CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 06444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19442/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Trapani n. 2291/2025 depositata il 26/09/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal la presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 2291 del 26 settembre 2025, il Giudice di Pace di Trapani, sentito il sig. [OSCURATO:PERSONA], e ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, convalidava il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. Trapani-Milo disposto nei suoi confronti dal Questore con decreto del 23 settembre 2025. 2. Avverso il provvedimento di convalida, il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, per avere il giudice di merito omesso di valutare la sussistenza di misure alternative al trattenimento, nonostante la disponibilità di passaporto, residenza stabile e attività lavorativa da parte del ricorrente. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., si deduce un vizio motivazionale, sul presupposto che il Giudice di Pace avrebbe recepito acriticamente il contenuto dell’atto amministrativo, senza esaminare la documentazione difensiva. Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 3 e 5 CEDU, per avere il giudice omesso di valutare le condizioni personali del ricorrente e la praticabilità di soluzioni meno afflittive, in asserita lesione del diritto alla libertà personale. 3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della comune carenza dei requisiti minimi di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso si risolve in una mera enunciazione delle norme violate e in apodittiche contestazioni della decisione impugnata, senza alcuna indicazione specifica degli elementi fattuali decisivi che sarebbero stati trascurati o mal valutati. Le doglianze risultano formulate in termini del tutto assertivi e generici, senza alcun richiamo puntuale e specifico, neppure nelle parti essenziali, degli atti e dei documenti su cui si fondano, né l’indicazione della loro decisività ai fini di una diversa valutazione della vicenda. 4. Il consolidato orientamento di questa Corte ritiene che l’onere di specifica indicazione dei motivi di ricorso per cassazione, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non può ritenersi assolto mediante generici richiami agli atti del giudizio di merito o mediante la mera prospettazione di violazioni di legge in termini astratti, essendo invece necessario che il ricorso contenga, in sé, tutti gli elementi idonei a consentire l’immediata individuazione delle questioni dedotte e il controllo della decisività delle stesse (ex pl. Cass., Sez. V, ord. n. 342 del 13 gennaio 2021). 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è inammissibile. Non si procede alla regolamentazione delle spese di lite in assenza di costituzione della parte intimata P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, n