CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 530, co. 2, cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il compendio o il richiamo parcellizzato degli elementi in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis, cod. pen. - non si confronta con l'iter del provvedimento impugnato che, conformemente al diritto, ha fondato il diniego sull'abitualità del fatto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01: «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame»), profilo rispetto al quale il ricorso si affida a enunciati assunti patentemente generici (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando un precedente in materia di reato continuato senza neppure dedurne i presupposti (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01) e nel resto a assunti manifestamente infondati in diritto; considerato che il terzo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. -è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per osservare che esso è manifestamente infondato, in quanto, «in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione» (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705 - 01) e nel caso di specie consta che il fatto sia stato commesso mediante la forzatura di una porta metallica che è stata divelta (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); considerato che il quarto motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è parimenti inedito, in quanto con l'atto di appello non si era contestato il bilanciamento tra le circostanze e, comunque, non aveva dedotto con esso gli elementi che assume non siano stati apprezzati dalla Corte di merito; considerato che il quinto motivo - che adduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante generica di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e difetto di motivazione - è manifestamente infondato e versato in fatto poiché la Corte di appello, con motivazione congrua e conforme al diritto, ha valorizzato il valore per nulla tenue della merce sottratta e il danno cagionato alla porta del magazzino; considerato che il sesto motivo- con il quale si lamenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. per mancata applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis, cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, non prospettando neppure la sussistenza dei presupposti per irrogarla (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dell ffl ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del