CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania [OSCURATO:PERSONA] - estin-zioneMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereViscido Di NoceraSalvatore [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron. R.G.N.20288/2020Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 20288/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italian.102 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6338/9/2019, depositata il 7.11.2019 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6338/9/2019 veniva accolto l’appello proposto dall’agente della riscos-sione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diAgrigento n. 571/5/2014 con cui era stato accolto il ricorso introduttivodella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la cartella di pagamento emessaper II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2009.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lasocietà, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replical’agente della riscossione con controricorso.Considerato che:1. La ricorrente ha depositato memoria datata 28.1.2026 in cui ha resonoto che la società, in liquidazione, è stata cancellata d'ufficio dal Re-gistro delle imprese e l’ex liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato chela parte non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio,dichiarando di rinunciare al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/20262. Preso atto che l’agente della riscossione non si è costituito in giudi-zio, dev’essere senz’altro dato corso alla richiesta e le spese restano acarico di chi le ha anticipate.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del con-tendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà attodella insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri-correnti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5,10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n.27244). P.Q.MLa Corte:dichiara estinto il processo.Spese a carico di chi le ha anticipate.Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak