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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 30986/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20914-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 315/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 107/2019 accoglieva il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la statuizione del tribunale di Larino, annullava il licenziamento ( 20.6.2016) intimato da F.I.S ( Fabbrica Italiana sintetici) spa e condannava la società a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro oltre che al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione , oltre al versamento dei contributi per il medesimo periodo.

La corte territoriale riteneva insussistente la ragione organizzativa dedotta dalla società relativa alla soppressione del posto occupato dal Nicandro, quale tesponsabile per il Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di Termoli, a seguito dell'accorpamento di tale Servizio con altro analogo presso la sede di Montecchio ( la società, unificando le due posizioni in un unico Servizio, aveva mantenuto in servizio il titolare della sede di Montecchio e licenziato il Granito).

La Corte territoriale, a seguito della valutazione delle testimonianze rese, valutava che in realtà le mansioni svolte dal Nicandro erano state in gran parte attribuite a un nuovo dipendente assunto qualche mese dopo; valutava altresì che l'altro responsabile prescelto si recava presso la sede di Termoli solo qualche volta al mese e che, pertanto, non poteva parlarsi di unificazione dei Servizi, ma di attribuzione ad altri delle medesime mansioni svolte dal Granito.

Il giudice d'appello rilevava infine che non era stato assolto dalla società l'obbligo di repechage così integrando, tali ragioni, la illegittimità del licenziamento , anche confermata dall'assenza di indicazioni sui criteri di scelta e sulle ragioni di estromissione del Granito rispetto alVdtro ttsponsabile.

La Corte territoriale , accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, in applicazione dei principi enunciati da Cass.n. 10435/18, valutava che, data la natura di rilievo dell'incarico svolto anche in relazione 20914/2019 alla tipologia dell'attività dell'azienda operante nel settore chimico, non potevano ravvisarsi profili di incompatibilità impeditivi della reintegrazione del dipendente, a cui condannava la società , oltre che al pagamento dell'indennità maturata dal di' del licenziamento alla reintegrazione.

Avverso detta decisione la ricorrente proponeva ricorso, cui resisteva il Granito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 604 nonché degli articoli 1362 e 1363 codice civile in ordine alla interpretazione della lettera del 22 dicembre 2015 di avvio della procedura di licenziamento, ex articolo 7 della legge 604/66 ( ai sensi dell'articolo 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile) nonché violazione dell'articolo 111 della Costituzione, articolo 132 numero 4 del codice di procedura civile (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n. 5 del codice di procedura civile).

Con tale motivo la società si duole della decisione impugnata, anche sotto il profilo della apparente motivazione, rispetto alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in regione dell'attribuzione ad altro dipendente di alcune delle mansioni svolte dal Nicandro.

La società assume che era stata soppressa la posizione lavorativa di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quindi il licenziamento era da ricollegarsi a tale scelta organizzativa, a nulla rilevando che alcune delle mansioni fossero attribuite ad altro dipendente.

Il motivo risulta inammissibile in quanto deduce, sotto il profilo della violazione di legge, una critica alla valutazione di merito della Corte territoriale con riguardo alle risultanze istruttorie.

Il giudice d'appello ha infatti escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo valutando le prove testimoniali che attestavano come le mansioni svolte dal Nicandro fossero state attribuite ad altra dipendente successivamente assunta.

Inoltre, la dichiarata attribuzione all'altro contendente non aveva trovato riscontro nelle circostanze successive al licenziamento, poiché il responsabile mantenuto in servizio si occupava saltuariamente della sede di 20914/2019 Termoli ( di cui era stato responsabile il Granito), recandosi presso la stessa solo alcune volte al mese.

Il vizio dedotto non risulta coerente con il contenuto delle doglianze, dirette, sostanzialmente, a criticare una attività valutativa del giudice del merito non esaminabile in sede di legittimità. 2) Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 604 del 1966 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).

Il motivo ha ad oggetto la violazione dell'obbligo di repechage.

La società assume l'assenza di accertamento circa l'esistenza di posizioni di lavoro disponibili per il Granito e, dunque, la assenza di una riflessione a riguardo della corte territoriale, pur a fronte della richiesta di ammissione di prove testimoniali da parte della società.

Il motivo, se pur per vie traverse, sostanzialmente riguarda il tema della mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare l'impossibilità di ottemperare all'obbligo di repechage.

Tenendo in disparte il rilievo circa la incoerenza del contenuto della doglianza con il vizio fatto valere ( Cass.n. 16214/2019; Cass.n. 5654/2017), deve osservarsi che la corte territoriale ha fondato il proprio dictum di illegittimità del licenziamento sulla accertata insussistenza delle ragioni poste a base della scelta espulsiva e che, in conseguenza di ciò, ha ritenuto assorbito il motivo afferente la violazione dell'obbligo di repechage ( pg. 14 sentenza).

In ragione di tale statuizione deve ritenersi priva di attualità e quindi inammissibile la censura sul mancato accertamento di tale violazione, stante la primaria ragione di illegittimità del recesso per assenza delle ragioni poste a suo fondamento. 3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 comma 7 legge n.300/70, nonché violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 132 n. 4 codice procedura civile.

La società ricorrente indica come erronea la statuizione circa la valutazione di manifesta insussistenza delle ragioni del licenziamento; in particolare ritiene che il giudice di merito avrebbe omesso di svolgere un'indagine sulla peculiarità della condotta aziendale tale da differenziarla da una semplice 20914/2019 mancanza dei presupposti del licenziamento e ricondurla nell'alveo della "manifesta insussistenza".

La censura tocca la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale sulla base dell'accertata inesistenza della ragione organizzativa come sopra evidenziata e dalla assenza dell'assolvimento dell'obbligo di repechage.

Si tratta dunque di un motivo inammissibile in quanto diretto a mettere in discussione un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, con la prospettazione di una differente valutazione. 4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2058 codice civile e dell'articolo 18 quarto e settimo comma legge 300 del 1970.

La società rileva l'erronea statuizione circa la reintegrazione poiché non valorizzato il disposto del comma 7 dell'art. 18 ove è detto che il giudice "puo" e non deve applicare la medesima disciplina di cui al quarto comma del medesimo articolo

18. In sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 378 codice procedura civile, la Società ricorrente ha rinunciato a tale motivo di ricorso, prendendo atto della decisione assunta dalla Corte Costituzione con sentenza n. 59/2021 in punto di illegittimità dell'art. 18 settimo comma ove è previsto che il giudice "può" e non deve applicare la disciplina del quarto comma dell'art. 18 nei casi di "manifesta" insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. 5) Con ultimo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 18 commi quarto e settimo della legge numero 300 del 1970, per aver, la corte di merito, condannato la società al pagamento, in favore del Granito, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al pagamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo, in violazione del tetto massimo delle dodici mensilità fissato dalle disposizioni richiamate.

Deve precisarsi che la Corte territoriale nello stabilire la condanna ha richiamato la sentenza n.10435/2018 al fine di stabilire se in caso di manifesta insussistenza sia applicabile la tutela reintegratoria o quella risarcitoria.

Ha poi valutato che, a fronte di una struttura organizzativa delle dimensioni della società con la disponibilità di ben tre stabilimenti, non 20914/2019 sussistevano ostacoli e neppure incompatibilità fra la struttura organizzativa e la tutela reintegratoria.

La motivazione adottata dal giudice d'appello risulta "superata" dalla decisione della Corte Costituzionale n. 59 2021, già richiamata.

Con essa il Giudice delle Leggi ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base de/licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 1" In ragione di tale declaratoria di illegittimità il giudice, in caso di insussistenza ( non è qui in discussione la qualità "manifesta" della insussistenza) delle ragioni poste a fondamento del licenziamento "deve" applicare la tutela prevista dal quarto comma dell'art. 18, non dovendo più valutare e poi eventualmente esplicitare le ragioni per le quali ha inteso adottare quella tutela.

La discrezionalità del giudice, riveste, secondo la Corte delle Leggi, in "un sistema equilibrato di tutele, un ruolo cruciale riconosciuto di recente nel censurare l'automatismo che governava la determinazione dell'indennità risarcitoria per i licenziamenti viziati dal punto di vista sostanziale (sentenza n. 194 del 2018) o formale (sentenza n. 150 del 2020), dapprima commisurata alla sola anzianità di servizio".

Con le richiamate decisioni è stato restituito "Al giudice un essenziale potere di valutazione delle particolarità del caso concreto, in base a puntuali e molteplici criteri desumibili dall'ordinamento, frutto di una evoluzione normativa risalente e di una prassi collaudata'.

In tale ambito di criteri prefissati è dunque fondamentale l'attività valutativa del giudice poiché consente di meglio rapportare il caso concreto all'astratta previsione così da realizzarne il più giusto trattamento.

Con riguardo invece alla tutela reintegratoria o risarcitoria, la discrezionalità contenuta nell'art. 18 comma sette "discende invece da un criterio giurisprudenziale che, per un verso, è indeterminato e improprio e, per altro 20914/2019 verso, privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento" .

Afferma in conclusione il Giudice delle Leggi che è "manifestamente irragionevole la scelta di riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell'illecito, conseguenze di notevole portata, che si riverberano sull'alternativa fra una più incisiva tutela reintegratoria o una meramente índennitaria".

Tornando al caso di specie la valutazione discrezionale operata dalla corte di merito risulta "superata" dalla doverosa conseguenza che segue alla accertata insussistenza delle ragioni giustificative del licenziamento, con l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 comma quarto della legge n. 300/70 ( per il rinvio operato dal comma sette della medesima legge).

Tale previsione, peraltro indica che, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta, non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

La decisione della corte territoriale, nel determinare l'entità dell'indennità in questione, non ha considerato il "tetto" delle dodici mensilità così come non ha considerato il contenuto della medesima disposizione con riguardo alla condanna al versamento dei contributi previdenziali ( da liquidare in un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative).

Rispetto a tali omesse valutazioni deve pertanto essere accolto il quinto motivo di ricorso e rimessa la causa per la decisione, sul motivo accolto, alla corte di merito, in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi quattro motivi; rinvia la causa sul motivo accolto alla corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20914-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 315/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 107/2019 accoglieva il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la statuizione del tribunale di Larino, annullava il licenziamento ( 20.6.2016) intimato da F.I.S ( Fabbrica Italiana sintetici) spa e condannava la società a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro oltre che al pagamento della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione , oltre al versamento dei contributi per il medesimo periodo. La corte territoriale riteneva insussistente la ragione organizzativa dedotta dalla società relativa alla soppressione del posto occupato dal Nicandro, quale tesponsabile per il Servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento di Termoli, a seguito dell'accorpamento di tale Servizio con altro analogo presso la sede di Montecchio ( la società, unificando le due posizioni in un unico Servizio, aveva mantenuto in servizio il titolare della sede di Montecchio e licenziato il Granito). La Corte territoriale, a seguito della valutazione delle testimonianze rese, valutava che in realtà le mansioni svolte dal Nicandro erano state in gran parte attribuite a un nuovo dipendente assunto qualche mese dopo; valutava altresì che l'altro responsabile prescelto si recava presso la sede di Termoli solo qualche volta al mese e che, pertanto, non poteva parlarsi di unificazione dei Servizi, ma di attribuzione ad altri delle medesime mansioni svolte dal Granito. Il giudice d'appello rilevava infine che non era stato assolto dalla società l'obbligo di repechage così integrando, tali ragioni, la illegittimità del licenziamento , anche confermata dall'assenza di indicazioni sui criteri di scelta e sulle ragioni di estromissione del Granito rispetto alVdtro ttsponsabile. La Corte territoriale , accertata l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, in applicazione dei principi enunciati da Cass.n. 10435/18, valutava che, data la natura di rilievo dell'incarico svolto anche in relazione 20914/2019 alla tipologia dell'attività dell'azienda operante nel settore chimico, non potevano ravvisarsi profili di incompatibilità impeditivi della reintegrazione del dipendente, a cui condannava la società , oltre che al pagamento dell'indennità maturata dal di' del licenziamento alla reintegrazione. Avverso detta decisione la ricorrente proponeva ricorso, cui resisteva il Granito con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 604 nonché degli articoli 1362 e 1363 codice civile in ordine alla interpretazione della lettera del 22 dicembre 2015 di avvio della procedura di licenziamento, ex articolo 7 della legge 604/66 ( ai sensi dell'articolo 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile) nonché violazione dell'articolo 111 della Costituzione, articolo 132 numero 4 del codice di procedura civile (ai sensi dell'articolo 360 co.1 n. 5 del codice di procedura civile). Con tale motivo la società si duole della decisione impugnata, anche sotto il profilo della apparente motivazione, rispetto alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in regione dell'attribuzione ad altro dipendente di alcune delle mansioni svolte dal Nicandro. La società assume che era stata soppressa la posizione lavorativa di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e quindi il licenziamento era da ricollegarsi a tale scelta organizzativa, a nulla rilevando che alcune delle mansioni fossero attribuite ad altro dipendente. Il motivo risulta inammissibile in quanto deduce, sotto il profilo della violazione di legge, una critica alla valutazione di merito della Corte territoriale con riguardo alle risultanze istruttorie. Il giudice d'appello ha infatti escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo valutando le prove testimoniali che attestavano come le mansioni svolte dal Nicandro fossero state attribuite ad altra dipendente successivamente assunta. Inoltre, la dichiarata attribuzione all'altro contendente non aveva trovato riscontro nelle circostanze successive al licenziamento, poiché il responsabile mantenuto in servizio si occupava saltuariamente della sede di 20914/2019 Termoli ( di cui era stato responsabile il Granito), recandosi presso la stessa solo alcune volte al mese. Il vizio dedotto non risulta coerente con il contenuto delle doglianze, dirette, sostanzialmente, a criticare una attività valutativa del giudice del merito non esaminabile in sede di legittimità. 2) Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 604 del 1966 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Il motivo ha ad oggetto la violazione dell'obbligo di repechage. La società assume l'assenza di accertamento circa l'esistenza di posizioni di lavoro disponibili per il Granito e, dunque, la assenza di una riflessione a riguardo della corte territoriale, pur a fronte della richiesta di ammissione di prove testimoniali da parte della società. Il motivo, se pur per vie traverse, sostanzialmente riguarda il tema della mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare l'impossibilità di ottemperare all'obbligo di repechage. Tenendo in disparte il rilievo circa la incoerenza del contenuto della doglianza con il vizio fatto valere ( Cass.n. 16214/2019; Cass.n. 5654/2017), deve osservarsi che la corte territoriale ha fondato il proprio dictum di illegittimità del licenziamento sulla accertata insussistenza delle ragioni poste a base della scelta espulsiva e che, in conseguenza di ciò, ha ritenuto assorbito il motivo afferente la violazione dell'obbligo di repechage ( pg. 14 sentenza). In ragione di tale statuizione deve ritenersi priva di attualità e quindi inammissibile la censura sul mancato accertamento di tale violazione, stante la primaria ragione di illegittimità del recesso per assenza delle ragioni poste a suo fondamento. 3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 comma 7 legge n.300/70, nonché violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 132 n. 4 codice procedura civile. La società ricorrente indica come erronea la statuizione circa la valutazione di manifesta insussistenza delle ragioni del licenziamento; in particolare ritiene che il giudice di merito avrebbe omesso di svolgere un'indagine sulla peculiarità della condotta aziendale tale da differenziarla da una semplice 20914/2019 mancanza dei presupposti del licenziamento e ricondurla nell'alveo della "manifesta insussistenza". La censura tocca la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale sulla base dell'accertata inesistenza della ragione organizzativa come sopra evidenziata e dalla assenza dell'assolvimento dell'obbligo di repechage. Si tratta dunque di un motivo inammissibile in quanto diretto a mettere in discussione un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, con la prospettazione di una differente valutazione. 4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2058 codice civile e dell'articolo 18 quarto e settimo comma legge 300 del 1970. La società rileva l'erronea statuizione circa la reintegrazione poiché non valorizzato il disposto del comma 7 dell'art. 18 ove è detto che il giudice "puo" e non deve applicare la medesima disciplina di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. In sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 378 codice procedura civile, la Società ricorrente ha rinunciato a tale motivo di ricorso, prendendo atto della decisione assunta dalla Corte Costituzione con sentenza n. 59/2021 in punto di illegittimità dell'art. 18 settimo comma ove è previsto che il giudice "può" e non deve applicare la disciplina del quarto comma dell'art. 18 nei casi di "manifesta" insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. 5) Con ultimo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 18 commi quarto e settimo della legge numero 300 del 1970, per aver, la corte di merito, condannato la società al pagamento, in favore del Granito, di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione oltre al pagamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo, in violazione del tetto massimo delle dodici mensilità fissato dalle disposizioni richiamate. Deve precisarsi che la Corte territoriale nello stabilire la condanna ha richiamato la sentenza n.10435/2018 al fine di stabilire se in caso di manifesta insussistenza sia applicabile la tutela reintegratoria o quella risarcitoria. Ha poi valutato che, a fronte di una struttura organizzativa delle dimensioni della società con la disponibilità di ben tre stabilimenti, non 20914/2019 sussistevano ostacoli e neppure incompatibilità fra la struttura organizzativa e la tutela reintegratoria. La motivazione adottata dal giudice d'appello risulta "superata" dalla decisione della Corte Costituzionale n. 59 2021, già richiamata. Con essa il Giudice delle Leggi ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base de/licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al quarto comma del medesimo art. 1" In ragione di tale declaratoria di illegittimità il giudice, in caso di insussistenza ( non è qui in discussione la qualità "manifesta" della insussistenza) delle ragioni poste a fondamento del licenziamento "deve" applicare la tutela prevista dal quarto comma dell'art. 18, non dovendo più valutare e poi eventualmente esplicitare le ragioni per le quali ha inteso adottare quella tutela. La discrezionalità del giudice, riveste, secondo la Corte delle Leggi, in "un sistema equilibrato di tutele, un ruolo cruciale riconosciuto di recente nel censurare l'automatismo che governava la determinazione dell'indennità risarcitoria per i licenziamenti viziati dal punto di vista sostanziale (sentenza n. 194 del 2018) o formale (sentenza n. 150 del 2020), dapprima commisurata alla sola anzianità di servizio". Con le richiamate decisioni è stato restituito "Al giudice un essenziale potere di valutazione delle particolarità del caso concreto, in base a puntuali e molteplici criteri desumibili dall'ordinamento, frutto di una evoluzione normativa risalente e di una prassi collaudata'. In tale ambito di criteri prefissati è dunque fondamentale l'attività valutativa del giudice poiché consente di meglio rapportare il caso concreto all'astratta previsione così da realizzarne il più giusto trattamento. Con riguardo invece alla tutela reintegratoria o risarcitoria, la discrezionalità contenuta nell'art. 18 comma sette "discende invece da un criterio giurisprudenziale che, per un verso, è indeterminato e improprio e, per altro 20914/2019 verso, privo di ogni attinenza con il disvalore del licenziamento" . Afferma in conclusione il Giudice delle Leggi che è "manifestamente irragionevole la scelta di riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell'illecito, conseguenze di notevole portata, che si riverberano sull'alternativa fra una più incisiva tutela reintegratoria o una meramente índennitaria". Tornando al caso di specie la valutazione discrezionale operata dalla corte di merito risulta "superata" dalla doverosa conseguenza che segue alla accertata insussistenza delle ragioni giustificative del licenziamento, con l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 comma quarto della legge n. 300/70 ( per il rinvio operato dal comma sette della medesima legge). Tale previsione, peraltro indica che, in ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria riconosciuta, non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. La decisione della corte territoriale, nel determinare l'entità dell'indennità in questione, non ha considerato il "tetto" delle dodici mensilità così come non ha considerato il contenuto della medesima disposizione con riguardo alla condanna al versamento dei contributi previdenziali ( da liquidare in un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative). Rispetto a tali omesse valutazioni deve pertanto essere accolto il quinto motivo di ricorso e rimessa la causa per la decisione, sul motivo accolto, alla corte di merito, in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi quattro motivi; rinvia la causa sul motivo accolto alla corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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