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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11559/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità in considerazione della considerevole quantità e delle tipologie di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati sul terreno, e della presenza di bidoni metallici utilizzati per la combustione di detti rifiuti, nonché dal risalente - e quindi prolungato nel tempo - svolgimento della condotta, come desumibile dello stato dei luoghi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della ‹assa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, ha escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità in considerazione della considerevole quantità e delle tipologie di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati sul terreno, e della presenza di bidoni metallici utilizzati per la combustione di detti rifiuti, nonché dal risalente - e quindi prolungato nel tempo - svolgimento della condotta, come desumibile dello stato dei luoghi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della ‹assa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris