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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23215/2026

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ma anche in proprio),rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore- controricorrenti -N. 12747/23 R.G.

Numero registro generale 12747/2023Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, recante il n. 1772/2022 epubblicata in data 15.12.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Pescara, deducendo: che in data17.1.2014 essi attori avevano concesso in locazione al Piovillico l’immobile diloro proprietà sito in Cappelle sul Tavo, C.da Vallesbraccia n. 40/2, nel quale ilconduttore aveva trasferito la residenza del proprio nucleo familiare; che in data23.12.2017 un incendio divampato nel corso della notte aveva distruttocompletamente l’immobile, cagionando danni patrimoniali pari ad almeno €57.838,30; che di tale evento erano responsabili i conduttori Piovillico e DiVittorio ai sensi dell’art. 1588 c.c., con conseguente richiesta di loro condannaal risarcimento del danno.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domandeavversarie proposte nei propri confronti ed in particolare deducendo che conmissiva del 29.9.2017 egli aveva comunicato ai locatori la propria volontà direcedere anticipatamente dal contratto e, contestualmente, aveva avviatoprocedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Pescara,procedimento conclusosi con il decreto di omologa n. 3356/2017 del 27.11.2017,con cui veniva assegnato alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] il godimento, in via esclusiva,dell’immobile oggetto del contratto di locazione suddetto, in quanto casafamiliare; che pertanto, prima dell’evento di danno occorso il 23.12.2017, s’eraNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G.

Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026verificata la successione ex lege della sola [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di locazionein questione, quale coniuge assegnataria della casa coniugale, così comeprevisto dall’art. 6 della legge n. 392/1978 ed in conseguenza esso Piovillicodoveva ritenersi privo di legittimazione passiva.

Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA],contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.Istruita la causa, con sentenza n. 1256/2021 il Tribunale di Pescara accolse ledomande attoree e condannò la [OSCURATO:PERSONA] e il Piovillico, in solido tra loro, alrisarcimento del danno patito dagli attori, rigettando l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva dello stesso Piovillico, perché dalle condizioni diseparazione era emersa “la chiara volontà dei coniugi di mantenere il rapportoin capo al Piovillico gravato, per patto espresso, degli obblighi di cui all’art. 1587c.c., ovvero di continuare a versare il canone di locazione sino alla data da eglistesso fissata per la riconsegna dell’appartamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA])” e reputandoche, pertanto, nel caso di specie, non fosse intervenuta fra le parti alcunaconvenzione volta a determinare la successione nel contratto in parola dalPiovillico alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose gravame e la Corte d’appello dell’Aquila, previa riunionecon l’ulteriore gravame separatamente avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nellaresistenza dei coniugi Saputelli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]rigettò quest’ultimo, ma accolse il primo, escludendo la responsabilità delPiovillico per l’accaduto e compensando le spese nei rapporti tra lo stessoappellante principale e gli appellati.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso IolandaNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G.

Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026Di Pomponio in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché Daniele eMarco Saputelli, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 92 co. 2 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., perinesistenza ovvero mera apparenza della motivazione in ordine alla dispostacompensazione delle spese di lite nei confronti della parte totalmente vittoriosa”.1.2 – Con il secondo motivo “proposto in via alternativa e subordinata rispettoal primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la corte d’appello disposto lacompensazione delle spese di lite nei confronti della parte totalmente vittoriosapur in assenza dei presupposti legali che consentono la deroga al principiogenerale della soccombenza”.2.1 – Il primo motivo è manifestamente fondato.Nel disporre la compensazione delle spese del doppio grado nel rapporto tra ilPiovillico e gli appellati Saputelli-[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello aquilana hacompletamente pretermesso qualsivoglia motivazione circa le ragioni che - pura fronte dell’accoglimento del gravame proposto dal primo e del complessivoesito del tutto vittorioso, per il predetto, dell’intero giudizio - tantogiustificavano, nonostante l’onere motivazionale imposto dall’art. 92 c.p.c.In proposito, infatti, è noto che - essendo stato il presente giudizio introdotto,in primo grado, nel 2018 - trova applicazione ratione temporis il testo dell’art.92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertitoin legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della CorteNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G.

Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026costituzionale n. 77/2018.

La compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novitàdella questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenzaadditiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.Ora, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionaliragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a taliquestioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentinola stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v.

Cass. n.4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).È quindi evidente come la disposta compensazione delle spese del doppio grado,da parte della Corte abruzzese, avrebbe dovuto costituire oggetto di specificamotivazione circa le ragioni a sostegno della decisione, nella specie neanchedesumibili per implicito, risultando la relativa motivazione del tutto pretermessae così palesandosi la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.3.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.4.1 - In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo è assorbito.

Lasentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corted’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principie provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G.

Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza in relazione e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma anche in proprio),rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce alcontroricorso, domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore- controricorrenti -N. 12747/23 R.G. Numero registro generale 12747/2023Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, recante il n. 1772/2022 epubblicata in data 15.12.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Pescara, deducendo: che in data17.1.2014 essi attori avevano concesso in locazione al Piovillico l’immobile diloro proprietà sito in Cappelle sul Tavo, C.da Vallesbraccia n. 40/2, nel quale ilconduttore aveva trasferito la residenza del proprio nucleo familiare; che in data23.12.2017 un incendio divampato nel corso della notte aveva distruttocompletamente l’immobile, cagionando danni patrimoniali pari ad almeno €57.838,30; che di tale evento erano responsabili i conduttori Piovillico e DiVittorio ai sensi dell’art. 1588 c.c., con conseguente richiesta di loro condannaal risarcimento del danno.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domandeavversarie proposte nei propri confronti ed in particolare deducendo che conmissiva del 29.9.2017 egli aveva comunicato ai locatori la propria volontà direcedere anticipatamente dal contratto e, contestualmente, aveva avviatoprocedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Pescara,procedimento conclusosi con il decreto di omologa n. 3356/2017 del 27.11.2017,con cui veniva assegnato alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] il godimento, in via esclusiva,dell’immobile oggetto del contratto di locazione suddetto, in quanto casafamiliare; che pertanto, prima dell’evento di danno occorso il 23.12.2017, s’eraNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G. Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026verificata la successione ex lege della sola [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di locazionein questione, quale coniuge assegnataria della casa coniugale, così comeprevisto dall’art. 6 della legge n. 392/1978 ed in conseguenza esso Piovillicodoveva ritenersi privo di legittimazione passiva. Si costituì anche la [OSCURATO:PERSONA],contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.Istruita la causa, con sentenza n. 1256/2021 il Tribunale di Pescara accolse ledomande attoree e condannò la [OSCURATO:PERSONA] e il Piovillico, in solido tra loro, alrisarcimento del danno patito dagli attori, rigettando l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva dello stesso Piovillico, perché dalle condizioni diseparazione era emersa “la chiara volontà dei coniugi di mantenere il rapportoin capo al Piovillico gravato, per patto espresso, degli obblighi di cui all’art. 1587c.c., ovvero di continuare a versare il canone di locazione sino alla data da eglistesso fissata per la riconsegna dell’appartamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA])” e reputandoche, pertanto, nel caso di specie, non fosse intervenuta fra le parti alcunaconvenzione volta a determinare la successione nel contratto in parola dalPiovillico alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] propose gravame e la Corte d’appello dell’Aquila, previa riunionecon l’ulteriore gravame separatamente avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e nellaresistenza dei coniugi Saputelli-[OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]rigettò quest’ultimo, ma accolse il primo, escludendo la responsabilità delPiovillico per l’accaduto e compensando le spese nei rapporti tra lo stessoappellante principale e gli appellati.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullabase di due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso IolandaNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G. Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026Di Pomponio in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché Daniele eMarco Saputelli, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 92 co. 2 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., perinesistenza ovvero mera apparenza della motivazione in ordine alla dispostacompensazione delle spese di lite nei confronti della parte totalmente vittoriosa”.1.2 – Con il secondo motivo “proposto in via alternativa e subordinata rispettoal primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la corte d’appello disposto lacompensazione delle spese di lite nei confronti della parte totalmente vittoriosapur in assenza dei presupposti legali che consentono la deroga al principiogenerale della soccombenza”.2.1 – Il primo motivo è manifestamente fondato.Nel disporre la compensazione delle spese del doppio grado nel rapporto tra ilPiovillico e gli appellati Saputelli-[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello aquilana hacompletamente pretermesso qualsivoglia motivazione circa le ragioni che - pura fronte dell’accoglimento del gravame proposto dal primo e del complessivoesito del tutto vittorioso, per il predetto, dell’intero giudizio - tantogiustificavano, nonostante l’onere motivazionale imposto dall’art. 92 c.p.c.In proposito, infatti, è noto che - essendo stato il presente giudizio introdotto,in primo grado, nel 2018 - trova applicazione ratione temporis il testo dell’art.92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertitoin legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della CorteNumero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G. Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026costituzionale n. 77/2018. La compensazione delle spese - oltre che persoccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novitàdella questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questionidirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenzaadditiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.Ora, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionaliragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a taliquestioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentinola stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n.4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024).È quindi evidente come la disposta compensazione delle spese del doppio grado,da parte della Corte abruzzese, avrebbe dovuto costituire oggetto di specificamotivazione circa le ragioni a sostegno della decisione, nella specie neanchedesumibili per implicito, risultando la relativa motivazione del tutto pretermessae così palesandosi la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.3.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.4.1 - In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo è assorbito. Lasentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corted’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principie provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12747/2023N. 12747/23 R.G. Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 23215/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza in relazione e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
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