CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 35061/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnat.), la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta la conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di -inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 p Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „ent