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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39200/2023

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di: ZHANH [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica popolare cinese il 9 marzo 1971; avverso la ordinanza n. 99/2022 RGRIES del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 gennaio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e U ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta ia requisitoria scritta dei PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], operando in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 25 gennaio 2023, accolto il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento cori il quale, in data 15 dicembre 2022, il Pm presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito di iniziativa, in data 13 dicembre 2022, dai CC di Bari in danno della predetta ed avente ad oggetto n. 629 proiettori laser, di classe III , da lei detenuti; il sequestro era disposto in quanto i prodotti in questione sarebbero risultati essere pericolosi per la utenza in quanto idonei a procurare lesioni oculari.

Essendo stato impugnato il provvedimento in questione di fronte al Tribunale del riesame territorialmente competente da parte della difesa dell'indagato, il detto giudice, con la citata ordinanza, avendo rilevato che né nel provvedimento genetico né nella successiva convalida erano stati forniti elementi dimostrativi, pur nei limiti della cognizione propria della fase cautelare del procedimento, della finalità istruttoria della misura, dovendosi ritenere non sufficiente la circostanza che si trattasse "di corpo del reato e comunque di cose al medesimo pertinenti", come segnalato dai Prn, né essendo stata ritenuta adeguata la formula della "necessità di provare in giudizio la condotta illecita di cui trattasi", sulla base della quale, secondo il Tribunale in discorso, sarebbe stato motivato il provvedimento di convalida, ha accolto il ricorso dell'indagato, annullando ii provvedimento e disponendo la immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto.

Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato la violazione di legge per avere il Tribunale in sede di riesame disposto la restituzione dei beni in sequestro in violazione dell'art. 324, cornma 7, cod. proc. pen., il quale prevede che la revoca del provvedimento di sequestro (...) non può essere disposta nei casi indicati nell'art., 240, comma 2, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Osserva, infatti, il Collegio che nella presente occasione non è in questione la, peraltro non sindacabile in questa sede di legittimità, adeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa è stata disposto l'annullamento del decreto di convalida, emesso dal Pm presso il citato Tribunale in data 15 dicembre 2022, del sequestro probatorio adottato di propria iniziativa dai CC di Bari, Nucleo antisofisticazioni, il precedentel3 dicembre 2022, quanto la disposizione volta alla restituzione di quanto già in sequestro all'avente diritto.

Si osserva, infatti, che nella ordinanza impugnata - essendosi in essa dato atto che, nel corso di una perquisizione eseguita dai CC di Bari presso i locali detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti n. 629 proiettori laser di classe III, per i quali, giusta normativa emessa dal Ministero della Salute con ordinanza del 16 luglio 1998, vige il divieto di commercializzazione in quanto costituenti un pericolo grave ed immediato per la salute umana - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo avendo contestato il fatto che la detenzione per il commercio dei prodotti in questione costituisca violazione della disciplina contenuta nell'art. 107 del dlgs n. 206, il quale, a pena della sanzione descritta nel successivo art. 112, comma 2, de! medesimo testo normativo, vieta !a immissione sul mercato di prodotti pericolosi, ed anzi mostrando di avallare tale impostazione accusatoria, ha annullato il provvedimento di convaliida sulla sola base del dato che non sarebbero state adeguatamente rappresentate in esso le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione con riguardo alla "concreta finalità perseguita per l'Oaccertamento dei fatti", disponendo, altresì, la restituzione alla ricorrente del compendio già oggetto di provvisoria ablazione.

Così operando, tuttavia, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto pretermesso di considerare quanto previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il quale prevede che la revoca del provvedimento cautelare non possa essere disposta laddove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 240, comma 2, cod. pen. cioè laddove si tratti di cose in relazione alle quali costituisca reato - come nel nostro caso, giusta la previsione di cui alla ricordata normativa contenuta dei digs n. 206 del 2005 - l'alienazione, per tale dovendo ritenersi la cessione, in assenza di cause di giustificazione, a terzi, ivi compresa, evidentemente, la commercializzazione.

La violazione di legge in cui è incorso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, nella parte in cui è stato revocato il sequestro e disposta la restituzione alla allora ricorrente del compendio in sequestro, mandando, altresì, alla Cancelleria, stante la definitività del provvedimento impugnato, gli adempimenti necessari per la sua esecuzione.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di: ZHANH [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica popolare cinese il 9 marzo 1971; avverso la ordinanza n. 99/2022 RGRIES del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 gennaio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e U ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta ia requisitoria scritta dei PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], operando in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 25 gennaio 2023, accolto il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento cori il quale, in data 15 dicembre 2022, il Pm presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito di iniziativa, in data 13 dicembre 2022, dai CC di Bari in danno della predetta ed avente ad oggetto n. 629 proiettori laser, di classe III , da lei detenuti; il sequestro era disposto in quanto i prodotti in questione sarebbero risultati essere pericolosi per la utenza in quanto idonei a procurare lesioni oculari. Essendo stato impugnato il provvedimento in questione di fronte al Tribunale del riesame territorialmente competente da parte della difesa dell'indagato, il detto giudice, con la citata ordinanza, avendo rilevato che né nel provvedimento genetico né nella successiva convalida erano stati forniti elementi dimostrativi, pur nei limiti della cognizione propria della fase cautelare del procedimento, della finalità istruttoria della misura, dovendosi ritenere non sufficiente la circostanza che si trattasse "di corpo del reato e comunque di cose al medesimo pertinenti", come segnalato dai Prn, né essendo stata ritenuta adeguata la formula della "necessità di provare in giudizio la condotta illecita di cui trattasi", sulla base della quale, secondo il Tribunale in discorso, sarebbe stato motivato il provvedimento di convalida, ha accolto il ricorso dell'indagato, annullando ii provvedimento e disponendo la immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Avverso il detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato la violazione di legge per avere il Tribunale in sede di riesame disposto la restituzione dei beni in sequestro in violazione dell'art. 324, cornma 7, cod. proc. pen., il quale prevede che la revoca del provvedimento di sequestro (...) non può essere disposta nei casi indicati nell'art., 240, comma 2, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che nella presente occasione non è in questione la, peraltro non sindacabile in questa sede di legittimità, adeguatezza motivazionale della ordinanza impugnata nella parte in cui in essa è stata disposto l'annullamento del decreto di convalida, emesso dal Pm presso il citato Tribunale in data 15 dicembre 2022, del sequestro probatorio adottato di propria iniziativa dai CC di Bari, Nucleo antisofisticazioni, il precedentel3 dicembre 2022, quanto la disposizione volta alla restituzione di quanto già in sequestro all'avente diritto. Si osserva, infatti, che nella ordinanza impugnata - essendosi in essa dato atto che, nel corso di una perquisizione eseguita dai CC di Bari presso i locali detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti n. 629 proiettori laser di classe III, per i quali, giusta normativa emessa dal Ministero della Salute con ordinanza del 16 luglio 1998, vige il divieto di commercializzazione in quanto costituenti un pericolo grave ed immediato per la salute umana - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in alcun modo avendo contestato il fatto che la detenzione per il commercio dei prodotti in questione costituisca violazione della disciplina contenuta nell'art. 107 del dlgs n. 206, il quale, a pena della sanzione descritta nel successivo art. 112, comma 2, de! medesimo testo normativo, vieta !a immissione sul mercato di prodotti pericolosi, ed anzi mostrando di avallare tale impostazione accusatoria, ha annullato il provvedimento di convaliida sulla sola base del dato che non sarebbero state adeguatamente rappresentate in esso le ragioni che ne avevano giustificato l'adozione con riguardo alla "concreta finalità perseguita per l'Oaccertamento dei fatti", disponendo, altresì, la restituzione alla ricorrente del compendio già oggetto di provvisoria ablazione. Così operando, tuttavia, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha del tutto pretermesso di considerare quanto previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., il quale prevede che la revoca del provvedimento cautelare non possa essere disposta laddove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 240, comma 2, cod. pen. cioè laddove si tratti di cose in relazione alle quali costituisca reato - come nel nostro caso, giusta la previsione di cui alla ricordata normativa contenuta dei digs n. 206 del 2005 - l'alienazione, per tale dovendo ritenersi la cessione, in assenza di cause di giustificazione, a terzi, ivi compresa, evidentemente, la commercializzazione. La violazione di legge in cui è incorso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impone l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, nella parte in cui è stato revocato il sequestro e disposta la restituzione alla allora ricorrente del compendio in sequestro, mandando, altresì, alla Cancelleria, stante la definitività del provvedimento impugnato, gli adempimenti necessari per la sua esecuzione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il
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