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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0025 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 dicembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Due imprese siderurgiche italiane, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i ricorsi 25-65 e 26-65, hanno impugnato le decisioni individuali 11 febbraio 1965 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato i rispettivi oneri perequativi in ragione di lire 252974228 per la prima e lire 105899634 per la seconda.

Detti ricorsi sono anche diretti contro la decisione generale 7-63 del 3 aprile 1963, relativa al computo dei contributi di perequazione per il rottame importato.

Le cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, benché i problemi in esse trattati differiscano notevolmente: per la [OSCURATO:PERSONA] è stato fatto un accertamento induttivo basata sul consumo di energia elettrica, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] l'imponibile è stato calcolato in base alle denunce dell'interessata.

La riunione delle cause mi ha indotto a presentare delle conclusioni comuni ad entrambe; esaminerò successivamente la ricevibilità dei ricorsi, le critiche mosse alla decisione generale 7-63 ed infine le censure relative alle decisioni individuali.

I — Ricevibilità dei ricorsi

1. L'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto che entrambi i ricorsi sono tardivi.

Infatti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la decisione impugnata è stata notificata il 20 marzo 1965, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] la notifica è avvenuta il 19 marzo 1965.

I ricorsi, spediti da Torino il 21 aprile mediante pacco postale raccomandato, sono giunti all'ufficio doganale di Lussemburgo vernerdì 30 aprile alle 17, ma a causa dei due giorni festivi successivi (sabato 1 o maggio e domenica 2) la Corte ne veniva informata solo il 3 maggio ed il ritiro dei plichi aveva luogo il 4, data alla quale i ricorsi venivano registrati.

L'[OSCURATO:PERSONA] rileva che, tenuto conto dei termini in ragione della distanza stabiliti per l'Italia, i ricorsi avrebbero dovuto pervenire in cancelleria al più tardi il 30 aprile, per la [OSCURATO:PERSONA], ed il 29 per la [OSCURATO:PERSONA].

La tesi è stata sostenuta in due domande incidentali presentate a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, domande a proposito delle quali, con ordinanza del 13 luglio 1965 la Corte ha rinviato al merito.

Le norme da applicarsi sono le seguenti.

A norma dell'articolo 33, 3 o comma, del trattato C.E.C.A., i ricorsi devono essere proposti entro un mese dalla notifica dell'atto impugnato.

L'articolo 81 del regolamento di procedura stabilisce che il termine decorre dal giorno successivo alla notifica dell'atto.

Si noti che, contrariamente all'assunto dell'[OSCURATO:PERSONA] non si parla di 30 giorni, ma di un mese, termine quindi variabile a seconda della durata dei vari mesi.

In altre parole, una decisione notificata il 20 di un mese qualsiasi, fa decorrere un termine che inizia il 21 e scade comunque la sera del 20 del mese successivo.

A tale termine si aggiungono i supplementi previsti dal vostro regolamento, che li determina in virtù dell'articolo 39 del protocollo sullo statuto della Corte della C.E.C.A.

Ai sensi dell'allegato II di detto regolamento, se le parti processuali non risiedono nel Granducato, i termini d'impugnazione sono aumentati in ragione della distanza, a seconda del paese di residenza; nel caso dell'Italia l'aumento è di 10 giorni.

La formula usata, lascia intendere che non si tratta di un nuovo termine, successivo al precedente e che potrebbe essere disciplinato in modo autonomo, ma di una semplice proroga del termine normale.

Ritornando all'esempio di cui sopra, per un ricorrente italiano il termine che scade normalmente il 20, viene prorogato fino alla sera del

30. Se poi il termine — normale o aumentato in ragione della distanza — scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza viene prorogata alla sera del giorno feriale immediatamente successivo.

Infine ricorderò che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento «ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria».

Ritornerò su tale disposizione, che avete-già avuto occasione di applicare.

Mi pare indubbio che tali norme hanno carattere imperativo e i termini sono perentori, come si verifica generalmente negli ordinamenti giuridici nazionali.

Contro tale tesi, l'avvocato delle ricorrenti nella fase orale ha dedotto due argomenti.

Innanzitutto l'articolo 39 del protocollo C.E.C.A. secondo il quale «nessuna decadenza risultante dalla decorrenza dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore».

Tale eccezione però conferma la regola, e pone a carico del ricorrente l'onere di provare i fatti invocati.

In secondo luogo, l'articolo 82 del regolamento di procedura recita : «I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti».

È patente la portata molto limitata di tale articolo; i termini d'impugnazione possono essere determinati in due modi: o da una norma generale ed astratta applicabile ad ogni caso o a determinate categorie di casi.

Ciò si verifica per il termine d'impugnazione e per il supplemento di termine in ragione della distanza, determinati dal trattato, dal protocollo e dal regolamento.

Oppure interviene una decisione individuale, adottata di volta in volta in base alle circostanze.

Ciò avviene ad esempio per la replica e per la controreplica, allorché in virtù dell'articolo 41 del regolamento di procedura la fissazione del termine è di competenza del presidente della Corte o, eventualmente, del presidente della Sezione.

Un raffronto tra tale articolo e l'articolo 40, ci rivela che solo in tali casi, gli unici in cui il termine è stabilito in virtù del regolamento, il presidente che ha stabilito il termine può anche prorogarlo.

Nessuna misura di questo genere è però prevista per il termine d'impugnazione o per il termine in ragione della distanza, tassativamente stabilito dalle norme.

Ciò premesso, veniamo ai casi in esame.

I ricorsi, partiti da Torino come pacco postale il 21 aprile, sono stati registrati in cancelleria martedì 4 maggio ed erano stati preceduti da una lettera raccomandata, spedita nello stesso giorno, con cui si annunciava il loro invio.

La comunicazione è giunta in cancelleria il 23 aprile, ma poiché non contiene alcuna conclusione, non può essere considerata un ricorso.

È notorio, sostengono le ricorrenti, che la posta impiega normalmente tre-quattro giorni, al massimo cinque, per giungere dall'Italia a Lussemburgo.

L'anormale ritardo in questo caso potrebbe soltanto essere imputato al cattivo funzionamento dei servizi postali, senza possibilità di stabilire se da parte italiana o lussemburghese, ma rappresenterebbe comunque un caso fortuito o di forza maggiore, previsto dall'articolo 39 del protocollo.

A tale assunto si potrebbero muovere più obiezioni.

La prima che la sollecitudine nel recapito della posta dipende dal sistema prescelto per la spedizione.

La regola di tre-cinque giorni valida per le ricorrenti è chiaramente limitata alle lettere ordinarie o raccomandate (e lo dimostra la raccomandata alla cancelleria cui ho fatto cenno).

Vi sono però mezzi di spedizioni ancor più rapidi (telegrammi, telex, expressi) ; mezzi meno costosi e notoriamente più lenti, come il pacco postale, (mezzo prescelto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per i quali 10 giorni di tempo da Torino a Lussemburgo rientrano nei limiti delle previsioni ragionevoli.

Poiché il termine d'impugnazione è forfettario, spetta alle ricorrenti effettuare l'invio in modo che giunga in tempo utile, considerando il tempo necessario secondo i vari sistemi di spedizione.

Seconda obiezione: senza addentrarmi nello studio dei vari sistemi giuridici degli stati membri, si possono definire grosso modo il caso fortuito e la forza maggiore come avvenimenti esterni, non imputabili alla volontà dell'obbligato, quindi imprevedibili sia quanto al verificarsi che quanto alle loro conseguenze.

Non è quindi tale un ritardo di qualche giorno nel recapito della posta, che è opportuno tenere sempre in considerazione, ovviandovi con una certa tempestività nella spedizione.

Come ha rilevato in udienza l'[OSCURATO:PERSONA], la situazione non è equiparabile allo sciopero prolungato o alle catastrofi naturali, come quelle che hanno recentemente colpito l'Italia.

Non basta che le ricorrenti, cui in virtù dell'articolo 39 del protocollo C.E.C.A. incombe di provare il verificarsi del caso fortuito o di forza maggiore, si limitino ad invocare il cattivo funzionamento dei servizi postali, senza cercare di stabilire se il difetto sia imputabile all'amministrazione italiana o lussemburghese.

Scarto quindi decisamente l'ipotesi della forza maggiore o del caso fortuito; ma resta ancora un problema delicato: i servizi della Corte hanno ricevuto l'avviso di deposito in dogana dei due pacchi postali contenenti i ricorsi soltanto il 3 maggio.

I pacchi sono giunti alla Corte il 4, data della registrazione.

Dalle informazioni fornite dall'amministrazione doganale lussemburghese risulta che i pacchi sono giunti alla stazione di Lussemburgo il venerdì 30 aprile alle 17 — vale a dire l'ultimo giorno utile per la [OSCURATO:PERSONA] cui la decisione era stata notificata il 20 marzo , mentre per la [OSCURATO:PERSONA] era il primo giorno dopo la scadenza del termine, essendole la decisione stata notificata il 19 marzo .

Si deve ritenere valida la data del 30 aprile (arrivo a Lussemburgo) o del 4 maggio? (registrazione in cancelleria).

In linea di massima la seconda, a norma dell'articolo 37 del regolamento di procedura il quale precede che, ai fini della decadenza, ha rilievo solo la data del deposito.

La vostra sentenza 17 luglio 1959 nelle cause riunite 36 e 41-58 (Raccolta, vol.

V, pag. 345) si richiama a tal principio per disattendere la pretesa delle ricorrenti italiane che sostenevano essere determinante la data di spedizione.

In genere la norma non presenta difficoltà, poiché il plico è normalmente trasmesso, sia dallo stesso ricorrente, sia dagli uffici postali, alla cancelleria che si limita a riceverlo ed a registrarlo.

È però applicabile con altrettanta rigidità nel caso in cui, come nella fattispecie, siano i servizi della Corte a doverlo ritirare dove viene depositato a norma delle disposizioni doganali o postali? Sta il fatto che i ricorsi erano a Lussemburgo il 30 aprile e, almeno in teoria, i plichi avrebbero potuto essere ritirati e i ricorsi registrati quello stesso giorno.

Tutto ciò è molto teorico, perché presume l'immediata informazione dei servizi della Corte, il che non è avvenuto, ma tale semplice possibilità mi pare sufficiente per non applicare in modo eccessivamente rigido l'articolo

37. Non sono inoltre alieno dall'ammettere che, nella fattispecie, la data d'arrivo a Lussemburgo poteva equivalere al deposito del ricorso.

Riconosco che tale interpretazione è alquanto benevola ed induce a propendere per la ricevibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA], ma non di quello [OSCURATO:PERSONA].

L'interpretazione non mi esime comunque dall'esaminare nel merito entrambi i ricorsi.

2. Non mi soffermerò a lungo sulle altre due eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA].

La prima si riferisce soltanto al ricorso 25-65, della [OSCURATO:PERSONA].

La convenuta rileva che tale ricorso è formalmente diretto contro la decisione individuale 11 febbraio 1965 che ingiunge alla società il pagamento di lire 252974228, mentre gli argomenti ed i mezzi dedotti si riferiscono all'altra decisione, di pari data, che determina l'imponibile perequativo.

Il fatto corrisponde a verità, ma non si può dimenticare lo stretto legame fra le due decisioni; inoltre la determinazione dell'onere perequativo dipende dalla determinazione dell'imponibile, come si afferma nella decisione impugnata, che si richiama alla decisione di pari data relativa all'imponibile.

Ciò mi pare giustifichi — o almeno spieghi — il metodo seguito dalla ricorrente.

L'[OSCURATO:PERSONA] rileva d'altro canto che le due società chiedono l'annullamento della decisione generale 7-63 proponendo tutti i mezzi elencati dall'articolo 33, 1 o comma, del trattato, mentre a tale scopo sarebbe stato possibile dedurre solo lo sviamento di potere.

L'oggetto esplicitamente indicato dai ricorsi comprende infatti l'annullamento della decisione generale, ma le conclusioni, pur mirando ad ottenere una pronunzia di violazione di forme essenziali, violazione del trattato e sviamento di potere, non mirano ad ottenere l'annullamento.

Non è quindi eccessivamente difficile ricostruire che le conclusioni intendono far dichiarare l'inapplicabilità della decisione alle due ricorrenti e possono quindi fondarsi, in base alla vostra giurisprudenza, su tutti i mezzi elencati dall'articolo 33, 1 o comma.

II — La decisione generale È mia intenzione esaminare sotto questo profilo gli argomenti svolti nei due ricorsi contro la decisione generale 7-63, in base alla quale sono stati elaborati i computi contestati.

Sono state elevate numerose censure, ma la maggior parte di queste sono da voi già state esaminate e disattese.

Inoltre le ricorrenti possono farle valere solo in quanto sussista un vincolo giuridico diretto tra l'atto impugnato e la decisione generale ( 21-64, Macchiorlati, sentenza 31 marzo 1965, Raccolta, vol.

XI-7, pag. 221 ).

Prima censura: violazione di forme sostanziali poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione senza previo parere conforme a norma dell'articolo 53 b) del trattato.

L'istituzione dei consorzi che assolvono gli scopi prefissi dall'articolo 53 a) presuppone di necessità il consenso unanime del Consiglio.

Avete però affermato che tale esigenza s'imponeva solo qualora venisse mutata o modificata la stessa base del consorzio, il che non è avvenuto ad esempio nel caso della decisione con cui è stato introdotto un sistema d'interessi creditori (sentenze Lemnerz-Werke e Mannesmann, 13 luglio 1965, Raccolta, vol.

XI-12, pag. 971 e 1029).

È pure questo il caso nostro.

Dopo tale censura, la cui natura giuridica è chiara, le ricorrenti ne elevano altre di ogni genere, tentando di dar loro nella replica, sovente in modo arbitrario, un aspetto tale da provare lo sviamento di potere.

Infatti, come si vedrà, vengono criticati in generale la politica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dall'istituzione del consorzio ed i risultati conseguiti.

Cercherò di essere ad un tempo succinto ed esauriente su questi punti che hanno costituito oggetto di lunghe dissertazioni sia nella fase scritta che in quella orale. [OSCURATO:PERSONA] viene criticata anzitutto per avere trascurato le raccomandazioni fatte dal Consiglio in occasione dell'emanazione del parere conforme circa la decisione 14-55.

Mentre il Consiglio aveva raccomandato di non aumentare i contributi se non per motivi gravissimi e di evitare uno smisurato aumento del consumo del rottame, tassi dei contributi e consumo sono continuamente aumentati.

Anche ammettendo che tali raccomandazioni abbiano forza imperativa, la decisione 7-63 — unica criticata — non pare le abbia trascurate.

Gli oneri per interessi che hanno formato oggetto dei ricorsi sono conseguenza non di questa decisione, ma di quelle anteriori ed in particolare della decisione 7-61, la cui legittimità è stata dichiarata dalla sentenza Lemmerz-Werke sopra menzionata.

L'aumento del consumo di rottame è poi chiaramente estraneo alla decisione generale criticata.

Analogamente, le gravi frodi assertivamente commesse e che avrebbero causato alle imprese comunitarie un pregiudizio stimato dalle ricorrenti in diverse decine di miliardi, potranno forse motivare un giorno un'azione di risarcimento (vedasi sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed altri del 2 giugno 1965, Raccolta, vol.

XI-7, pag. 384).

Ora come ora non è però possibile ravvisare i vizi che inficierebbero sotto questo profilo la decisione 7-63.

Più chiara è invece la portata della censura secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe reso noti i criteri con cui sono stati calcolati i dati riportati negli allegati della decisione criticata e non avrebbe esposto adeguatamente in quest'ultima i dati di calcolo dai quali si è partiti per effettuare le operazioni.

Le tabelle allegate alla decisione contengono solo i risultati globali, ma non i loro elementi costitutivi; ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 47 del trattato che impone all'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione dei dati che possono riuscire utili ai governi ed agli interessati.

Ma la vostra sentenza Macchiorlati del 22 marzo 1966 (Raccolta, vol.

XII-1, pag. 74) ha ricusato di attribuire all'articolo 47 tale portata in materia di perequazione.

In udienza le ricorrenti hanno particolarmente insistito su un punto.

All'inizio esse avevano assunto che il calcolo degli elementi necessari a determinare la perequazione si risolveva nel porre a carico dei consumatori di rottame interno la parte maggiore dell'onere perequativo, diminuendo il costo ponderato di detto rottame al fine di aumentare la perequazione del rottame importato.

L'[OSCURATO:PERSONA] aveva replicato, a quella che allora poteva configurarsi come una censura di discriminazione a detrimento dei consumatori di rottame interno, affermando che tutte le imprese operanti nell'ambito della Comunità potevano far uso del rottame importato e che restando il problema circoscritto alla scelta che ciascuna impresa era libera di fare, veniva a cadere la tesi della discriminazione.

Con l'ausilio di una tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la chiusura della fase scritta che la interessava (tabella a lungo commentata in udienza dal suo patrono) le ricorrenti hanno inteso contestare la stessa esattezza dei dati posti a base del calcolo del tasso di perequazione, il che vizierebbe d'illegittimità la decisione 7-63.

Tale documento è agli atti.

Prendendo come base i prezzi medi ponderati del rottame interno per cinque paesi comunitari, prezzi indicati in una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 1965, le ricorrenti calcolano la cosiddetta «media comunitaria», facendo ricorso ad una semplice operazione aritmetica, e la media così ottenuta non corrisponde a quella che compare nei vari allegati alla decisione 7-63 sotto la denominazione «media ponderata».

In effetti le due parti seguono due criteri diversi: la «media comunitaria» secondo le società è puramente aritmetica e non tiene conto, contrariamente a quanto avviene per l'[OSCURATO:PERSONA], della quantità di rottame acquistata da ciascuno dei paesi partecipanti.

Nessuna meraviglia dunque sulla discordanza delle cifre.

Il metodo applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] scaturisce direttamente dalla decisione generale 18-60 che non viene impugnata e le ricorrenti non producono alcun elemento che possa provare che essa è contraria al trattato.

Nella replica si deduce anche la violazione di due altri articoli del trattato: l'articolo 17, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di pubblicare la relazione generale sull'attività degli organi cui era affidata la gestione del consorzio, e l'articolo 78 per omessa pubblicazione della relazione sul bilancio di gestione di detto consorzio e per omesso esame delle relazione stessa da parte del revisore dei conti.

Pur supponendo che i mezzi siano stati dedotti tempestivamente, gli articoli previsti non vincolano comunque l'[OSCURATO:PERSONA] in questo settore e non sussistono legami tra gli asseriti obblighi e la decisione 7-63.

Infine, sempre a proposito della decisione generale 7-63, le ricorrenti assumono che, per ammissione della stessa [OSCURATO:PERSONA], tale decisione non fa sorgere per le imprese alcun obbligo; esse quindi si domandano se le decisioni individuali impugnate, che trovano il loro fondamento nella stessa decisione generale, possano imporre degli obblighi; la critica si rivolge perciò contro gli effetti della decisione 7-63, senza entrare nella legittimità del provvedimento.

Dovendo dare una risposta dirò — con la convenuta — che la decisione generale stabilisce i criteri che determinano gli obblighi delle imprese e ciascuna di esse è vincolata solo a seguito della decisione individuale che la riguarda.

Mi pare quindi che vadano disattese tutte le censure mosse alla decisione generale 7-63.

III — La decisione individuale [OSCURATO:PERSONA] ora i due ordini di critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla decisione individuale.

L'[OSCURATO:PERSONA], nel caso specifico, non avrebbe potuto effettuare un accertamento d'ufficio col metodo induttivo.

Anche ammettendo che fosse legittimata a servirsi di tale metodo, essa lo avrebbe applicato in modo arbitrario e lacunoso, data l'inesattezza dei dati presi in considerazione.

Ecco i due punti da esaminare.

1. Il potere cui si è fatto ricorso nella fattispecie trova fondamento nell'articolo 2 della decisione 13-58 il quale stabilisce che, qualora le imprese omettano di denunciare gli elementi necessari per il calcolo dei contributi, l'[OSCURATO:PERSONA] può procedere all'accertamento d'ufficio.

L'istituzione può anche modificare d'ufficio le dichiarazioni non adeguatamente documentate.

Tali principi sono ribaditi dall'articolo 15 della decisione 16-58.

Si tratta quindi di un metodo complementare, eccezionale, applicabile a determinate condizioni.

Ciò è stato ben rilevato nella decisione impugnata, o più esattamente nella decisione di pari data che stabilisce il quantitativo di rottame d'acquisto preso in considerazione ai fini perequativi.

La decisione sottolinea anzitutto che, durante le operazioni di controllo, furono tra l'altro richiesti all'impresa cinque documenti contabili di cui parlerò in appresso e solo a seguito della mancata esibizione di tali documenti l'[OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all'accertamento d'ufficio, rapportando il consumo di rottame al consumo di energia elettrica nel forno.

Fin dall'inizio del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato vivacemente tale assunto, sostenendo che la mancata esibizione di tre dei documenti elencati dalla decisione 11 febbraio 1965 era dovuta al fatto che nessuna norma obbligava le imprese a tenerli (si tratta dei consuntivi mensili degli acquisti e movimenti di rottame, dei bollettini attestanti i quantitativi di rottame in entrata e del registro di cassa). [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver sempre esibito agli ispettori della C.E.C.A. i libri obbligatori, come il registro delle fatture ed il libro giornale e di essere tuttora disposta, a determinate condizioni, ad esibirli all'[OSCURATO:PERSONA].

Essa conclude che l'inesattezza della decisione 11 febbraio 1965 toglie ogni fondamento all'accertamento d'ufficio.

Con altrettanto vigore la convenuta ribatte che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcuno dei documenti richiesti, in particolare il libro giornale che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe sufficiente per appurare la verità, beninteso a condizione che i dati in esso contenuti corrispondano al vero.

Trovandovi di fronte a tesi tanto contrastanti, prima dell'udienza dell'8 novembre scorso e poi in udienza, avete chiesto all'[OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti atti a determinare quali giustificativi fossero stati effettivamente richiesti, in quale occasione e in quale forma.

La risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata diffusa, ma non ha completamente dissipato i dubbi e le incertezze della controversia.

Senza soffermarmi sui documenti del fascicolo, mi limiterò a delineare l'impressione generale che se ne trae.

Indubbiamente, all'inizio il comportamente della [OSCURATO:PERSONA] è stato reticente, in quanto essa ha rifiutato di fornire alla S.A.F.S. i documenti richiestile verbalmente.

Dopo la decisione individuale del 22 luglio 1959, che le ingiungeva di esibire taluni documenti singolarmente enumerati (e, caso strano, fra essi non compariva il libro giornale) la ricorrente ha dato l'impressione di una maggior buona volontà.

La relazione della S.A.F.S. in data 15 giugno 1960 non fa menzione del rifiuto di fornire informazioni; vi si rileva semplicemente che i controlli effettuati sui documenti forniti hanno confermato i risultati di un controllo precedente.

Inoltre il signor Chaudat, della direzione ispezioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nella relazione 15 marzo 1962 elenca i documenti esibitigli a sua richiesta, ma non fa menzione di alcun rifiuto.

Stando così le cose, le affermazioni su cui si fonda la decisione impugnata paiono piuttosto azzardate, poiché è difficile sostenere che l'impresa non ha esibito i documenti contabili che le erano stati richiesti.

Indubbiamente, il rifiuto o l'omissione di produrre documenti non sono le uniche ragioni che possono giustificare il ricorso all'accertamento d'ufficio.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha pure la facoltà di non prendere in considerazione le dichiarazioni sfornite di adeguata documentazione e forse avrebbe potuto mettere in dubbio dinanzi a voi il valore e l'efficacia probatoria di taluni documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], come le fatture o il libro degli inventari.

L'[OSCURATO:PERSONA] non l'ha fatto e non è mio compito sostituirmi a tal proposito all'autore dell'atto impugnato.

Basterà constatare che il motivo che ha indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a far ricorso ad un procedimento derogatorio rispetto al diritto comune non trova conferma nel fascicolo e quindi la decisione viene a trovarsi priva di valido fondamento e va annullata.

È la conclusione per la quale propendo, e che però non mi dispensa — restando nell'ambito del sistema adottato dall'[OSCURATO:PERSONA] — dall'esaminare le critiche mosse alle stime in base alle quali è stato determinato l'imponibile.

2. Il calcolo è stato fatto in condizioni che non rappresentano per voi una novità.

Il consumo di energia elettrica nel forno, determinato in base alle fatture, è stato calcolato in 31543620 kwh per il periodo 1 o giugno 1956-30 novembre 1958.

Quindi, conformemente alle conclusioni della Commissione di esperti per un forno da 6-7 tonnellate, si è calcolato un consumo di 850 kwh per t di acciaio prodotto, il che dà una produzione di 37111 tonnellate d'acciaio.

Infine si è stimato in 1105 kg, tenendo conto del rottame reimmesso in circolo, il rapporto tra carica specifica di rottame ed acciaio prodotto, giungendo alla cifra di 37668 t di rottame d'acquisto, che costituisce l'imponibile.

Questo risultato e contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i quattro motivi esposti qui appresso. a) Capacita del forno: a sostegno della replica, l'impresa ha esibito una copia della fattura del suo fornitore, società Tagliaferri, in data 21 febbraio 1956, in base alla quale il forno avrebbe una capacità di 4-5 t e non di 6-7, come si afferma nella decisione 11 febbraio 1965.

Nella controreplica la convenuta ammette la pertinenza del documento e sostituisce quindi al coefficiente di 850 kwh/t quello di 900 kwh/t preso in considerazione dalla Commissione di esperti per i forni da 4-5 t.

Il risultato di tale modifica è un imponibile di 35574 t con un gravame per l'impresa di lire 238631270.

L'[OSCURATO:PERSONA] vi chiede, senza peraltro revocare le decisioni impugnate, di prendere atto di tali modifiche, giustificate dal ritardo con cui la ricorrente ha fornito i dati per il calcolo dei contributi.

In verità, la situazione è diversa da quella contemplata dalla sentenza Ufo invocata dall'[OSCURATO:PERSONA] (28 aprile 1966, Raccolta, vol.

XII-2, pag. 120), poiché quest'ultima avrebbe potuto a quanto pare farsi un'idea precisa della capacità del forno, senza dover consultare fatture.

Tuttavia, la soluzione proposta è semplice e sbrigativa, il che mi induce a proporvi di prendere atto che la ricorrente è stata parzialmente soddisfatta e di pronunciarvi quindi sulle rimanenti domande della [OSCURATO:PERSONA]. b) L'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che erano soggette ad onere perequativo le operazioni successive al 1 o giugno 1956, basandosi particolarmente sul fatto che a partire da tale data è stato registrato un notevole consumo di energia (almeno 800000 kwh/mese). [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece di aver iniziato l'attività produttiva solo nel gennaio 1957, e lo dimostra con la fattura di cui ho già parlato, sul retro della quale figura il visto di un agente del fisco, datato 27 novembre 1956.

La ricorrente interpreta il visto come facente fede della data di consegna del forno; sarebbe quindi facile inferirne che, tenuto conto dei lavori d'installazione e di prova, l'effettiva entrata in funzione non può essere anteriore al gennaio 1957.

Tale interpretazione è evidentemente arbitraria: basta rifarsi al documento in questione per rilevare che la data del 27 novembre è quella in cui è stato effettuato il controllo dell'autorità fiscale e non la data di arrivo del materiale.

La fattura del 21 febbraio, in cui si afferma che il forno è a disposizione della società, induce a ritenere che esso sia stato consegnato all'acquirente se non a quella data precisa, almeno nei giorni immediatamente precedenti o successivi.

Sono stati ampiamente invocati i provvedimenti adottati dal governo italiano a favore del Mezzogiorno per sostenere che la spedizione alla data indicata in fattura aveva l'unico scopo di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di determinate facilitazioni; con ciò si voleva far capire — pur senza dirlo espressamente — che la fattura era in un certo qual modo retrodatata, seppure non recava una data fittizia.

Non è mio compito sindacare una legislazione ampiamente illustrata in udienza; l'unica cosa certa è che il documento invocato dalla ricorrente può essere solo integralmente accettato o integralmente respinto.

Se si accoglie la richiesta della ricorrente, ammessa pure dall'[OSCURATO:PERSONA], e si riconoscono come veritiere le indicazioni contenute nel documento circa la capacità del forno, è necessario ammettere altresì l'esattezza della data che esso reca e l'annotazione che a tal data il forno si trovava a disposizione dell'impresa.

Mi pare poi insostenibile l'assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il consumo mensile di almeno 800000 kwh (vale a dire pari a più della metà del massimo consumo registrato durante il periodo considerato ai fini dei contributi) riguardava solo i servizi ausiliari e non l'acciaieria.

Aggiungerò che, in base ai documenti prodotti ed ai controlli effettuati, il 1 o gennaio 1957 esistevano scorte di semilavorati, di prodotti finiti e di rottame e il conto dell'esercizio dal 1956 menziona un consumo di materie prime per 230 milioni di lire.

Tali constatazioni mi inducono a respingere le pretese della [OSCURATO:PERSONA] relative all'inizio del periodo soggetto all'onere perequativo. c) La terza censura riguarda il parametro usato dalla convenuta per valutare il tonnellaggio d'acciaio prodotto in base al consumo di energia elettrica.

Pur se il rapporto di 850 kwh/t è stato poi portato a 900, le critiche della ricorrente mantengono la loro portata, poiché tali cifre corrispondono al massimo stabilito dalla Commissione d'esperti convocata dall'[OSCURATO:PERSONA] per i forni da 6-7 tonnellate o rispettivamente da 4-5 tonnellate. [OSCURATO:PERSONA] contesta proprio le conclusioni di tale Commissione invocando i pareri, talvolta divergenti, che sarebbero stati espressi da taluni suoi membri e producendo in giudizio la «relazione degli esperti» esibita dalla vedova Barge nella causa 18-62.

Tale controprova a suo tempo non vi aveva persuaso; nemmeno ora è stato fornito alcun nuovo elemento che possa indurvi a modificare una giurisprudenza già consolidata. [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su un'osservazione di uno degli esperti convocati dall'[OSCURATO:PERSONA], rileva poi nella replica, senza però soffermarvisi, che il consumo di corrente di un forno può aumentare qualora vengano prodotti anche acciai legati, come avverrebbe nella fattispecie.

Ciò costituisce un'implicita contestazione del parametro adottato.

Il rilievo non ha però alcun peso poiché l'impresa non produce acciai legati o per lo meno non ha mai dichiarato di produrne.

L'ultimo motivo dedotto per ottenere che il parametro venga portato almeno a 1000 kwh/t, è la vestustà del trasformatore e del forno.

L'argomento presta il fianco a due obiezioni: innanzitutto si tratta di affermazioni non suffragate da alcun elemento ed inoltre è almeno curioso che s'invochi la vestustà di un forno entrato in servizio nel 1956 grazie alle sovvenzioni, come afferma l'impresa, della Cassa del Mezzogiorno. d) Infine la [OSCURATO:PERSONA] contesta il rapporto fra carica specifica di rottame ed acciaio prodotto, rapporto che la decisione impugnata fissa in 1015 kg, «tenuto conto del rottame di reciclaggio»; la ricorrente vorrebbe ridurlo a 950 kg al massimo, allegando che essa esegue taluni lavori di trasformazione nei quali ricupera una grande quantità di rottame di caduta; sarebbe ingiusto che non sia stato effettuato un accredito a questo titolo.

Il rapporto tra le cadute dell'acciaieria e la produzione avrebbe dovuto inoltre essere calcolato almeno al 6 % della produzione totale di acciaio liquido, tenuto conto della frequenza delle colate non riuscite e di ogni altro normale recupero, sia nell'acciaieria che nel laminatoio.

Alcuni di tali fattori, come la frequenza delle colate non riuscite, sono troppo imprecisi per poter essere presi in considerazione ove non siano sostenuti almeno da un inizio di prova.

D'altro canto è evidente che il calcolo della carica di rottame deve necessariamente tenere conto delle cadute nei vari stadi della produzione.

L'[OSCURATO:PERSONA] non lo ignora e nella controreplica osserva che la cifra di 950 kg è smentita dal calcolo di messa al mille del rottame effettuato dalla stessa ricorrente.

Prendendo come base la media di messa al mille per tonnellata di acciaio desunta dai consuntivi del periodo febbraio 1957-novembre 1958 e detraendo 60 kg la tonnellata di ricuperi dell'acciaieria e 65 kg la tonnellata di lingotti caricati per le cadute di laminazione, si ottengono 1016 kg, vale a dire la cifra contenuta nella decisione impugnata, e che non è di per sé inverosimile.

Alla censura di discriminazione della [OSCURATO:PERSONA], la convenuta ha ribattuto in udienza che la cifra contenuta nella decisione di tassazione tiene conto di tutti gli aspetti, di tutti i ricuperi durante il processo di fabbricazione.

Si tratta di un risultato, di una cifra netta, come dimostrerebbe la frase che l'accompagna «tenuto conto del rottame di reciclaggio».

La vostra sentenza Preo del 30 giugno scorso (Raccolta, vol.

XIII-3, pag. 241) condanna proprio questo metodo.

La decisione allora impugnata si fondava sullo stesso schema e vi figurava la stessa indicazione ellittica sul rottame reimmesso in ciclo.

Voi avete ritenuto che ciò non costituisse una motivazione adeguata delle operazioni di stima, e che queste dovevano indicare o motivare il dato medio di cadute preso come base, onde consentire la difesa degli interessati ed il controllo del giudice.

L'identità di situazioni esclude che si scelga ora una soluzione diversa; conformemente alla vostra giurisprudenza, non mi resta che concludere per l'illegittimità della decisione che stabilisce le obbligazioni perequative della [OSCURATO:PERSONA].

IV — La decisione individuale [OSCURATO:PERSONA] ricorso 26-65 della [OSCURATO:PERSONA] permette un esame più succinto.

La decisione 11 febbraio rileva anzitutto che gli importi dei contributi dovuti vanno calcolati, tenuto conto dell'esonero per la produzione di getti d'acciaio, sulla base dell'imponibile di 32805 tonnellate comunicato all'impresa.

L'8 aprile 1963 le veniva trasmesso un calcolo elaborato in base alla decisione 7-63, e la [OSCURATO:PERSONA], pur non rilevando errori materiali in tale computo, con lettera 29 maggio 1963 criticava il funzionamento del consorzio di perequazione nonché le decisioni generali 7-61 e 7-63.

La prima di tali critiche, afferma la decisione impugata, costituisce oggetto del ricorso 9-64 promosso dalla stessa società e allora pendente dinanzi a voi, che lo avete respinto con sentenza 2 giugno 1965; non è quindi il caso di refutare ora tale critica; lo stesso si dica, nell'ambito di una decisione individuale, delle critiche ai principi sanciti dalle decisioni generali.

Di conseguenza, l'[OSCURATO:PERSONA] determinava l'onere contributivo della [OSCURATO:PERSONA], detraendone i versamenti già effettuati e gli interessi corrispettivi, in lire 105899634. [OSCURATO:PERSONA] dedica solo poche righe del suo ricorso alla decisione 11 febbraio 1965, e certo ricordate di aver rifiutato un'ulteriore proroga del termine per il deposito della replica, termine che la ricorrente aveva lasciato scadere.

La ricorrente si limita ad esporre che le denunce da lei trasmesse al Campsider ammontano a 31394 tonnellate, suddivise per periodi di computo, il che implica una differenza a suo vantaggio di 1411 tonnellate che dovrebbero essere detratte dal calcolo dell'[OSCURATO:PERSONA].

La decisione 11 febbraio 1965, assertivamente fondata sulle denunce dell'interessato, sarebbe viziata da un difetto manifesto di motivazione.

La tesi non può essere accolta.

È possibile che le denunce mensili della [OSCURATO:PERSONA] rispondano al vero; tuttavia, a seguito dei controlli effettuati presso la ricorrente, questa ha ammesso l'esattezza delle cifre che figurano nella decisione impugnata, come risulta dai documenti prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] col controricorso.

Mi riferisco particolarmente ad una lettera della Cassa di perequazione in data 4 aprile 1960, che fa seguito ad un colloquio e con cui si trasmette alla [OSCURATO:PERSONA] una tabella determinante il tonnellaggio base in 35279 tonnellate, dalle quali vengono detratte 2774 tonnellate di getti d'acciaio; rimangono quindi 32805 tonnellate imponibili, come indica la decisione impugnata.

Con lettera 20 aprile la [OSCURATO:PERSONA] — interpellata dalla Cassa — si dichiarava d'accordo su tali dati per il periodo 1 o aprile 1954-30 novembre 1958, vale a dire per tutto il periodo di perequazione.

È dunque normale che i contributi siano stati calcolati su tale base.

Quando la data dell'udienza era già stata fissata, la ricorrente produceva a sostegno della sua domanda alcuni documenti, dei quali però solo due potevano riferirsi alla decisione individuale impugnata.

Il primo è una lettera del Campsider, in data 4 settembre 1956, con cui si trasmette una «situazione definitiva» elaborata dalla Cassa di perequazione e dalla quale risulterebbe che, per il periodo 1 e aprile 1954-31 marzo 1955 e su un imponibile di 10588 tonnellate, restavano da pagare solo lire 948018, che sarebbero state versate senza indugio.

La ricorrente ne conclude che tale periodo deve essere interamente escluso dal calcolo litigioso.

Ma, come afferma la vostra sentenza Merlini ( 108-63, del 21 gennaio 1965, Raccolta, vol.

XI-1, pag. 14 ) «dalla natura del consorzio di perequazione emerge che la fissazione dei contributi rimane sostanzialmente provvisoria, fino alla definitiva chiusura dei conti».

Nello stesso senso si veda la sentenza Macchiorlati ( 30-65, del 15 marzo 1965, Raccolta, vol.

XII-1, pag. 77 ).

Prima della chiusura dei conti, la situazione non può essere definitiva, nemmeno per un determinato periodo, e l'impresa deve prevedere che la sua situazione possa essere riveduta al fine di tenere conto dell'andamento dell'intero consorzio. [OSCURATO:PERSONA] ne era talmente convinta da dare, nel 1960, il suo consenso circa la tabella comunicatale dalla Cassa e contenente il consuntivo del periodo 1 o aprile 1954-31 marzo 1955.

L'altro documento è il «computo finale» che determina in lire 80847708 il debito della [OSCURATO:PERSONA].

Si deve precisare che tale documento, immediatamente successivo alle lettere del Campsider e della Cassa di perequazione, non contiene alcuna indicazione circa la fonte da cui proviene ed è stato elaborato dalla stessa ricorrente.

Si aggiunga che il documento fa astrazione totale dal debito della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1 o aprile 1954-31 marzo 1955, ed i tonnellaggi denunciati mensilmente che vi figurano non corrispondono a quelli indicati nel ricorso.

Il documento è quindi del tutto irrilevante.

Al termine della mia esposizione, concludo come segue : — Il ricorso 25-65 della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile e fondato.

La decisione 11 febbraio 1965, che determina l'onere perequativo di detta società, va annullata.

Le spese relative a detto ricorso vanno poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. — Il ricorso 26-65 della società [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile e infondato; le relative spese vanno poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0025 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 dicembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Due imprese siderurgiche italiane, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i ricorsi 25-65 e 26-65, hanno impugnato le decisioni individuali 11 febbraio 1965 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha determinato i rispettivi oneri perequativi in ragione di lire 252974228 per la prima e lire 105899634 per la seconda. Detti ricorsi sono anche diretti contro la decisione generale 7-63 del 3 aprile 1963, relativa al computo dei contributi di perequazione per il rottame importato. Le cause sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, benché i problemi in esse trattati differiscano notevolmente: per la [OSCURATO:PERSONA] è stato fatto un accertamento induttivo basata sul consumo di energia elettrica, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] l'imponibile è stato calcolato in base alle denunce dell'interessata. La riunione delle cause mi ha indotto a presentare delle conclusioni comuni ad entrambe; esaminerò successivamente la ricevibilità dei ricorsi, le critiche mosse alla decisione generale 7-63 ed infine le censure relative alle decisioni individuali. I — Ricevibilità dei ricorsi 1. L'[OSCURATO:PERSONA] eccepisce anzitutto che entrambi i ricorsi sono tardivi. Infatti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la decisione impugnata è stata notificata il 20 marzo 1965, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] la notifica è avvenuta il 19 marzo 1965. I ricorsi, spediti da Torino il 21 aprile mediante pacco postale raccomandato, sono giunti all'ufficio doganale di Lussemburgo vernerdì 30 aprile alle 17, ma a causa dei due giorni festivi successivi (sabato 1 o maggio e domenica 2) la Corte ne veniva informata solo il 3 maggio ed il ritiro dei plichi aveva luogo il 4, data alla quale i ricorsi venivano registrati. L'[OSCURATO:PERSONA] rileva che, tenuto conto dei termini in ragione della distanza stabiliti per l'Italia, i ricorsi avrebbero dovuto pervenire in cancelleria al più tardi il 30 aprile, per la [OSCURATO:PERSONA], ed il 29 per la [OSCURATO:PERSONA]. La tesi è stata sostenuta in due domande incidentali presentate a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, domande a proposito delle quali, con ordinanza del 13 luglio 1965 la Corte ha rinviato al merito. Le norme da applicarsi sono le seguenti. A norma dell'articolo 33, 3 o comma, del trattato C.E.C.A., i ricorsi devono essere proposti entro un mese dalla notifica dell'atto impugnato. L'articolo 81 del regolamento di procedura stabilisce che il termine decorre dal giorno successivo alla notifica dell'atto. Si noti che, contrariamente all'assunto dell'[OSCURATO:PERSONA] non si parla di 30 giorni, ma di un mese, termine quindi variabile a seconda della durata dei vari mesi. In altre parole, una decisione notificata il 20 di un mese qualsiasi, fa decorrere un termine che inizia il 21 e scade comunque la sera del 20 del mese successivo. A tale termine si aggiungono i supplementi previsti dal vostro regolamento, che li determina in virtù dell'articolo 39 del protocollo sullo statuto della Corte della C.E.C.A. Ai sensi dell'allegato II di detto regolamento, se le parti processuali non risiedono nel Granducato, i termini d'impugnazione sono aumentati in ragione della distanza, a seconda del paese di residenza; nel caso dell'Italia l'aumento è di 10 giorni. La formula usata, lascia intendere che non si tratta di un nuovo termine, successivo al precedente e che potrebbe essere disciplinato in modo autonomo, ma di una semplice proroga del termine normale. Ritornando all'esempio di cui sopra, per un ricorrente italiano il termine che scade normalmente il 20, viene prorogato fino alla sera del 30. Se poi il termine — normale o aumentato in ragione della distanza — scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza viene prorogata alla sera del giorno feriale immediatamente successivo. Infine ricorderò che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento «ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria». Ritornerò su tale disposizione, che avete-già avuto occasione di applicare. Mi pare indubbio che tali norme hanno carattere imperativo e i termini sono perentori, come si verifica generalmente negli ordinamenti giuridici nazionali. Contro tale tesi, l'avvocato delle ricorrenti nella fase orale ha dedotto due argomenti. Innanzitutto l'articolo 39 del protocollo C.E.C.A. secondo il quale «nessuna decadenza risultante dalla decorrenza dei termini può essere opposta quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore». Tale eccezione però conferma la regola, e pone a carico del ricorrente l'onere di provare i fatti invocati. In secondo luogo, l'articolo 82 del regolamento di procedura recita : «I termini fissati dal presente regolamento possono essere prorogati dall'autorità che li ha stabiliti». È patente la portata molto limitata di tale articolo; i termini d'impugnazione possono essere determinati in due modi: o da una norma generale ed astratta applicabile ad ogni caso o a determinate categorie di casi. Ciò si verifica per il termine d'impugnazione e per il supplemento di termine in ragione della distanza, determinati dal trattato, dal protocollo e dal regolamento. Oppure interviene una decisione individuale, adottata di volta in volta in base alle circostanze. Ciò avviene ad esempio per la replica e per la controreplica, allorché in virtù dell'articolo 41 del regolamento di procedura la fissazione del termine è di competenza del presidente della Corte o, eventualmente, del presidente della Sezione. Un raffronto tra tale articolo e l'articolo 40, ci rivela che solo in tali casi, gli unici in cui il termine è stabilito in virtù del regolamento, il presidente che ha stabilito il termine può anche prorogarlo. Nessuna misura di questo genere è però prevista per il termine d'impugnazione o per il termine in ragione della distanza, tassativamente stabilito dalle norme. Ciò premesso, veniamo ai casi in esame. I ricorsi, partiti da Torino come pacco postale il 21 aprile, sono stati registrati in cancelleria martedì 4 maggio ed erano stati preceduti da una lettera raccomandata, spedita nello stesso giorno, con cui si annunciava il loro invio. La comunicazione è giunta in cancelleria il 23 aprile, ma poiché non contiene alcuna conclusione, non può essere considerata un ricorso. È notorio, sostengono le ricorrenti, che la posta impiega normalmente tre-quattro giorni, al massimo cinque, per giungere dall'Italia a Lussemburgo. L'anormale ritardo in questo caso potrebbe soltanto essere imputato al cattivo funzionamento dei servizi postali, senza possibilità di stabilire se da parte italiana o lussemburghese, ma rappresenterebbe comunque un caso fortuito o di forza maggiore, previsto dall'articolo 39 del protocollo. A tale assunto si potrebbero muovere più obiezioni. La prima che la sollecitudine nel recapito della posta dipende dal sistema prescelto per la spedizione. La regola di tre-cinque giorni valida per le ricorrenti è chiaramente limitata alle lettere ordinarie o raccomandate (e lo dimostra la raccomandata alla cancelleria cui ho fatto cenno). Vi sono però mezzi di spedizioni ancor più rapidi (telegrammi, telex, expressi) ; mezzi meno costosi e notoriamente più lenti, come il pacco postale, (mezzo prescelto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per i quali 10 giorni di tempo da Torino a Lussemburgo rientrano nei limiti delle previsioni ragionevoli. Poiché il termine d'impugnazione è forfettario, spetta alle ricorrenti effettuare l'invio in modo che giunga in tempo utile, considerando il tempo necessario secondo i vari sistemi di spedizione. Seconda obiezione: senza addentrarmi nello studio dei vari sistemi giuridici degli stati membri, si possono definire grosso modo il caso fortuito e la forza maggiore come avvenimenti esterni, non imputabili alla volontà dell'obbligato, quindi imprevedibili sia quanto al verificarsi che quanto alle loro conseguenze. Non è quindi tale un ritardo di qualche giorno nel recapito della posta, che è opportuno tenere sempre in considerazione, ovviandovi con una certa tempestività nella spedizione. Come ha rilevato in udienza l'[OSCURATO:PERSONA], la situazione non è equiparabile allo sciopero prolungato o alle catastrofi naturali, come quelle che hanno recentemente colpito l'Italia. Non basta che le ricorrenti, cui in virtù dell'articolo 39 del protocollo C.E.C.A. incombe di provare il verificarsi del caso fortuito o di forza maggiore, si limitino ad invocare il cattivo funzionamento dei servizi postali, senza cercare di stabilire se il difetto sia imputabile all'amministrazione italiana o lussemburghese. Scarto quindi decisamente l'ipotesi della forza maggiore o del caso fortuito; ma resta ancora un problema delicato: i servizi della Corte hanno ricevuto l'avviso di deposito in dogana dei due pacchi postali contenenti i ricorsi soltanto il 3 maggio. I pacchi sono giunti alla Corte il 4, data della registrazione. Dalle informazioni fornite dall'amministrazione doganale lussemburghese risulta che i pacchi sono giunti alla stazione di Lussemburgo il venerdì 30 aprile alle 17 — vale a dire l'ultimo giorno utile per la [OSCURATO:PERSONA] cui la decisione era stata notificata il 20 marzo , mentre per la [OSCURATO:PERSONA] era il primo giorno dopo la scadenza del termine, essendole la decisione stata notificata il 19 marzo . Si deve ritenere valida la data del 30 aprile (arrivo a Lussemburgo) o del 4 maggio? (registrazione in cancelleria). In linea di massima la seconda, a norma dell'articolo 37 del regolamento di procedura il quale precede che, ai fini della decadenza, ha rilievo solo la data del deposito. La vostra sentenza 17 luglio 1959 nelle cause riunite 36 e 41-58 (Raccolta, vol. V, pag. 345) si richiama a tal principio per disattendere la pretesa delle ricorrenti italiane che sostenevano essere determinante la data di spedizione. In genere la norma non presenta difficoltà, poiché il plico è normalmente trasmesso, sia dallo stesso ricorrente, sia dagli uffici postali, alla cancelleria che si limita a riceverlo ed a registrarlo. È però applicabile con altrettanta rigidità nel caso in cui, come nella fattispecie, siano i servizi della Corte a doverlo ritirare dove viene depositato a norma delle disposizioni doganali o postali? Sta il fatto che i ricorsi erano a Lussemburgo il 30 aprile e, almeno in teoria, i plichi avrebbero potuto essere ritirati e i ricorsi registrati quello stesso giorno. Tutto ciò è molto teorico, perché presume l'immediata informazione dei servizi della Corte, il che non è avvenuto, ma tale semplice possibilità mi pare sufficiente per non applicare in modo eccessivamente rigido l'articolo 37. Non sono inoltre alieno dall'ammettere che, nella fattispecie, la data d'arrivo a Lussemburgo poteva equivalere al deposito del ricorso. Riconosco che tale interpretazione è alquanto benevola ed induce a propendere per la ricevibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA], ma non di quello [OSCURATO:PERSONA]. L'interpretazione non mi esime comunque dall'esaminare nel merito entrambi i ricorsi. 2. Non mi soffermerò a lungo sulle altre due eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA]. La prima si riferisce soltanto al ricorso 25-65, della [OSCURATO:PERSONA]. La convenuta rileva che tale ricorso è formalmente diretto contro la decisione individuale 11 febbraio 1965 che ingiunge alla società il pagamento di lire 252974228, mentre gli argomenti ed i mezzi dedotti si riferiscono all'altra decisione, di pari data, che determina l'imponibile perequativo. Il fatto corrisponde a verità, ma non si può dimenticare lo stretto legame fra le due decisioni; inoltre la determinazione dell'onere perequativo dipende dalla determinazione dell'imponibile, come si afferma nella decisione impugnata, che si richiama alla decisione di pari data relativa all'imponibile. Ciò mi pare giustifichi — o almeno spieghi — il metodo seguito dalla ricorrente. L'[OSCURATO:PERSONA] rileva d'altro canto che le due società chiedono l'annullamento della decisione generale 7-63 proponendo tutti i mezzi elencati dall'articolo 33, 1 o comma, del trattato, mentre a tale scopo sarebbe stato possibile dedurre solo lo sviamento di potere. L'oggetto esplicitamente indicato dai ricorsi comprende infatti l'annullamento della decisione generale, ma le conclusioni, pur mirando ad ottenere una pronunzia di violazione di forme essenziali, violazione del trattato e sviamento di potere, non mirano ad ottenere l'annullamento. Non è quindi eccessivamente difficile ricostruire che le conclusioni intendono far dichiarare l'inapplicabilità della decisione alle due ricorrenti e possono quindi fondarsi, in base alla vostra giurisprudenza, su tutti i mezzi elencati dall'articolo 33, 1 o comma. II — La decisione generale È mia intenzione esaminare sotto questo profilo gli argomenti svolti nei due ricorsi contro la decisione generale 7-63, in base alla quale sono stati elaborati i computi contestati. Sono state elevate numerose censure, ma la maggior parte di queste sono da voi già state esaminate e disattese. Inoltre le ricorrenti possono farle valere solo in quanto sussista un vincolo giuridico diretto tra l'atto impugnato e la decisione generale ( 21-64, Macchiorlati, sentenza 31 marzo 1965, Raccolta, vol. XI-7, pag. 221 ). Prima censura: violazione di forme sostanziali poiché l'[OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione senza previo parere conforme a norma dell'articolo 53 b) del trattato. L'istituzione dei consorzi che assolvono gli scopi prefissi dall'articolo 53 a) presuppone di necessità il consenso unanime del Consiglio. Avete però affermato che tale esigenza s'imponeva solo qualora venisse mutata o modificata la stessa base del consorzio, il che non è avvenuto ad esempio nel caso della decisione con cui è stato introdotto un sistema d'interessi creditori (sentenze Lemnerz-Werke e Mannesmann, 13 luglio 1965, Raccolta, vol. XI-12, pag. 971 e 1029). È pure questo il caso nostro. Dopo tale censura, la cui natura giuridica è chiara, le ricorrenti ne elevano altre di ogni genere, tentando di dar loro nella replica, sovente in modo arbitrario, un aspetto tale da provare lo sviamento di potere. Infatti, come si vedrà, vengono criticati in generale la politica condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dall'istituzione del consorzio ed i risultati conseguiti. Cercherò di essere ad un tempo succinto ed esauriente su questi punti che hanno costituito oggetto di lunghe dissertazioni sia nella fase scritta che in quella orale. [OSCURATO:PERSONA] viene criticata anzitutto per avere trascurato le raccomandazioni fatte dal Consiglio in occasione dell'emanazione del parere conforme circa la decisione 14-55. Mentre il Consiglio aveva raccomandato di non aumentare i contributi se non per motivi gravissimi e di evitare uno smisurato aumento del consumo del rottame, tassi dei contributi e consumo sono continuamente aumentati. Anche ammettendo che tali raccomandazioni abbiano forza imperativa, la decisione 7-63 — unica criticata — non pare le abbia trascurate. Gli oneri per interessi che hanno formato oggetto dei ricorsi sono conseguenza non di questa decisione, ma di quelle anteriori ed in particolare della decisione 7-61, la cui legittimità è stata dichiarata dalla sentenza Lemmerz-Werke sopra menzionata. L'aumento del consumo di rottame è poi chiaramente estraneo alla decisione generale criticata. Analogamente, le gravi frodi assertivamente commesse e che avrebbero causato alle imprese comunitarie un pregiudizio stimato dalle ricorrenti in diverse decine di miliardi, potranno forse motivare un giorno un'azione di risarcimento (vedasi sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed altri del 2 giugno 1965, Raccolta, vol. XI-7, pag. 384). Ora come ora non è però possibile ravvisare i vizi che inficierebbero sotto questo profilo la decisione 7-63. Più chiara è invece la portata della censura secondo cui l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe reso noti i criteri con cui sono stati calcolati i dati riportati negli allegati della decisione criticata e non avrebbe esposto adeguatamente in quest'ultima i dati di calcolo dai quali si è partiti per effettuare le operazioni. Le tabelle allegate alla decisione contengono solo i risultati globali, ma non i loro elementi costitutivi; ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 47 del trattato che impone all'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione dei dati che possono riuscire utili ai governi ed agli interessati. Ma la vostra sentenza Macchiorlati del 22 marzo 1966 (Raccolta, vol. XII-1, pag. 74) ha ricusato di attribuire all'articolo 47 tale portata in materia di perequazione. In udienza le ricorrenti hanno particolarmente insistito su un punto. All'inizio esse avevano assunto che il calcolo degli elementi necessari a determinare la perequazione si risolveva nel porre a carico dei consumatori di rottame interno la parte maggiore dell'onere perequativo, diminuendo il costo ponderato di detto rottame al fine di aumentare la perequazione del rottame importato. L'[OSCURATO:PERSONA] aveva replicato, a quella che allora poteva configurarsi come una censura di discriminazione a detrimento dei consumatori di rottame interno, affermando che tutte le imprese operanti nell'ambito della Comunità potevano far uso del rottame importato e che restando il problema circoscritto alla scelta che ciascuna impresa era libera di fare, veniva a cadere la tesi della discriminazione. Con l'ausilio di una tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la chiusura della fase scritta che la interessava (tabella a lungo commentata in udienza dal suo patrono) le ricorrenti hanno inteso contestare la stessa esattezza dei dati posti a base del calcolo del tasso di perequazione, il che vizierebbe d'illegittimità la decisione 7-63. Tale documento è agli atti. Prendendo come base i prezzi medi ponderati del rottame interno per cinque paesi comunitari, prezzi indicati in una lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 5 febbraio 1965, le ricorrenti calcolano la cosiddetta «media comunitaria», facendo ricorso ad una semplice operazione aritmetica, e la media così ottenuta non corrisponde a quella che compare nei vari allegati alla decisione 7-63 sotto la denominazione «media ponderata». In effetti le due parti seguono due criteri diversi: la «media comunitaria» secondo le società è puramente aritmetica e non tiene conto, contrariamente a quanto avviene per l'[OSCURATO:PERSONA], della quantità di rottame acquistata da ciascuno dei paesi partecipanti. Nessuna meraviglia dunque sulla discordanza delle cifre. Il metodo applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] scaturisce direttamente dalla decisione generale 18-60 che non viene impugnata e le ricorrenti non producono alcun elemento che possa provare che essa è contraria al trattato. Nella replica si deduce anche la violazione di due altri articoli del trattato: l'articolo 17, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] ha omesso di pubblicare la relazione generale sull'attività degli organi cui era affidata la gestione del consorzio, e l'articolo 78 per omessa pubblicazione della relazione sul bilancio di gestione di detto consorzio e per omesso esame delle relazione stessa da parte del revisore dei conti. Pur supponendo che i mezzi siano stati dedotti tempestivamente, gli articoli previsti non vincolano comunque l'[OSCURATO:PERSONA] in questo settore e non sussistono legami tra gli asseriti obblighi e la decisione 7-63. Infine, sempre a proposito della decisione generale 7-63, le ricorrenti assumono che, per ammissione della stessa [OSCURATO:PERSONA], tale decisione non fa sorgere per le imprese alcun obbligo; esse quindi si domandano se le decisioni individuali impugnate, che trovano il loro fondamento nella stessa decisione generale, possano imporre degli obblighi; la critica si rivolge perciò contro gli effetti della decisione 7-63, senza entrare nella legittimità del provvedimento. Dovendo dare una risposta dirò — con la convenuta — che la decisione generale stabilisce i criteri che determinano gli obblighi delle imprese e ciascuna di esse è vincolata solo a seguito della decisione individuale che la riguarda. Mi pare quindi che vadano disattese tutte le censure mosse alla decisione generale 7-63. III — La decisione individuale [OSCURATO:PERSONA] ora i due ordini di critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla decisione individuale. L'[OSCURATO:PERSONA], nel caso specifico, non avrebbe potuto effettuare un accertamento d'ufficio col metodo induttivo. Anche ammettendo che fosse legittimata a servirsi di tale metodo, essa lo avrebbe applicato in modo arbitrario e lacunoso, data l'inesattezza dei dati presi in considerazione. Ecco i due punti da esaminare. 1. Il potere cui si è fatto ricorso nella fattispecie trova fondamento nell'articolo 2 della decisione 13-58 il quale stabilisce che, qualora le imprese omettano di denunciare gli elementi necessari per il calcolo dei contributi, l'[OSCURATO:PERSONA] può procedere all'accertamento d'ufficio. L'istituzione può anche modificare d'ufficio le dichiarazioni non adeguatamente documentate. Tali principi sono ribaditi dall'articolo 15 della decisione 16-58. Si tratta quindi di un metodo complementare, eccezionale, applicabile a determinate condizioni. Ciò è stato ben rilevato nella decisione impugnata, o più esattamente nella decisione di pari data che stabilisce il quantitativo di rottame d'acquisto preso in considerazione ai fini perequativi. La decisione sottolinea anzitutto che, durante le operazioni di controllo, furono tra l'altro richiesti all'impresa cinque documenti contabili di cui parlerò in appresso e solo a seguito della mancata esibizione di tali documenti l'[OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all'accertamento d'ufficio, rapportando il consumo di rottame al consumo di energia elettrica nel forno. Fin dall'inizio del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato vivacemente tale assunto, sostenendo che la mancata esibizione di tre dei documenti elencati dalla decisione 11 febbraio 1965 era dovuta al fatto che nessuna norma obbligava le imprese a tenerli (si tratta dei consuntivi mensili degli acquisti e movimenti di rottame, dei bollettini attestanti i quantitativi di rottame in entrata e del registro di cassa). [OSCURATO:PERSONA] deduce di aver sempre esibito agli ispettori della C.E.C.A. i libri obbligatori, come il registro delle fatture ed il libro giornale e di essere tuttora disposta, a determinate condizioni, ad esibirli all'[OSCURATO:PERSONA]. Essa conclude che l'inesattezza della decisione 11 febbraio 1965 toglie ogni fondamento all'accertamento d'ufficio. Con altrettanto vigore la convenuta ribatte che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcuno dei documenti richiesti, in particolare il libro giornale che, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe sufficiente per appurare la verità, beninteso a condizione che i dati in esso contenuti corrispondano al vero. Trovandovi di fronte a tesi tanto contrastanti, prima dell'udienza dell'8 novembre scorso e poi in udienza, avete chiesto all'[OSCURATO:PERSONA] di produrre taluni documenti atti a determinare quali giustificativi fossero stati effettivamente richiesti, in quale occasione e in quale forma. La risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata diffusa, ma non ha completamente dissipato i dubbi e le incertezze della controversia. Senza soffermarmi sui documenti del fascicolo, mi limiterò a delineare l'impressione generale che se ne trae. Indubbiamente, all'inizio il comportamente della [OSCURATO:PERSONA] è stato reticente, in quanto essa ha rifiutato di fornire alla S.A.F.S. i documenti richiestile verbalmente. Dopo la decisione individuale del 22 luglio 1959, che le ingiungeva di esibire taluni documenti singolarmente enumerati (e, caso strano, fra essi non compariva il libro giornale) la ricorrente ha dato l'impressione di una maggior buona volontà. La relazione della S.A.F.S. in data 15 giugno 1960 non fa menzione del rifiuto di fornire informazioni; vi si rileva semplicemente che i controlli effettuati sui documenti forniti hanno confermato i risultati di un controllo precedente. Inoltre il signor Chaudat, della direzione ispezioni dell'[OSCURATO:PERSONA], nella relazione 15 marzo 1962 elenca i documenti esibitigli a sua richiesta, ma non fa menzione di alcun rifiuto. Stando così le cose, le affermazioni su cui si fonda la decisione impugnata paiono piuttosto azzardate, poiché è difficile sostenere che l'impresa non ha esibito i documenti contabili che le erano stati richiesti. Indubbiamente, il rifiuto o l'omissione di produrre documenti non sono le uniche ragioni che possono giustificare il ricorso all'accertamento d'ufficio. L'[OSCURATO:PERSONA] ha pure la facoltà di non prendere in considerazione le dichiarazioni sfornite di adeguata documentazione e forse avrebbe potuto mettere in dubbio dinanzi a voi il valore e l'efficacia probatoria di taluni documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], come le fatture o il libro degli inventari. L'[OSCURATO:PERSONA] non l'ha fatto e non è mio compito sostituirmi a tal proposito all'autore dell'atto impugnato. Basterà constatare che il motivo che ha indotto l'[OSCURATO:PERSONA] a far ricorso ad un procedimento derogatorio rispetto al diritto comune non trova conferma nel fascicolo e quindi la decisione viene a trovarsi priva di valido fondamento e va annullata. È la conclusione per la quale propendo, e che però non mi dispensa — restando nell'ambito del sistema adottato dall'[OSCURATO:PERSONA] — dall'esaminare le critiche mosse alle stime in base alle quali è stato determinato l'imponibile. 2. Il calcolo è stato fatto in condizioni che non rappresentano per voi una novità. Il consumo di energia elettrica nel forno, determinato in base alle fatture, è stato calcolato in 31543620 kwh per il periodo 1 o giugno 1956-30 novembre 1958. Quindi, conformemente alle conclusioni della Commissione di esperti per un forno da 6-7 tonnellate, si è calcolato un consumo di 850 kwh per t di acciaio prodotto, il che dà una produzione di 37111 tonnellate d'acciaio. Infine si è stimato in 1105 kg, tenendo conto del rottame reimmesso in circolo, il rapporto tra carica specifica di rottame ed acciaio prodotto, giungendo alla cifra di 37668 t di rottame d'acquisto, che costituisce l'imponibile. Questo risultato e contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i quattro motivi esposti qui appresso. a) Capacita del forno: a sostegno della replica, l'impresa ha esibito una copia della fattura del suo fornitore, società Tagliaferri, in data 21 febbraio 1956, in base alla quale il forno avrebbe una capacità di 4-5 t e non di 6-7, come si afferma nella decisione 11 febbraio 1965. Nella controreplica la convenuta ammette la pertinenza del documento e sostituisce quindi al coefficiente di 850 kwh/t quello di 900 kwh/t preso in considerazione dalla Commissione di esperti per i forni da 4-5 t. Il risultato di tale modifica è un imponibile di 35574 t con un gravame per l'impresa di lire 238631270. L'[OSCURATO:PERSONA] vi chiede, senza peraltro revocare le decisioni impugnate, di prendere atto di tali modifiche, giustificate dal ritardo con cui la ricorrente ha fornito i dati per il calcolo dei contributi. In verità, la situazione è diversa da quella contemplata dalla sentenza Ufo invocata dall'[OSCURATO:PERSONA] (28 aprile 1966, Raccolta, vol. XII-2, pag. 120), poiché quest'ultima avrebbe potuto a quanto pare farsi un'idea precisa della capacità del forno, senza dover consultare fatture. Tuttavia, la soluzione proposta è semplice e sbrigativa, il che mi induce a proporvi di prendere atto che la ricorrente è stata parzialmente soddisfatta e di pronunciarvi quindi sulle rimanenti domande della [OSCURATO:PERSONA]. b) L'[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che erano soggette ad onere perequativo le operazioni successive al 1 o giugno 1956, basandosi particolarmente sul fatto che a partire da tale data è stato registrato un notevole consumo di energia (almeno 800000 kwh/mese). [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece di aver iniziato l'attività produttiva solo nel gennaio 1957, e lo dimostra con la fattura di cui ho già parlato, sul retro della quale figura il visto di un agente del fisco, datato 27 novembre 1956. La ricorrente interpreta il visto come facente fede della data di consegna del forno; sarebbe quindi facile inferirne che, tenuto conto dei lavori d'installazione e di prova, l'effettiva entrata in funzione non può essere anteriore al gennaio 1957. Tale interpretazione è evidentemente arbitraria: basta rifarsi al documento in questione per rilevare che la data del 27 novembre è quella in cui è stato effettuato il controllo dell'autorità fiscale e non la data di arrivo del materiale. La fattura del 21 febbraio, in cui si afferma che il forno è a disposizione della società, induce a ritenere che esso sia stato consegnato all'acquirente se non a quella data precisa, almeno nei giorni immediatamente precedenti o successivi. Sono stati ampiamente invocati i provvedimenti adottati dal governo italiano a favore del Mezzogiorno per sostenere che la spedizione alla data indicata in fattura aveva l'unico scopo di permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di determinate facilitazioni; con ciò si voleva far capire — pur senza dirlo espressamente — che la fattura era in un certo qual modo retrodatata, seppure non recava una data fittizia. Non è mio compito sindacare una legislazione ampiamente illustrata in udienza; l'unica cosa certa è che il documento invocato dalla ricorrente può essere solo integralmente accettato o integralmente respinto. Se si accoglie la richiesta della ricorrente, ammessa pure dall'[OSCURATO:PERSONA], e si riconoscono come veritiere le indicazioni contenute nel documento circa la capacità del forno, è necessario ammettere altresì l'esattezza della data che esso reca e l'annotazione che a tal data il forno si trovava a disposizione dell'impresa. Mi pare poi insostenibile l'assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il consumo mensile di almeno 800000 kwh (vale a dire pari a più della metà del massimo consumo registrato durante il periodo considerato ai fini dei contributi) riguardava solo i servizi ausiliari e non l'acciaieria. Aggiungerò che, in base ai documenti prodotti ed ai controlli effettuati, il 1 o gennaio 1957 esistevano scorte di semilavorati, di prodotti finiti e di rottame e il conto dell'esercizio dal 1956 menziona un consumo di materie prime per 230 milioni di lire. Tali constatazioni mi inducono a respingere le pretese della [OSCURATO:PERSONA] relative all'inizio del periodo soggetto all'onere perequativo. c) La terza censura riguarda il parametro usato dalla convenuta per valutare il tonnellaggio d'acciaio prodotto in base al consumo di energia elettrica. Pur se il rapporto di 850 kwh/t è stato poi portato a 900, le critiche della ricorrente mantengono la loro portata, poiché tali cifre corrispondono al massimo stabilito dalla Commissione d'esperti convocata dall'[OSCURATO:PERSONA] per i forni da 6-7 tonnellate o rispettivamente da 4-5 tonnellate. [OSCURATO:PERSONA] contesta proprio le conclusioni di tale Commissione invocando i pareri, talvolta divergenti, che sarebbero stati espressi da taluni suoi membri e producendo in giudizio la «relazione degli esperti» esibita dalla vedova Barge nella causa 18-62. Tale controprova a suo tempo non vi aveva persuaso; nemmeno ora è stato fornito alcun nuovo elemento che possa indurvi a modificare una giurisprudenza già consolidata. [OSCURATO:PERSONA], fondandosi su un'osservazione di uno degli esperti convocati dall'[OSCURATO:PERSONA], rileva poi nella replica, senza però soffermarvisi, che il consumo di corrente di un forno può aumentare qualora vengano prodotti anche acciai legati, come avverrebbe nella fattispecie. Ciò costituisce un'implicita contestazione del parametro adottato. Il rilievo non ha però alcun peso poiché l'impresa non produce acciai legati o per lo meno non ha mai dichiarato di produrne. L'ultimo motivo dedotto per ottenere che il parametro venga portato almeno a 1000 kwh/t, è la vestustà del trasformatore e del forno. L'argomento presta il fianco a due obiezioni: innanzitutto si tratta di affermazioni non suffragate da alcun elemento ed inoltre è almeno curioso che s'invochi la vestustà di un forno entrato in servizio nel 1956 grazie alle sovvenzioni, come afferma l'impresa, della Cassa del Mezzogiorno. d) Infine la [OSCURATO:PERSONA] contesta il rapporto fra carica specifica di rottame ed acciaio prodotto, rapporto che la decisione impugnata fissa in 1015 kg, «tenuto conto del rottame di reciclaggio»; la ricorrente vorrebbe ridurlo a 950 kg al massimo, allegando che essa esegue taluni lavori di trasformazione nei quali ricupera una grande quantità di rottame di caduta; sarebbe ingiusto che non sia stato effettuato un accredito a questo titolo. Il rapporto tra le cadute dell'acciaieria e la produzione avrebbe dovuto inoltre essere calcolato almeno al 6 % della produzione totale di acciaio liquido, tenuto conto della frequenza delle colate non riuscite e di ogni altro normale recupero, sia nell'acciaieria che nel laminatoio. Alcuni di tali fattori, come la frequenza delle colate non riuscite, sono troppo imprecisi per poter essere presi in considerazione ove non siano sostenuti almeno da un inizio di prova. D'altro canto è evidente che il calcolo della carica di rottame deve necessariamente tenere conto delle cadute nei vari stadi della produzione. L'[OSCURATO:PERSONA] non lo ignora e nella controreplica osserva che la cifra di 950 kg è smentita dal calcolo di messa al mille del rottame effettuato dalla stessa ricorrente. Prendendo come base la media di messa al mille per tonnellata di acciaio desunta dai consuntivi del periodo febbraio 1957-novembre 1958 e detraendo 60 kg la tonnellata di ricuperi dell'acciaieria e 65 kg la tonnellata di lingotti caricati per le cadute di laminazione, si ottengono 1016 kg, vale a dire la cifra contenuta nella decisione impugnata, e che non è di per sé inverosimile. Alla censura di discriminazione della [OSCURATO:PERSONA], la convenuta ha ribattuto in udienza che la cifra contenuta nella decisione di tassazione tiene conto di tutti gli aspetti, di tutti i ricuperi durante il processo di fabbricazione. Si tratta di un risultato, di una cifra netta, come dimostrerebbe la frase che l'accompagna «tenuto conto del rottame di reciclaggio». La vostra sentenza Preo del 30 giugno scorso (Raccolta, vol. XIII-3, pag. 241) condanna proprio questo metodo. La decisione allora impugnata si fondava sullo stesso schema e vi figurava la stessa indicazione ellittica sul rottame reimmesso in ciclo. Voi avete ritenuto che ciò non costituisse una motivazione adeguata delle operazioni di stima, e che queste dovevano indicare o motivare il dato medio di cadute preso come base, onde consentire la difesa degli interessati ed il controllo del giudice. L'identità di situazioni esclude che si scelga ora una soluzione diversa; conformemente alla vostra giurisprudenza, non mi resta che concludere per l'illegittimità della decisione che stabilisce le obbligazioni perequative della [OSCURATO:PERSONA]. IV — La decisione individuale [OSCURATO:PERSONA] ricorso 26-65 della [OSCURATO:PERSONA] permette un esame più succinto. La decisione 11 febbraio rileva anzitutto che gli importi dei contributi dovuti vanno calcolati, tenuto conto dell'esonero per la produzione di getti d'acciaio, sulla base dell'imponibile di 32805 tonnellate comunicato all'impresa. L'8 aprile 1963 le veniva trasmesso un calcolo elaborato in base alla decisione 7-63, e la [OSCURATO:PERSONA], pur non rilevando errori materiali in tale computo, con lettera 29 maggio 1963 criticava il funzionamento del consorzio di perequazione nonché le decisioni generali 7-61 e 7-63. La prima di tali critiche, afferma la decisione impugata, costituisce oggetto del ricorso 9-64 promosso dalla stessa società e allora pendente dinanzi a voi, che lo avete respinto con sentenza 2 giugno 1965; non è quindi il caso di refutare ora tale critica; lo stesso si dica, nell'ambito di una decisione individuale, delle critiche ai principi sanciti dalle decisioni generali. Di conseguenza, l'[OSCURATO:PERSONA] determinava l'onere contributivo della [OSCURATO:PERSONA], detraendone i versamenti già effettuati e gli interessi corrispettivi, in lire 105899634. [OSCURATO:PERSONA] dedica solo poche righe del suo ricorso alla decisione 11 febbraio 1965, e certo ricordate di aver rifiutato un'ulteriore proroga del termine per il deposito della replica, termine che la ricorrente aveva lasciato scadere. La ricorrente si limita ad esporre che le denunce da lei trasmesse al Campsider ammontano a 31394 tonnellate, suddivise per periodi di computo, il che implica una differenza a suo vantaggio di 1411 tonnellate che dovrebbero essere detratte dal calcolo dell'[OSCURATO:PERSONA]. La decisione 11 febbraio 1965, assertivamente fondata sulle denunce dell'interessato, sarebbe viziata da un difetto manifesto di motivazione. La tesi non può essere accolta. È possibile che le denunce mensili della [OSCURATO:PERSONA] rispondano al vero; tuttavia, a seguito dei controlli effettuati presso la ricorrente, questa ha ammesso l'esattezza delle cifre che figurano nella decisione impugnata, come risulta dai documenti prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] col controricorso. Mi riferisco particolarmente ad una lettera della Cassa di perequazione in data 4 aprile 1960, che fa seguito ad un colloquio e con cui si trasmette alla [OSCURATO:PERSONA] una tabella determinante il tonnellaggio base in 35279 tonnellate, dalle quali vengono detratte 2774 tonnellate di getti d'acciaio; rimangono quindi 32805 tonnellate imponibili, come indica la decisione impugnata. Con lettera 20 aprile la [OSCURATO:PERSONA] — interpellata dalla Cassa — si dichiarava d'accordo su tali dati per il periodo 1 o aprile 1954-30 novembre 1958, vale a dire per tutto il periodo di perequazione. È dunque normale che i contributi siano stati calcolati su tale base. Quando la data dell'udienza era già stata fissata, la ricorrente produceva a sostegno della sua domanda alcuni documenti, dei quali però solo due potevano riferirsi alla decisione individuale impugnata. Il primo è una lettera del Campsider, in data 4 settembre 1956, con cui si trasmette una «situazione definitiva» elaborata dalla Cassa di perequazione e dalla quale risulterebbe che, per il periodo 1 e aprile 1954-31 marzo 1955 e su un imponibile di 10588 tonnellate, restavano da pagare solo lire 948018, che sarebbero state versate senza indugio. La ricorrente ne conclude che tale periodo deve essere interamente escluso dal calcolo litigioso. Ma, come afferma la vostra sentenza Merlini ( 108-63, del 21 gennaio 1965, Raccolta, vol. XI-1, pag. 14 ) «dalla natura del consorzio di perequazione emerge che la fissazione dei contributi rimane sostanzialmente provvisoria, fino alla definitiva chiusura dei conti». Nello stesso senso si veda la sentenza Macchiorlati ( 30-65, del 15 marzo 1965, Raccolta, vol. XII-1, pag. 77 ). Prima della chiusura dei conti, la situazione non può essere definitiva, nemmeno per un determinato periodo, e l'impresa deve prevedere che la sua situazione possa essere riveduta al fine di tenere conto dell'andamento dell'intero consorzio. [OSCURATO:PERSONA] ne era talmente convinta da dare, nel 1960, il suo consenso circa la tabella comunicatale dalla Cassa e contenente il consuntivo del periodo 1 o aprile 1954-31 marzo 1955. L'altro documento è il «computo finale» che determina in lire 80847708 il debito della [OSCURATO:PERSONA]. Si deve precisare che tale documento, immediatamente successivo alle lettere del Campsider e della Cassa di perequazione, non contiene alcuna indicazione circa la fonte da cui proviene ed è stato elaborato dalla stessa ricorrente. Si aggiunga che il documento fa astrazione totale dal debito della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1 o aprile 1954-31 marzo 1955, ed i tonnellaggi denunciati mensilmente che vi figurano non corrispondono a quelli indicati nel ricorso. Il documento è quindi del tutto irrilevante. Al termine della mia esposizione, concludo come segue : — Il ricorso 25-65 della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile e fondato. La decisione 11 febbraio 1965, che determina l'onere perequativo di detta società, va annullata. Le spese relative a detto ricorso vanno poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]. — Il ricorso 26-65 della società [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile e infondato; le relative spese vanno poste a carico della ricorrente. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris