CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 37831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4732/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.288, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C orte d’appello di M ilano n. 3076/2016 depositata il21/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La EDS Infrastrutture (già [OSCURATO:PERSONA]) Spa (per brevità, EDS), mandante dell’ATI costituita con [OSCURATO:PERSONA] (mandataria), agiva in via monitoria per il pagamento della fattura n. 279/2009, emessa da EDS nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]Milano (per brevità, Consorzio), committente di lavori relativi a un contratto di appalto stipulato con l’ATI il 23 settembre 2008. Il Tribunale di Monza accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Consorzio e rigettava la domanda di EDS. Il gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 21 luglio 2016, che rilevava l’insussistenza di un obbligo di pagamento diretto del Consorzio nei confronti di EDS mandante dell’ATI. La EDS ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Consorzio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la EDS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1388, 1703 e 1704 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata ritenuto che essa mandante non avrebbe potuto chiedere all’ATI il compenso derivante dalla stipulazione del contratto di appalto, sostenendo, di contro, che la stessa avrebbe pieno diritto a sostituirsi alla mandataria (Energieambiente) per ottenere in via diretta la soddisfazione del credito vantato, alla luce dell’art. 1388 c.c. che permette la produzione degli effetti di un negozio in capo al rappresentato nell’ipotesi di contratto concluso dal mandatario con potere di rappresentanza. Il motivo è infondato. Esso sviluppa una tesi smentita dall’analisi svolta dalla Corte territoriale, la quale ha accertato che risultava dal contratto di appalto stipulato tra il Consorzio e Energieambiente, quale mandataria dell’ATI, che «i certificati di pagamento saranno pagati […] in conformità alle indicazioni date dal contraente (cioè, Energieambiente) in fattura, esonerando il committente (cioè, il Consorzio) da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo (art. 7.2.1)». Inoltre, la Corte ha aggiunto che nell’atto istitutivo dell’ATI e di conferimento del mandato era previsto che la mandataria Energiambiente «concorderà con la committente l’avanzamento mensile dei lavori ed il riparto delle somme spettanti alle singole imprese che previa emissione di regolare fattura riceveranno direttamente il pagamento da parte della committente», con la conseguenza che «dalle predette disposizioni è chiaramente possibile desumere che il pagamento diretto in favore della mandante è possibile soltanto previo accordo tra committente e contraente, cioè la mandataria Energiambiente […]; per contro, non sussistendo alcun rapporto diretto tra committente e mandante, in costanza di ATI, EDS non ha titolo per pretendere pagamenti direttamente dal Consorzio». Ed ha ulteriormente precisato, con riferimento alla fattura n. 279/2009, che il Consorzio aveva inviato ad EDS una missiva del 4 novembre 2009 ove risultava che «le cifre esposte nel predetto documento non trovano riscontro alcuno nella ns. contabilità, risultando piuttosto relative alla regolamentazione di spettanze interne fra i soggetti che costituiscono l’ATI», missiva «riscontrata da EDS, con missiva 6.11.09, in cui l’appellante [EDS] dichiara espressamente di convenire sulla impostazione del Consorzio, nel senso, cioè, che i conteggi di cui alla fattura in parola sono relativi a spettanze interne all’ATI». Queste analitiche osservazioni svolte nella sentenza impugnata sono genericamente e vanamente contestate dalla ricorrente che insiste nella propria tesi, senza tra l’altro svolgere specifiche e pertinenti critiche all’ulteriore precisazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «diversamente da altre fatture per cui il Consorzio ha consentito il pagamento diretto in favore della mandante EDS, qui manca il consenso – né risulta una autorizzazione, dalla mandataria alla mandante, per l’emissione diretta della fattura n. 279/09 –[sicché] a norma di contratto d’appalto, la mandante non può obbligare la committente al pagamento diretto, come peraltro la stessa appellante ha sostanzialmente ammesso con la lettera del 6.11.96 […]». Con il secondo motivo la EDS, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., omesso esame e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, imputa alla Corte territoriale di avere violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale con riferimento al contratto di appalto, alle condizioni generali di contratto e all’atto costitutivo dell’ATI, dai quali invece sarebbe possibile desumere che l’EDS aveva titolo per agire in via diretta contro il Consorzio per il recupero del corrispettivo del contratto di appalto stipulato dall’ATI con il Consorzio stesso. Il motivo è inammissibile, essendo volto a un riesame della causa nel merito. La Corte milanese ha indagato sulla volontà comune delle parti e l’ha accertata nei termini surriferiti con congrua motivazione che non ha trascurato di valutare il comportamento (concludente) delle parti nella fase esecutiva, avendo anche indicato le ragioni del pagamento diretto da parte del Consorzio a EDS di precedenti fatture. E’ quindi pertinente il principio secondo cui le censure relative all’interpretazionedel contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali diermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazioneproposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito – come nel caso di specie – non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. n. 995 del 2021) Il terzo motivo, denunciante omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a proposito della mancata ammissione di capitoli di prova testimoniali formulati da EDS (e riportati in ricorso) per comprovare una diversa interpretazione degli atti negoziali, è infondato. La sentenza impugnata ha infatti motivato circa le ragioni che rendevano non rilevanti i capitoli di prova, in quanto inidonei a scalfire l’interpretazione degli atticontrattuali già resa. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 1, 2, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e carenza assoluta di motivazione, per avere liquidato le spese in misura (€ 17000,00) ritenuta eccessiva. Il motivo è inammissibile, alla luce del principio secondo cui, in tema dispese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi (qui non contestato), la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è incensurabile, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 4782 del 2020, n. 6110 del 2021). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per i