardo ad altre tipologie esonerative (stante la peculiarità del contributo unificato e la sua richiamata funzionalità) e con riguardo agli oneri economici di accesso alla giustizia (C.Cost. 522/02; C.Cass. 14332/18); inoltre, non può ritenersi confliggente con il diritto UE né la previsione del contributo unificato in quanto tale (CGUE 6.10.2015 in causa C-61/14), né la mancata previsione di un regime esonerativo basato indistintamente sulla natura soggettiva dell’ente piuttosto che sulla tipologia di atti .

Orbene, si tratta di affermazioni – esattamente in termini - che gli argomenti qui dedotti dalla Onlus non valgono a scalfire.

Va infine richiamato, stante il riferimento della controricorrente anche all’art.53 Cost., quanto stabilito da C.Cost. n. 78/2016 che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 bis, cit. (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013) in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., ha tra l’altro ribadito la inapplicabilità in materia del principio di capacità contributiva, atteso “il costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda ‘né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ne provoca l'attività”; con ciò una volta di più raccordando la disciplina del contributo unificato all’espletamento del servizio giurisdizionale pubblico.

Ne segue pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che da questi principi si è discostata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della parte contribuente.

Vista la articolata evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA]; - compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14895/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] (Sez. Staccata di Brescia) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, come da procura in atti; domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.4640/23/2017 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ed il TAR Lombardia propongono unitariamente un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 decisione, ha ritenuto illegittimi due inviti al pagamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omesso versamento del contributo unificato (artt.9 segg. d.P.R. 115/02) su due giudizi da quest'ultima introdotti, nel 2013 e 2014, avanti al [OSCURATO:PERSONA], Sezione Staccata di Brescia. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - [OSCURATO:PERSONA], regolarmente iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000, svolgeva attività di pubblico interesse perché coadiuvante lo Stato nella tutela del diritto all'ambiente e nella valorizzazione della natura, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della Costituzione; - l'articolo 27 bis Tab. b) allegata al d.P.R. 642/1972 stabiliva che gli atti di ogni genere (da ritenere: non solo amministrativi, ma anche processuali) posti in essere o richiesti dalle Onlus fossero esenti dall'imposta di bollo, con conseguente esenzione altresì dal contributo unificato secondo quanto stabilito dall'articolo 10 d.P.R. 115/02. Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] la quale solleva, subordinatamente all'accoglimento della tesi avversaria, questione di legittimità costituzionale (artt. 2, 3, 24, 53, 97 Cost.) del combinato disposto di cui agli articoli 10 d.P.R. 115/02 e 27 bis Tab b) d.P.R. 642/1972 cit.. § 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del disposto legislativo in esame, oltre che degli artt.17 d.lgs 460/97, 12 e 14 Prel., dal momento che, diversamente da quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA]: - l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis cit. concerne esclusivamente gli atti privatistici ed amministrativi posti in essere o richiesti dalla Onlus nello svolgimento della propria attività istituzionale, non anche quelli di natura giudiziaria o giurisdizionale, con riguardo ai quali il d.P.R. 115/02 prevede talune esenzioni tassative (art.10) non riguardanti le Onlus; - in materia di esenzioni tributarie (tale dovendosi ritenere quella riconosciuta dal giudice territoriale) opera il principio di eccezionalità e stretta interpretazione, con riguardo tanto alla qualità soggettiva del contribuente quanto ai beni ed agli interessi tutelati dalla Onlus, seppure di rilevanza pubblicistica e costituzionale; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 - questa conclusione trova conferma sia nella giurisprudenza della S.C., sia nella sentenza CGUE 6.10.2015 C-61/14 sui principi di equivalenza e di effettività, e non confliggerebbe con quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia con legge 108 del 2001. § 3. Il motivo è fondato. In base all’art.27 bis Tab.B) all. al d.P.R. 642/1972 sulla disciplina del bollo, sono esenti dall’imposta in modo assoluto gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) (…)”. Stabilisce poi l’art.10 (L) d.P.R. 115/02 (esenzioni) che: “1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (…)”. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), al comma 5 dell'art. 82, ha ampliato, sotto l'aspetto oggettivo, l'esenzione già prevista dall'art. 27 bis, stabilendo che: “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore] di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”. Il problema dell’assoggettamento delle Onlus al pagamento del contributo unificato in relazione ai giudizi da esse introdotte nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed interessi esponenziali è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass.SSUU n.10013/21, in causa Ministero della Giustizia c/ Codacons): “in materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica”. I passaggi fondamentali del ragionamento seguito possono così riassumersi: - il contributo unificato ha natura tributaria (già ritenuta da C.Cost. 73/05 e Cass.SSUU n.9840/11) e le relative esenzioni sono suscettibili di stretta interpretazione perché portate da norme eccezionali e di deroga al principio della generale contribuzione (Cass.n. 27134/20 ed innumerevoli altre); - il solo criterio soggettivo (natura di Onlus del soggetto che procede all’iscrizione a ruolo della causa, attività di carattere prettamente processuale) non può integrare di per sé (cioè senza una specifica previsione di legge) causa di esenzione, ed una causa generale ed unificante di esonero neppure potrebbe derivare, questa volta sul piano oggettivo e sostanziale, dal tipo di attività svolta e di interessi perseguiti, visto anche quanto affermato da C.Cost.103/12, secondo cui non è detto che “al medesimo fine generale di solidarietà istituzionalmente perseguito dalle organizzazioni di volontariato debba necessariamente corrispondere una unitaria giustificazione dei benefici fiscali ad esse accordati, così da rendere irragionevole ogni differenziazione delle agevolazioni in base ai diversi tipi di atti”; - il disconoscimento dell’esenzione generale delle Onlus (categoria più ampia e comprensiva delle associazioni di volontariato e di quelle ambientalistiche) dal pagamento del contributo unificato non ostacola in modo intollerabile lo svolgimento delle attività istituzionali e l’accesso alla giustizia, trattandosi di mera anticipazione suscettibile di rimborso da parte del soccombente (tra le molte, Cass.n. 18828/15); inoltre la realizzazione dell’interesse di ordine generale non si ha con la proposizione del giudizio costituente il presupposto del contributo unificato, quanto con la sentenza che accolga in via definitiva la domanda basata sull’interesse esponenziale; - già con riguardo all’imposta di registro sulla sentenza, la S.C. ha affermato che l’esenzione di legge (nella specie, ex art.8 l. 266/91, poi abrogato dall’art.102, co. 1, lett.a) d.lgs 117/17) a favore delle organizzazioni di volontariato concerne esclusivamente (con affermazioni valevoli anche per l’art.27 bis Tariffa cit.) gli atti amministrativi e non anche quelli processuali, stante la loro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 diversa tipologia e finalità (cfr. Cass. n. 16531 del 2019, che richiama Cass. n. 27331 del 2016); - neppure è detto, a valere quale elemento interpretativo, che l’obiettivo di favorire gli enti che operano nel campo della solidarietà e della tutela di interessi generali, anche di rilievo costituzionale, debba necessariamente implicare l’indistinta sollevazione dal pagamento del contributo unificato (funzionale all’espletamento del servizio pubblico di giustizia) rientrando invece nella discrezionalità legislativa di optare tra le varie soluzioni agevolative possibili nei vari ambiti di intervento ed operatività degli enti favoriti (C.Cost.164/2010); - tale discrezionalità legislativa esclude la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale (artt.3 e 24 Cost.) della disciplina in esame con riguardo ad altre tipologie esonerative (stante la peculiarità del contributo unificato e la sua richiamata funzionalità) e con riguardo agli oneri economici di accesso alla giustizia (C.Cost. 522/02; C.Cass. 14332/18); inoltre, non può ritenersi confliggente con il diritto UE né la previsione del contributo unificato in quanto tale (CGUE 6.10.2015 in causa C-61/14), né la mancata previsione di un regime esonerativo basato indistintamente sulla natura soggettiva dell’ente piuttosto che sulla tipologia di atti . Orbene, si tratta di affermazioni – esattamente in termini - che gli argomenti qui dedotti dalla Onlus non valgono a scalfire. Va infine richiamato, stante il riferimento della controricorrente anche all’art.53 Cost., quanto stabilito da C.Cost. n. 78/2016 che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3 bis, cit. (nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013) in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., ha tra l’altro ribadito la inapplicabilità in materia del principio di capacità contributiva, atteso “il costante orientamento della Corte secondo cui il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda ‘né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [...] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14895/2018 Numero sezionale 1675/2022 Numero di raccolta generale 16264/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ne provoca l'attività”; con ciò una volta di più raccordando la disciplina del contributo unificato all’espletamento del servizio giurisdizionale pubblico. Ne segue pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che da questi principi si è discostata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario della parte contribuente. Vista la articolata evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA]; - compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 12.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m
Sentenza Cassazione n. 16264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris