CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 27043/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. SEZ.1412/2025 [OSCURATO:PERSONA] MessiniD’Agostini rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 22155/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 2 9 / 0 5 /20 2 5 del G.i.p del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 maggio 2025 il G.i.p del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di tentata rapina aggravata. 2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, priva di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595– 01 ; Sez. 5 , n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359 – 01; Sez. 2, n.6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085 – 01 ). Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla suddetta modifica (vds., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi,Rv. 281182 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01;Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 – 01 ). 4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]