CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34088/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso reitera la questione proposta in appello alla quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giudici escludendo l'ipotesi lieve, secondo un corretto complessivo esame, tenuto conto dell'elevato dato ponderale (342,68 grammi di cocaina) e del materiale per il taglio della sostanza, idoneo a realizzare un elevato numero di dosi per lo spaccio, essendo ineccepibilmente ritenuto privo di fondamento l'assunto del consumo quotidiano da parte del ricorrente di 10 grammi dello stesso stupefacente; Ritenuto che, quanto alla determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il limite minimo adottato per la pena base prima della riduzione per le generiche prevalenti rispetto alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025