CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 16076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dente dei fatti -sussi- stenza Adunanza camerale 10/4/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 2640/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1389 /201 8 del 14/6/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La compratrice [OSCURATO:PERSONA] conviene dinanzi al Tribunale di Catania i venditori Marcello e [OSCURATO:PERSONA] per la riduzione del prezzo del contratto di compravendita immobiliare per vizi della cosa (appartamento in un edifi- cio a due piani) e la condanna alle spese di riparazione. I venditori eccepi- scono il ritardo nella denuncia dei vizie rilevano la decadenza dall'azione di garanzia. [OSCURATO:PERSONA] il rigetto dell’eccezione di decadenza ex art.1495 c.c.e rigetta la domanda . In riforma della pro nuncia di primo grado, la Corte di appello accoglie la domanda.Ricorrono in cassazione i venditori 2di 5 – 2640/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. con cinque motivi. Resiste la compratrice con controricorso e ricorso inci- dentale con un unico motivo. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 7) denuncia la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di rilevare il difetto di specificità dei motivi di appello con conseguente violazione del principio di corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato. Il primo motivo è rigettato, poiché l’accesso al fascicolo di causa,consen- tito dal vizio processuale censurato, consente a questa Corte di accertare che l’atto di appello enuclea in modo rispettoso dell’art. 342 c.p.c. e della giurisprudenza formatasi su di essole questioni e i punti contestati, di cui l’attrice appellante sollecita il riesamead opera della Corte di appello. Il secondo motivo (p. 10) denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di appello omesso di esaminare l'a.t.p. svoltosi tra il pro- prietario dell'appartamento sottostante e gli odierni ricorrenti nella parte in cui constata infiltrazioni di umidità, nonché l'atto di vendita intercorso tra le parti in causa, a p. 2, ove si dà atto che si svolge un a.t.p., richiesto dal proprietario dell'appartamento sottostante, che lamenta danni da infiltra- zioni di umidità. Il terzo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli artt. 1490, 1491 e 1495 c.c., nonché carenza di motivazione e vizio di ultra-petizione, poiché l'acquirente era a conoscenza dei vizi al momento dell’acquisto, come si desume dall'atto di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia perché l’acquirente non ha denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta. Il quarto motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto mera clausola di stile quella contenuta nelcontratto di compravendita, ove si prende atto dello stato di fatto dell'immobile, omettendo altresì di considerare il tenore complessivo delle clausole dell'atto di vendita, in particolare quella in cui le parti danno atto della pendenza dell’a.t.p. 3di 5 – 2640/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo (p. 15) denuncia la violazione degli artt. 2720, 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello attribuito efficacia probatoria esaustiva ad elementi di prova meramente indiziari, an- ziché alla prova idraulicaeseguita dal primo consulente, che ha escluso l'e- sistenza di infiltrazioni. L’unico motivo (p. 14) del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte di appello conosciuto nel merito l'eccezione di decadenza dal termine di denuncia dei vizi, rigettata dal Tribunale, nonostante che l’eccezione non fosse stata tratta ad oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti, bensì fosse stata meramente riproposta in appello (si invoca Cass. SU 11799/2017). 2. -I cinque motivi del ricorso possono esaminarsi contestualmente. Il primo motivo è rigettato, perché l’accesso ai fascicoli di causa attesta l’inesistenza del vizio lamentato. I motivi dal secondoal quinto sono infondati. La Corte di appello argomenta nei termini seguenti. Accoglie la domanda dopo aver confermato il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi, poiché il dies a quo del termine decorre dalla conoscenza oggettiva e completa dei vizi nonché delle loro cause, nel caso di specie possibile solo a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, mentre costituiscono mere clausole di stile quelle contenute nel preliminare prima e nel definitivo poi in cui si prende atto dello stato di fatto, trattandosi di vizi occulti. Nel merito la Corte territoriale rileva in primo luogo che il Tribunale non ha tenuto conto in modo adeguato delle osservazioni del c.t.u., secondo cui il degrado in- terno dell’appartamento non può essere ascritto ad un mero fenomeno di condensa, come argomentato in sede di a.t.p., bensì a carenze del tetto di copertura a falde su orditura in legno, sovrastata da tegole ondulate, og- getto di interventi di straordinaria manutenzione prima della vendita. Tali carenze provocano –prosegue la Corte territoriale sulla scorta della c.t.u. - infiltrazioni manifestate dagli avvallamenti riscontrati sotto le tegole, 4di 5 – 2640/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cosicché, in presenza di piogge abbondanti accompagnate da raffiche di vento, l'acqua piovana è sospinta verso l'interno. Tale fenomeno è così evi- dente, a parere del c.t.u., che non occorre neanche eseguire alcuna prova idraulica, mentre il precedente consulente si è basato esclusivamente su tale prova, senza tener conto del fatto che essa non può simulare condizioni atmosferiche particolarmente avverse. A conforto – aggiunge la Corte ter- ritoriale -emerge quanto raffigurato nelle fotografie allegate alla consulenza di parte, ove si notano i solchi e le rigature nelle travi, provocati dal pas- saggio dell'acqua dall'esterno all'interno. Pertanto, è accolta l'azione di ri- duzione del prezzo. Ciò nella misura pari ai costi di rifacimento della coper- tura del tetto, indicati dal c.t.u. in € 6.000. Dopo la lettura di una motivazione così articolata, i motivi dal secondo al quinto sono da esaminare congiuntamentee da rigettare. Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, sono ispirati dalla medesima idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto(o omis- sione di esame di fatti decisivi) quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rile- vante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nono- stante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto in grado di appello abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente, o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprez- zamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il va- glio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). Il secondo, il terzo, il quarto eil quinto motivo sono rigettati. 3. –Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse ad im- pugnare, in considerazione dell’esito del ricorso principale. 5di 5 – 2640/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. - I l ricorso principale è rigettato , il ricorso incidental e è dichiara to inammissibile, le spese del giudizio sono compensate per metà, la parte ricorrente principale è condannata al rimborso della metà residua in favore della parte controricorrente, metàche è liquidata in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso inci- dentale, compensa le spese per metà e condanna la parte ricorrente princi- pale al rimborso della metà residua in favore della parte controricorrente , metàche liquida in € 1 . 1 00 , oltre a € 1 00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrenteprincipale e della par