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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12252/2026

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che la rappresenta e difende ex lege;-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1458/2021, pubblicata il 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1458/2021, pubblicata il 30/11/2021, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto ha respinto l’appello dell’Agenzia delleEntrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026Venezia di accogliere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n.

VE0103554/2018.Contro la sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo si censura la nullità della sentenza per difetto dimotivazione, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.2.

Col secondo motivo si censura la violazione dell’art. 35, comma 3,d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., per essersi il giudice d’appello limitato ad annullare l’avvisodi accertamento, senza esaminare nel merito la pretesa tributaria ericondurla alla corretta misura mediante una motivata valutazionesostitutiva.3.

Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1.

Per giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez.

U. 8053/2014).3.2.

E’ il caso di specie, in cui la CTR, nel confermare la sentenza diprimo grado, si limita a “condividere il giudizio di merito espresso daigiudici di primo grado che, con approfondita motivazione, evidenziavano lecarenze probatorie riscontrate nell’operato dell’ufficio”, prescindendo delNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026tutto dai motivi di appello, che, in modo tutt’altro che generico,censuravano (1) la contraddittorietà del decisum con specifico riguardo alcriterio di stima da impiegare nel caso di specie, (2) l’ omesso esame delmerito della controversia, per essersi il giudice limitato ad annullare l’attoimpugnato, anziché sostituire la propria valutazione a quella operatadall’ufficio; (3) l’errata ricostruzione del fatto, non essendosi tenuto conto- ai fini della rendita catastale - del criterio di stima cd. reddituale conapplicazione dei coefficienti di devalutazione (alla base dell’accertamento),nonostante questo fosse, tra i metodi previsti nella Circolare n.6/2012 e -a monte - dal d.P.R. n. 1142/1949, quello maggiormente idoneo arappresentare la realtà alberghiera presente nel centro storico di Veneziarispetto al criterio indicato dal contribuente, e benché l’ufficio avesse datoprova dei dati oggettivi alla base della stima (ricavi, spese).3.3.

Peraltro, per costante orientamento di questa Corte, l'indicazionedei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1,d.lgs. n. 546/1992, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delleragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltantouna esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domandarivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass.14582/2021; 15519/2020; 30341/2019; 20379/2017).3.4.

Nel processo tributario vige, infatti, il principio per cui, ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto consideratedalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamentoannullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previstodal d.lgs. n. 546/1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo divizi specifici della sentenza di primo grado, ma volto ad ottenere il riesameNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026della causa nel merito" (cfr., ex multis, Cass. 23532/2018; 7369/2017;1200/2016; 3064/2012).3.5.

Ne discende che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficienteche l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado dimerito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato(Cass., Sez.

V, 26 maggio 2021, n. 14582).3.6.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, con rinvio della causa, anche per le spese diquesto giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che la rappresenta e difende ex lege;-ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. de RenzisSonnino;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1458/2021, pubblicata il 30/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1458/2021, pubblicata il 30/11/2021, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto ha respinto l’appello dell’Agenzia delleEntrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026Venezia di accogliere il ricorso della contribuente avverso l’avviso diaccertamento catastale n. VE0103554/2018.Contro la sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Gestione delRisparmio S.p.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si censura la nullità della sentenza per difetto dimotivazione, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc. civ.2. Col secondo motivo si censura la violazione dell’art. 35, comma 3,d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., per essersi il giudice d’appello limitato ad annullare l’avvisodi accertamento, senza esaminare nel merito la pretesa tributaria ericondurla alla corretta misura mediante una motivata valutazionesostitutiva.3. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.3.1. Per giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.2. E’ il caso di specie, in cui la CTR, nel confermare la sentenza diprimo grado, si limita a “condividere il giudizio di merito espresso daigiudici di primo grado che, con approfondita motivazione, evidenziavano lecarenze probatorie riscontrate nell’operato dell’ufficio”, prescindendo delNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026tutto dai motivi di appello, che, in modo tutt’altro che generico,censuravano (1) la contraddittorietà del decisum con specifico riguardo alcriterio di stima da impiegare nel caso di specie, (2) l’ omesso esame delmerito della controversia, per essersi il giudice limitato ad annullare l’attoimpugnato, anziché sostituire la propria valutazione a quella operatadall’ufficio; (3) l’errata ricostruzione del fatto, non essendosi tenuto conto- ai fini della rendita catastale - del criterio di stima cd. reddituale conapplicazione dei coefficienti di devalutazione (alla base dell’accertamento),nonostante questo fosse, tra i metodi previsti nella Circolare n.6/2012 e -a monte - dal d.P.R. n. 1142/1949, quello maggiormente idoneo arappresentare la realtà alberghiera presente nel centro storico di Veneziarispetto al criterio indicato dal contribuente, e benché l’ufficio avesse datoprova dei dati oggettivi alla base della stima (ricavi, spese).3.3. Peraltro, per costante orientamento di questa Corte, l'indicazionedei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1,d.lgs. n. 546/1992, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delleragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltantouna esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domandarivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass.14582/2021; 15519/2020; 30341/2019; 20379/2017).3.4. Nel processo tributario vige, infatti, il principio per cui, ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto consideratedalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamentoannullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previstodal d.lgs. n. 546/1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pienodell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo divizi specifici della sentenza di primo grado, ma volto ad ottenere il riesameNumero registro generale 14020/2022Numero sezionale 1232/2026Numero di raccolta generale 12252/2026Data pubblicazione 01/05/2026della causa nel merito" (cfr., ex multis, Cass. 23532/2018; 7369/2017;1200/2016; 3064/2012).3.5. Ne discende che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficienteche l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado dimerito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato(Cass., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 14582).3.6. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, con rinvio della causa, anche per le spese diquesto giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
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