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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28062/2021

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seguente \ ORDINANZA sul ricorso 12197-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1059/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 12197 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 136/2016 ,sez 2 , accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di intimazione 11320149003431255 relativo a Iva e Irap 2005 Avverso detta decisione Equitalia proponeva appello innanzi alla CTR Veneto .

La contribuente a sua volta proponeva appello incidentale.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 1059/2017, accoglieva l'impugnazione della contribuente e rigettava quella di Equitalia.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso la contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'inammissibilità della eccezione di prescrizione del credito erariale proposta per la prima volta in appello.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Commissione regionale , dopo che aveva ritenuto prescritto il credito dell'Amministrazione relativamente ad interessi e sanzioni ,abbia ritenuto che anche il credito per il tributo erariale, in quanto tale, si fosse prescritto ritenendo nel caso di specie applicabile la prescrizione quinquennale.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già chiarito che la norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe. (Cass 23270/11; Cass 9303/09).

Nel caso di specie dunque non essendo rilevabile d'ufficio l' eccezione di prescrizione, la CTR doveva necessariamente dichiararne l'inammissibilità in quanto tardivamente presentata solo in fase di gravame.

Quantunque superfluamente, si osserva comunque che anche il secondo motivo sarebbe infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass 32308/19).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Veneto , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente \ ORDINANZA sul ricorso 12197-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1059/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 12197 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 136/2016 ,sez 2 , accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di intimazione 11320149003431255 relativo a Iva e Irap 2005 Avverso detta decisione Equitalia proponeva appello innanzi alla CTR Veneto . La contribuente a sua volta proponeva appello incidentale. Il giudice di seconde cure, con sentenza 1059/2017, accoglieva l'impugnazione della contribuente e rigettava quella di Equitalia. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate riscossione sulla base di due motivi. Non ha resistito con controricorso la contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'inammissibilità della eccezione di prescrizione del credito erariale proposta per la prima volta in appello. Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Commissione regionale , dopo che aveva ritenuto prescritto il credito dell'Amministrazione relativamente ad interessi e sanzioni ,abbia ritenuto che anche il credito per il tributo erariale, in quanto tale, si fosse prescritto ritenendo nel caso di specie applicabile la prescrizione quinquennale. Il primo motivo è manifestamente fondato. Questa Corte ha già chiarito che la norma dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe. (Cass 23270/11; Cass 9303/09). Nel caso di specie dunque non essendo rilevabile d'ufficio l' eccezione di prescrizione, la CTR doveva necessariamente dichiararne l'inammissibilità in quanto tardivamente presentata solo in fase di gravame. Quantunque superfluamente, si osserva comunque che anche il secondo motivo sarebbe infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass 32308/19). Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Veneto , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della