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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45403/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta carenze motivazionali, è generico e indeterminato in quanto, a fronte delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza in verifica, omette di indicare, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi posti a sostegno della formulata censura, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta carenze motivazionali, è generico e indeterminato in quanto, a fronte delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza in verifica, omette di indicare, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi posti a sostegno della formulata censura, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris